Incarto n.
14.2023.121

Lugano

23 febbraio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.221 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 27 settembre 2023 da

 

 

RE 1, __________

RA 1, __________

 

 

contro

 

 

CO 1, VE – __________

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2023 presentato da RE 1 e RA 1 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2023 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Mediante contratto del 24 luglio 2015, i coniugi RE 1 e RA 1 hanno concesso in locazione un appartamento a CO 1.

 

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 luglio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 e RA 1 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'528.55 (indicando quale causa del credito il “Conteggio acconto spese periodo 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 differenza a nostro credito per il consumo di elettricità AIL abbonato anticipato dal proprietario”), fr. 2'152.60 (per la “Perdita chiavi appartamento”) e fr. 550.– (per il “Pensile rovinato cucina”).

 

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 settembre 2023 RE 1, sorprendentemente indicato come rappresentato dalla moglie, ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

 

                                  D.   Mediante decisione del 2 ottobre 2023, il Giudice di pace, reputatosi incompetente, ha rimesso la causa alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 26 ottobre 2023, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’i­­stante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 e RA 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, “contestate spese amministrative – tassa di giustizia”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è stata notificata a CO 1 per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 e RA 1 il 31 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 novembre. Presentato già il 6 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             1.2.1   RE 1 e RA 1 affermano di aver presentato erroneamente alla Giudicatura di pace di Lugano l’istanza di rigetto dell’opposi­zione, cui era allegata la copia del contratto di locazione e altri documenti, asserendo che “la pratica da Lugano era poi stata inoltrata alla giudicatura di Vezia, ma la copia del contratto e quasi certamente anche gli altri allegati, per qualche disguido, sono andati persi durante il trasferimento degli atti”. Pretendono quindi di poter produrre con il reclamo varia documentazione che non figura negli atti dell’autorità di prima sede.

 

                             1.2.2   Ora, l’elenco atti presente nell’incarto della Giudicatura di pace di Vezia menziona solo quattro documenti, poi effettivamente presenti, ovvero il precetto esecutivo (doc. A), un’offerta dell’Archidé per la sostituzione dell’anta di un pensile (doc. B), un’altra offerta per la sostituzione del cilindro di una chiave (doc. C) e due conteggi delle spese accessorie dell’ente locato, relativi ai periodi compresi tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2020, con un plico di fatture dell’AIL SA, una distinta delle spese dell’AIL pagate dal proprietario con l’indicazione dei conguagli a carico dei singoli inquilini e una lettera del 21 ottobre 2022 a CO 1 di trasmissione dei conteggi delle spese accessorie (doc. D). I reclamanti non dimostrano di aver prodotto in prima sede altri documenti. Nell’istanza hanno indicato come allegati solo “conteggi e preventivi”, ossia esattamente quanto figura nella distinta del Giudice di pace. Del contratto di locazione e degli altri documenti nuovi acclusi al reclamo non v’è traccia né nell’istanza né negli atti di prima sede. Sono quindi inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), sicché la Camera non ne può tenere conto ai fini del giudizio odierno. Ad ogni modo non costituiscono un titolo di rigetto dell’opposizione per i crediti posti in esecuzione (v. sotto consid. 5.2 e 5.3).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che nessuna delle tre somme poste in esecuzione trova riscontro in un valido riconoscimento di debito. Ha infatti accertato che nessuno dei documenti acclusi all’istanza reca la firma dell’escusso e in particolare che per la prima posta (spese accessorie) manca anzitutto il contratto di locazione e, per la seconda e la terza posta (chiavi dell’appartamento e pensile rovinato) un verbale di constatazione a fine locazione. Il magistrato ha pertanto respinto l’istan­­za.

 

                                   4.   Nel reclamo, circa le spese accessorie RE 1 e RA 1 fanno valere che i relativi conteggi non devono essere firmati dal conduttore, perché egli può contestarli nei tempi e nei modi previsti dal diritto della locazione, ciò che CO 1 non ha fatto, sicché egli li ha di fatto accettati. Per quanto attiene alle chia­vi dell’appartamento e al pensile rovinato, ritengono che valga quanto detto a proposito delle spese accessorie. Inoltre rinviano al verbale di constatazione a fine locazione, osservando ch’esso è stato firmato dalla moglie dell’escusso, cui quest’ultimo aveva delegato la riconsegna dell’ente locato, come risulta da una lettera pure allegata al reclamo. Da ultimo, sostengono che non occorre la firma dell’escusso, se, come in concreto, le fatture e le spese sono espressamente previste nel contratto di locazione. Gl’insor­genti chiedono pertanto l’accoglimento dell’istanza.

 

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta l’art. 14 cpv. 1 CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con rinvii) oppure deve recare la firma manoscritta elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze della CEF 14.2023.8 del 21 giugno 2023, consid. 6.1, e 14.2019.232 del 29 aprile 2020, consid. 5 con rinvii). Pertanto, semplici fatture o conteggi non firmati dall’escusso non costituiscono validi riconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2019.62 del 19 luglio 2019, 6.2/a).

 

                                5.1   Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per le spese accessorie debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuil­let (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a CO; sentenze della CEF 14.2022.109 del 3 marzo 2023, consid. 5, e 14.2021.96 del 3 gennaio 2022 consid. 6; Veuillet, op. cit., n. 162 ad art. 82).

 

                                5.2   Nella fattispecie, RE 1 e RA 1 chiedono il pagamento del conguaglio delle spese di elettricità relative agli anni 2018-2019 (fr. 938.40) e 2019-2020 (fr. 590.15), di complessivi fr. 1'528.55 (quelle per il periodo dal 2020 al 2022 risultando pagate, v. scritto del 21 ottobre 2022). Si tratta delle spese da loro pagate e non coperte dagli anticipi versati dall’escusso. Anche se fosse ammissibile – ma non lo è (sopra consid. 1.2.2) – il contrato di locazione non rappresenta un titolo di rigetto dell’opposizione, perché ovviamente non indica l’importo dei conguagli, che non possono quindi essere considerati riconosciuti e sottoscritti dall’escusso. Che non abbia contestato la somma posta in esecuzione non è di rilievo dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che esige un riconoscimento scritto e firmato o un atto pubblico, che gl’istanti non hanno prodotto.

 

                                5.3   Lo stesso discorso vale per il costo delle chiavi dell’appartamento e del pensile rovinato, per i quali gl’istanti hanno prodotto solo offerte di sostituzione/riparazione non firmate dall’escusso. Quanto al verbale di constatazione a fine locazione, a parte il fatto che è stato prodotto inammissibilmente per la prima volta con il reclamo (sopra consid. 1.2.2), ad ogni modo non può costituire un titolo di rigetto provvisorio perché l’importo dei danni riconosciuti dalla moglie dell’escusso non era determinato né facilmente determinabile già al momento della firma del verbale come richiesto dalla giurisprudenza (sopra consid. 5; DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).

 

                                5.4   Il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che a RE 1 e RA 1 rimarrebbe la facoltà di ripresentare una nuova istan­za di rigetto dell’opposizione, persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 140 III 456 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015. 245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c consid. 7.3/b), contenente le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

 

                                         È però dubbio che ne valga la pena, poiché secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop), CO 1 è partito il 13 ottobre 2023 per il Venezuela, sicché l’esecuzione non pare poter essere continuata in Svizzera (art. 53 LEF a contrario; DTF 120 III 110 consid. 1/a i.f.), fatta salva un’improbabile elezione speciale di foro (art. 50 cpv. 2 LEF), un sequestro (art. 52 LEF) o un fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 cpv. 1 n. 1 cum 54 LEF), ma in ogni ipotesi la continuazione del­l’esecuzione avrebbe senso solo se l’escusso avesse ancora beni in Svizzera.

 

                                   6.   Non è necessario notificare a CO 1 il giudizio odierno, stante il suo esito.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC) da ritenersi solidalmente responsabili (art. 106 cpv. 3 CPC).

 

                                         Non si pone problema d’indennità, siccome il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'231.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1 e RA 1, sono poste a loro carico in solido.

                                   3.   Notificazione a RE 1 e RA 1, __________.

 

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).