Incarto n.
14.2023.11

Lugano

16 giugno 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 luglio 2022 dalla

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2022 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 28'432.90 oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito un “Prestito di personale, 15 fatture non pagate”.

 

                                         che avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 22'153.95 oltre agl’interessi del 5% dal 30 novembre 2021;

                                         che la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 agosto 2022, cui è seguita la replica spontanea dell’istante del 30 agosto 2022, in cui essa ha ridotto la richiesta di rigetto all’importo di fr. 21'549.05;

 

                                         che statuendo con decisione del 21 novembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 15'460.35 oltre agl’interessi del 5% dal 29 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr. 200.– per ¼ a carico dell’istante e per i ¾ restanti a carico della convenuta;

 

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta alla stessa Pretura con un reclamo del 7 febbraio 2023 – poi trasmesso a questa Camera per competenza – per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 21'549.05;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

 

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                        che la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 novembre 2022 (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________), il termine d’impugnazione è sca­duto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

 

                                         che presentato solo il 7 febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque ampiamente tardivo, sicché va dichiarato irricevibile;

 

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'088.70, pari alla differenza tra quanto chiesto in seconda sede (fr. 21'549.05) e quanto ottenuto in prima (fr. 15'460.35) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).