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Incarto n.
14.2023.117

Lugano

15 novembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1196 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11 settembre 2023 dall’

 

 

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'228.25 oltre agli accessori;

                                         che con istanza dell’11 settembre 2023, l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura del Circolo di Lugano Ovest il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo e la concessione del gratuito patrocinio;

                                         che statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, dando atto che l’istante aveva “ritirato l’opposizione”, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della convenuta;

                                         che con decisione apparentemente dello stesso giorno, “richiama­to l’art. 334 cpv. 1 CPC” il Giudice di pace ha emesso una decisione di rettifica di quella già emanata, con cui ha condonato la tassa di giustizia di fr. 150.–;

 

                                         che contro la prima sentenza citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2023 per ottener­ne la riforma nel senso dello stralcio della causa “constatata la desistenza” dell’istante, e la messa a carico di quest’ultimo delle spe­se processuali, protestate spese e ripetibili;

 

                                         che, tuttavia, la decisione di rettifica di quella impugnata è stata notificata alla RE 1 un giorno prima dell’inoltro del recla­mo, ovvero il 2 novembre 2023 (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.910455.00020460);

 

                                         che con il condono delle spese processuali l’interesse personale della RE 1 al reclamo è venuto meno, sicché esso risulta senza oggetto e come tale va stralciato dal ruolo d’ufficio (art. 59 cpv. 1 n. 2, 60 e 242 CPC);

                                         che viste le carenze manifeste riscontrabili nelle decisioni emesse dal Giudice di pace – non solo sulla questione delle spese, ma pure sul motivo dello stralcio, indicato nel dispositivo come il ritiro del­l’opposizione, mentre due righe sopra il giudice aveva correttamente accertato che il ritiro verteva sull’istanza – e sull’evidenzia­zione non proprio ottimale della rettifica, si giustifica in equità di rinunciare al prelevamento di spese anche in seconda sede (art. 107 cpv. 1 lett. e cpv. 2 CPC);

                                         che un’indennità ripetibili non può essere posta a carico né del­l’i­stante, siccome non è stato interpellato in questa sede e non ha colpa per gli errori del Giudice di pace, né dello Stato, secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2023.81 del 29 agosto 2022 pag. 3), per tacere del fatto che, facendo prova di perfetta diligenza, la RE 1 avrebbe potuto evitare di presentare un reclamo d’acchito senza oggetto;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'228.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

                                         che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificarlo alla controparte.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione all’avv.     .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).