Incarti n.
14.2023.124

14.2023.125

Lugano

17 gennaio 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2023.763 e SO.2023.764 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 16 giugno 2023 dalla

 

 

CO 1

 

 

rispettivamente contro

 

 

Comunione ereditaria fu RE 1 (2016),

Comunione ereditaria fu RE 2 (2019), __________

(ambedue rappresentate da RA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sui reclami del 4 novembre 2023 presentati da RA 1 a nome delle Comunioni ereditarie dei genitori contro le decisioni emesse il 23 ottobre 2023 dal Pretore;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________, emessi rispettivamente il 31 maggio e il 1° giugno 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso in via solidale la Comunio­ne ereditaria fu RE 1, proprietaria del pegno, e la Comunione ereditaria fu RE 2 per l’incasso di fr. 600'000.– in solido oltre a interessi e spese;

                                         che avendo le Comunioni ereditarie interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con istanze del 16 giugno 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         che statuendo con decisioni separate del 23 ottobre 2023, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalle convenute, ponendo a carico loro le spese processuali di fr. 370.– ciascuna, senz’assegnare indennità;

                                         che contro le sentenze appena citate RA 1, a nome del­le Comunioni ereditarie dei genitori, è insorto a questa Camera con due reclami del 4 novembre 2023 per ottenerne apparentemente l’annullamento, protestate spese e ripetibili, e ha richiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria;

                                         che con ordinanze del 20 novembre 2023 il presidente della Camera ha assegnato a RA 1, in ambedue le procedure, un termine di dieci giorni per produrre un certificato ereditario, un libretto di famiglia e/o eventuali disposizioni di ultime volontà che consentano di determinare chi sono gli eredi fu RE 1, rispettivamente fu RE 2, nonché le procure firmate dai coeredi o le ratifiche che autorizzano RA 1 a presentare i reclami per conto delle comunioni ereditarie, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili, dal momento che i reclami andavano presentati congiuntamente da tutti gli eredi che compongono le relative comunioni (litisconsorzio necessario, art. 70 CPC);

                                         che a richiesta di RA 1 del 1° dicembre 2023, il presidente della Camera ha prorogato i termini di dieci giorni mediante ordinanze del 4 dicembre 2023;

                                         che il termine impartito è scaduto inutilizzato l’11 dicembre 2023 (le ordinanze del 20 novembre 2023 essendo state notificate al reclamante già il giorno successivo);

 

                                         che in conformità alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 20 novembre 2023, i reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili;

 

                                         che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridi­ca e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

 

                                         che la sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta pertanto senza oggetto;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura;

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso comune, di fr. 600'000.–, supera ampiamen­te la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo presentato da RA 1 a nome della comunione ereditaria fu RE 1 nell’esecuzione n.__________ è irricevibile.

 

                                  2.   Il reclamo presentato da RA 1 a nome della comunione ereditaria fu RE 2 nell’esecuzione n. __________ è irricevibile.

 

                                   3.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   4.   La domanda di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

 

                                   5.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).