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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.15 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 5 giugno 2023 dall’
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RE 1
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contro |
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CO 1
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giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n.__________ emesso il 27 marzo 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 SA ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'928.50 oltre agli interessi del 5% dal 19 gennaio 2023 (indicando quale causa del credito: “Fattura n. 221164 del 19.12.2022”) e fr. 40.– (per “Spese di elaborazione”);
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 giugno 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza, salvo per le “spese di elaborazione” di fr. 40.–;
che statuendo con decisione del 24 novembre 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver appurato l’assenza negli atti di alcun documento controfirmato dal convenuto in cui riconoscesse il debito in favore dell’RE 1 e ha precisato che il semplice pagamento di acconti è insufficiente a supplire a tale mancanza;
che nel reclamo l’RE 1 espone che l’assicurazione ha liquidato totalmente (per fr. 26'468.50) la sua fattura direttamente a CO 1, come risulta dall’e-mail del 30 novembre 2023 allegata al reclamo, e che siccome quest’ultimo ha versato acconti solo per fr. 21'540.– il saldo di fr. 4'928.50 permane dovuto;
che così facendo il reclamante non si confronta però minimamente con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui agli atti manca un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un documento firmato dal debitore ove riconosce di dover pagare all’escutente la somma di fr. 26'468.50 indicata nella fattura o il saldo rimanente dopo il pagamento degli acconti, requisito indispensabile per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5);
che del resto l’e-mail del 30 novembre 2023, emessa addirittura dopo la decisione impugnata, è un documento nuovo e quindi inammissibile (citato art. 326 cpv. 1 CPC);
che insufficientemente motivato e fondato su un documento nuovo, il reclamo si avvera integralmente irricevibile;
che ad ogni modo nemmeno il nuovo documento costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF dal momento che non è firmato dall’escusso;
che non si può far altro se non ribadire all’RE 1 quanto già fattole presente dal primo giudice, ovvero che la via giudiziaria corretta per far valere la sua pretesa in mancanza di un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF è quella della procedura ordinaria volta a farne accertare l’esistenza e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), in cui potrà chiedere l’assunzione di ogni mezzo di prova consentito dal-la legge (e non solo un riconoscimento di debito firmato ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF), procedura che dovrà però essere preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili o indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'928.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).