________________________________________________________________________________CO 1

 

Incarto n.
14.2023.118

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2023.5003 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 ottobre 2023 da

 

 

RE 1, __________

RE 2, __________

 

 

contro

 

 

CO 1 IT-

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2023 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza del 23 ottobre 2023 diretta contro CO 1, RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro del “conto ordinario c/o __________, conto privato intestato a CO 1, IBAN […]. Salario + 13° mensilità, eventuali gratifiche, bonus, utili, emolumenti, dividendi e qualsiasi forma di reddito monetario e non monetario che possa percepire dalla società PI 1, di __________, in maniera diretta o indiretta e ciò sino a concorrenza del credito scoperto”, quantificato in fr. 11'228.95. Quale titolo di credito, gl’istanti hanno menzionato il “mancato pagamento rate da maggio 2022 a gennaio 2023 come da riconoscimento di debito firmato il 12.01. 2022” e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero).

                                  B.   Statuendo con decisione 26 ottobre 2023, il Pretore ha accolto l’istanza nella misura della sua ricevibilità, decretando il sequestro del conto ordinario privato intestato a CO 1 presso __________ sino a concorrenza di fr. 10'147.95 oltre agl’inte­ressi del 5% dal 6 giugno 2023 e ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico delle parti metà ciascuno.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento integrale dell’istan­za, compreso il sequestro del salario e di altri introiti che il debitore possa percepire “dal suo ruolo di socio e gerente” dell’PI 1 in maniera diretta o indiretta. La controparte non ha ritirato l’invito a formulare osservazioni al reclamo, notificatole per inavvertenza (sotto consid. 1.2).

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – nella misura in cui stabilisce la reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia sta.a effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al recapito indicato da RE 1 e RE 2 il 27 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 6 novembre. Presentato brevi manu quello stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteri-stico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c).

 

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del dirit­to sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restan­do che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati al reclamo sono quindi in linea di massima irricevibili. La questione dell’appli­cabilità dell’art. 99 cpv. 1 LTF può rimanere aperta (sotto consid. 4.3.1).

 

                                1.4   L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della cau­sa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cu­re non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare pro­ve pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito prodotto dagl’istanti rendeva verosimile la pretesa di fr. 10'000.– e di fr. 147.95 per gl’interessi aggiornati al 5 giugno 2023, ma non per l’indennità di risarcimento del danno giusta l’art. 106 CO (di fr. 1'081.–). Ha pure ammesso la verosimiglianza della causa di sequestro invocata dagl’istanti. Ha invece rilevato essere a lui noto di aver già decretato il 13 giugno 2023 a favore degli istanti un sequestro degli stessi beni indicati nella seconda istan­za, ma di non conoscerne l’esito. Ha tuttavia ammesso che quello del conto bancario era stato verosimilmente infruttuoso a causa di una carente designazione dell’ubicazione dei beni (presso __________ anziché presso __________), corretta nella nuo­va istanza, ciò che “non appare problematico”. Per quanto attiene invece agl’introiti percepiti dall’PI 1, il pri­mo giudice ha considerato che dal silenzio degl’istanti si doveva concludere che il primo sequestro fosse ancora in vigore e ch’essi non avevano alcun interesse giuridico attuale a ottenerne un se-condo. Ha dunque accolto l’istanza limitatamente al conto banca-rio e limitatamente a fr. 10'147.95 oltre agl’interessi di mora del 5% dal 6 giugno 2023.

                                   3.   Nel reclamo RE 1 e RE 2 espongono di aver omesso di chiedere tempestivamente la prosecuzione dell’esecuzione a convalida del primo sequestro, motivo per cui lo stesso è decaduto. A loro giudizio il Pretore avrebbe quindi dovuto ordinare nuovamen­te il sequestro del salario del debitore, poiché non competeva a lui, bensì all’Ufficio d’esecuzione, determinare se il sequestro sussiste o no.

                                   4.   Il giudice entra nel merito dell’azione solo se sono dati i presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC). Non deve però ricercare sua sponte i fatti che fondano i presupposti processuali nelle procedure in cui si applica la massima attitatoria (DTF 141 III 294 consid. 6.1; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 4 ad art. 60 CPC), bensì quelli che ostacolano la ricevibilità, senza tuttavia essere tenuto a condurre indagini approfondite (sentenza del Tribunale federale 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, RSPC 2018, 86 n. 2061, consid. 3.4.2). Spet­ta all’attore o istante allegare e dimostrare i fatti determinanti (sentenza del Tribunale federale 4P.239/ 2005 del 21 novembre 2005, RSPC 2006, 139 n. 212, consid. 4.3) secondo le regole processuali applicabili in materia di adduzione di fatti e mezzi di prova (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 e 4 ad art. 60). Non può quindi dolersi all’autorità giurisdizionale superiore del fatto che il primo giudice ha considerato non dato un presupposto processuale ove avrebbe avuto la possibilità di addurre i fatti necessari a dimostrar­ne l’adempimento (sentenza del Tribunale federale 4A_229/ 2017 del 7 dicembre 2017, RSPC 2018, 90 seg. n. 2061, consid. 3.4.3; Bohnet, op cit., n. 4a ad art. 60).

 

                                4.1   Nel caso in esame, il Pretore ha ritenuto, in base al fatto noto a lui e agl’istanti, ch’essi avevano già ottenuto in precedenza un sequestro dei medesimi beni a garanzia dello stesso credito e non avevano quindi un interesse giuridico attuale a ottenerne un secondo giacché erano rimasti silenti sulla questione. Contrariamen­te a quanto allegano i reclamanti, incombeva proprio al Pretore accertare l’esistenza di un loro interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2, lett. a, e 60 CPC; sopra consid. 4), il quale dipendeva dal primo sequestro, nella misura in cui la sua sussistenza escludeva l’interesse per loro a ottenerne un secondo sugli stessi beni a garanzia del medesimo credito.

                                4.2   Fatto sta, però, che il Pretore non ha accertato l’assenza d’inte­resse ad agire degl’istanti. Ha infatti scritto di non conoscere “le implicazioni” del primo decreto di sequestro. Si è limitato a dedurre dal silenzio degl’istanti sulla questione l’assenza di un loro interesse a chiedere un nuovo sequestro dei medesimi beni. Un’altra ragione altrettanto plausibile del silenzio poteva però anche esse­re che per i reclamanti era ovvio che se chiedevano un nuovo sequestro degli stessi attivi era perché il precedente sequestro non era più efficace. Stante l’incertezza in cui si trovava, il Pretore avreb­be dovuto dare l’occasione agl’istanti di specificare e rendere verosimile il proprio interesse. Certo, spettava di principio loro allegare e dimostrare spontaneamente i fatti determinanti ai fini della verifica dei presupposti processuali (sopra consid. 4). Nelle circostanze specifiche della fattispecie, non si poteva però ragionevolmente pretendere che lo facessero perché in buona fede non avevano particolari motivi di ritenere la questione problematica e non erano patrocinati da un avvocato. Per non coglierli di sorpresa, il Pretore avrebbe dovuto chiedere loro di determinarsi sulla questione visto che intendeva basare la propria decisione su un motivo giuridico non evocato nell’istanza e della cui rilevanza gl’istan­ti non potevano ragionevolmente aspettarsi (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_972/2022 del 5 ottobre 2023, consid. 3.1 e i rinvii).

 

                                4.3   La decisione impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al primo giudice per completare l’istruttoria ed emanare una nuova decisione.

 

                             4.3.1   La Camera può nondimeno riformare direttamente la decisione siccome la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Infatti, i reclamanti hanno dimostrato di aver omesso di chie­dere tempestivamente la prosecuzione dell’esecuzione a convalida del sequestro (doc. C accluso al reclamo), motivo per cui la misura è decaduta (art. 280 n. 1 LEF), onde il loro interesse a chiedere un nuovo sequestro. In tali circostanze, si può lasciare aperta la questione di sapere se l’allegazione della decadenza del sequestro e il documento nuovo accluso al reclamo potevano essere presi in considerazione malgrado il divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC), in quanto la decisione dell’autorità inferiore avrebbe dato motivo alla loro adduzione nel senso dell’art. 99 cpv. 1 LTF (applicabile per analogia nella procedura di reclamo, v. sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 6 e i rinvii).

 

                             4.3.2   D’altronde il Pretore ha già accertato la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro. L’importo del credito va quindi stabilito in fr. 10'147.95 oltre agl’interessi del 5% dal 6 giugno 2023, come accertato dal primo giudice, dal momento che i reclamanti non hanno addotto motivi per scostarsi dalla decisione impugnata su questo punto. Il sequestro va inoltre limitato alle pretese che il debitore può far valere in maniera diretta contro l’PI 1, siccome secondo la giurisprudenza se chiede di sequestrare beni che il debitore detiene per il tramite di una terza persona, l’istante deve indicare l’identità del terzo intermediario (cfr. DTF 130 III 581 consid. 2.2.1 e 126 III 97 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52c, consid. 3.5.1), ciò che i reclamanti non hanno fatto nella fattispecie.

 

                             4.3.3   In questi limiti, il reclamo va pertanto accolto. A scanso di equivoci, eventuali opposizioni (giusta l’art. 278 LEF) al sequestro decretato dalla Camera dovranno essere indirizzate al Pretore, non alla Camera (sentenza della CEF 14.2018.93/94 del 19 giugno 2018).

 

                                   5.   La tassa per l’emissione del decreto di sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III 197 consid. 4.2), va posta a carico dei reclamanti, che nella loro veste d’istanti sono tenuti ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 22 ad art. 272 LEF), fermo restando che la stessa, unitamente alle spese d’e­secuzione del sequestro, potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 23 seg. ad art. 144 LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato.

 

                                         Le spese per l’odierno giudizio seguono la parziale soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC). Il saldo rimane a carico dello Stato, non potendolo porre a carico del convenuto in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC). Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, né il convenuto né il Cantone (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107) possono essere costretti a rifondere ripetibili ai reclamanti (sentenze della CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019 con­sid. 7 e 14.2019.53 del 6 giugno 2019, consid. 8).

 

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'147.95, pari alla pretesa vantata dai reclamanti, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei beni sequestrati, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

                                   7.   La sentenza va comunicata all’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’esecuzione del sequestro (art. 274 cpv. 1 LEF).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata:

                                         1.   È decretato il sequestro

                                               – del conto ordinario privato intestato a CO 1 presso __________, __________ (IBAN __________)

                                               – del salario oltre alla tredicesima mensilità, nonché di eventuali gratifiche, bonus, utili, emolumenti, dividendi e qualsiasi forma di reddito monetario e non monetario che CO 1 possa percepire dalla società PI 1, di __________

                                               sino a concorrenza di fr. 10'147.95 oltre agl’interessi del 5% dal 6 giugno 2023

                                               in garanzia dei crediti vantati da RE 1 e RE 2

                                               per causa di “mancato pagamento rate da maggio 2022 a gennaio 2023 come da riconoscimento di debito firmato il 12.01.2022”.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico degl’istanti.

                                         3.   Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).

                                         4.   RE 1 e RE 2 sono responsabili in solido in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che il sequestro era infondato.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico loro per fr. 200.– mentre la differenza di fr. 50.– rimane a carico dello Stato e, fatta salva un’eventuale compensazione, va restituita loro. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–__________–__________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).