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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.914 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 12 settembre 2023 da
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CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di CO 1 contro la sentenza 14.2020.175 del 2 aprile 2021 della scrivente Camera, riformandola nel senso della reiezione dell’istanza di RE 1 volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da CO 1 contro l’esecuzione intesa al rimborso di due mutui di fr. 300'000.– complessivi, e ha posto a carico di RE 1 le spese giudiziarie di fr. 5'000.– oltre a ripetibili di fr. 6'000.– in favore di CO 1.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2023, indicando quale causa del credito le “Spese giudiziarie e ripetibili, come da sentenza 02.06.2023 del Tribunale federale”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 settembre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna limitatamente a fr. 6'000.– oltre interessi dal 24 luglio 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18 ottobre 2023. Con replica spontanea del 30 ottobre 2023 e duplica del 13 novembre 2023 presentata entro il termine assegnato dal Pretore aggiunto, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti. Il 15 novembre 2023 CO 1 ha presentato ulteriori osservazioni.
D. Statuendo con decisione del 22 novembre 2023, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 450.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che con la replica spontanea l’istante si era opposto all’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto con un suo credito di restituzione di due mutui di fr. 300'000.– complessivi, a motivo che quest’ultimo non ne aveva comprovato l’esigibilità, siccome i contratti di mutuo non sono datati e non consentono quindi di stabilire da quando è decorso il termine di sei mesi al massimo pattuito dalle parti. Il primo giudice ha ricordato che nella procedura di rigetto dell’opposizione all’esecuzione volta al rimborso dei mutui, con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale aveva effettivamente statuito che non era possibile stabilire l’esigibilità della pretesa di restituzione a causa dell’assenza di data nei contratti di mutuo e che non era compito del giudice del rigetto ricostruire la data della firma, ciò che a mente del primo giudice vale anche nella nuova procedura di rigetto. Il Tribunale federale aveva però precisato che lo scenario sarebbe forse stato diverso se RE 1 avesse perlomeno portato la prova del versamento delle somme mutuate, che secondo entrambi i contratti di mutuo doveva aver luogo entro tre giorni dalla data di sottoscrizione, sicché conoscendo la data del versamento, si poteva dedurre la data della firma del contratto (al massimo a tre giorni prima del versamento) e quindi pure la data dell’esigibilità del credito, visto che la restituzione doveva avvenire entro al massimo sei mesi, dovendosi all’occorrenza ancora determinare se dalla firma del contratto o dal versamento.
Per quanto attiene alla nuova procedura il Pretore aggiunto ha constatato che solo con la duplica l’escusso aveva allegato che i contratti sarebbero stati sottoscritti nel febbraio 2017 e prodotto un estratto conto a comprova del versamento della somma mutata in due rate di fr. 200'000.– e fr. 100'000.–. A suo giudizio, la produzione di tale documento era tardiva, il secondo scambio di scritti non essendo stato predisposto da lui, ma “su impulso” dell’istante attraverso la replica spontanea. Nemmeno è possibile ammettere il documento sulla base dell’art. 229 CPC, poiché l’estratto conto avrebbe potuto già essere prodotto con le osservazioni all’istanza, giacché in quel momento il convenuto conosceva già il contenuto della decisione del Tribunale federale.
A prescindere dall’inammissibilità dell’estratto conto, il Pretore aggiunto ha evidenziato come la compensazione non potrebbe comunque essere ammessa dal momento che sull’estratto non è menzionata la data del versamento di fr. 200'000.– e l’importo è indicato tra parentesi, sicché non è assolutamente chiaro se sia stato accreditato all’istante oppure no. Nemmeno è possibile determinare se il preteso versamento ha ridotto a debita concorrenza il saldo del conto dell’escusso, poiché il dato è oscurato. Secondo la data indicata nell’estratto si tratterebbe semmai di un versamento intervenuto prima del 22 dicembre 2016 e quindi molto prima di febbraio 2017, mese in cui l’escusso pretende siano stati firmati i contratti di mutuo ai quali avrebbero fatto seguito i versamenti delle somme mutuate, motivo per cui non appare verosimile che il preteso versamento sia riconducibile al contratto di mutuo in questione. Per quanto concerne il versamento di fr. 100'000.– l’estratto indica che è avvenuto in favore dell’istante il 10 febbraio 2017, ma non prova che sia avvenuto in esecuzione dei contratti di mutuo. In effetti il bonifico è designato come il “1. ordine di 12 ordini” per un totale di fr. 1'200'000.–, mentre il contratto di mutuo al quale dovrebbe riferirsi riguarda un unico importo di fr. 100'000.–. In definitiva il Pretore aggiunto ha quindi respinto l’eccezione di compensazione e accolto l’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene anzitutto di aver prodotto l’estratto conto in modo tempestivo e ammissibile con la duplica, dal momento che il Pretore aggiunto gli aveva assegnato un termine al riguardo. Afferma, ad ogni modo, che CO 1 non ha mai contestato di aver ricevuto le somme mutuate nemmeno nella procedura che ha portato alla sentenza del Tribunale federale del 2 giugno 2023. Egli si è infatti sempre difeso facendo valere che il credito non fosse esigibile e null’altro.
4.1 La prima questione è invero senza interesse e può quindi rimanere indecisa, perché, come verrà esposto (sotto consid. 5), il reclamante non è riuscito a refutare la motivazione sussidiaria del Pretore aggiunto, secondo cui l’estratto conto, anche se fosse ammissibile, non permetterebbe di dimostrare l’esigibilità della pretesa posta in compensazione.
4.2 Che CO 1 non abbia, per ipotesi, contestato di aver ricevuto le somme mutuate non è neppure di rilievo in questa sede, poiché la questione decisiva per stabilire se la pretesa opposta in compensazione è esigibile (giusta l’art. 120 cpv. 1 CO) è il momento in cui le somme gli sono state consegnate. Ora, nella nota sentenza il Tribunale federale ha statuito che spettava all’istante dimostrarlo con documenti (consid. 5.3.2 i.f.). Le stesse esigenze valgono nella procedura ora in esame per la dimostrazione dell’esigibilità del credito posto in compensazione (art. 81 cpv. 1 LEF e sotto consid. 5.1).
5. Secondo il reclamante il versamento di fr. 200'000.– è effettivamente avvenuto il 22 dicembre 2016 e il contratto di mutuo è stato quindi sottoscritto nel dicembre 2016. A sostegno di tale allegazione egli produce una nuova versione dell’estratto conto (doc. F), questa volta non anonimizzato, ove si evince la variazione del saldo del conto in seguito a entrambi i versamenti di fr. 100'000.– e fr. 200'000.–, e spiega che l’importo di fr. 200'000.– è indicato tra partentesi perché il bonifico è sommato ad altri due trasferimenti di denaro di fr. 30'000.– e fr. 4'605.– per un totale di fr. 234'605.–. Per quanto attiene al versamento di fr. 100'000.– sostiene che è avvenuto in esecuzione del contratto di mutuo, poiché non si vede per quale motivo una persona dovrebbe versare un importo così elevato a un terzo senz’alcuna causa. Precisa che la menzione “1° ordine di 12 ordini esenti da tasse” sta a significare che quel versamento è esente dal prelievo di tasse da parte della banca e che una tale transazione bancaria può essere svolta al massimo dodici volte l’anno. Conclude affermando che il suo credito è diventato esigibile, per fr. 200'000.–, sei mesi dopo il versamento del 22 dicembre 2016 e per ulteriori fr. 100'000.– sei mesi dopo il versamento del 10 febbraio 2017. Ne segue che l’eccezione di compensazione andava accolta e l’istanza respinta.
5.1 Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid. 6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF, sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 5.2). Il contratto di mutuo di una somma determinata costituisce un riconoscimento di debito per il rimborso del mutuo, a condizione che il debitore non contesti di aver ricevuto la somma mutuata (DTF 136 III 627 consid. 2; sentenza 5A_326/2011 del 6 settembre 2011 consid. 3.2) e che, d’altro lato, il rimborso sia esigibile (sentenza 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe di rendere verosimile nel rigetto provvisorio e dimostrare nel rigetto definitivo non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito (nel rigetto provvisorio: sentenza della CEF 14.2022.63 del 23 settembre 2022, consid. 6.1.2, per il rigetto definitivo: sentenza della CEF 14.2016.83 del 22 novembre 2016 consid. 6.1 e segg.).
5.2 Nel caso in esame, il reclamante pretende di confutare gli accertamenti del Pretore aggiunto, che in sé egli non contesta, in merito all’insufficienza probatoria dell’estratto conto da lui prodotto in prima sede per quanto attiene alle date di versamento delle somme mutuate, allegando nuove circostanze di fatto fondate su un documento nuovo – l’estratto conto non oscurato (doc. F) – e sottacendo che sia i fatti sia il documento sono inammissibili in questa sede (sopra consid. 2.1) e non possono pertanto essere presi in considerazione. Fondato esclusivamente su elementi oscurati nell’estratto conto addotto in prima sede (doc. 3) – ossia la data del primo versamento, il nuovo saldo aggiornato del conto – e su allegazioni nuove – significato delle parentesi attorno alle somme mutuate e della dicitura “1° ordine di 12 ordini esenti da tasse” – il reclamo si rivela al riguardo perfino irricevibile. Ad ogni modo gli accertamenti del Pretore aggiunto in merito all’estratto conto, sulla base degli elementi a sua disposizione in prima sede, non possono dirsi manifestamente errati nel senso dell’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.2), sicché anche le deduzioni giuridiche non risultano errate, specie se si pone mente all’esigenza per l’escusso di dimostrare (e non solo rendere verosimile) l’esistenza e l’esigibilità della pretesa opposta in compensazione (sopra consid. 5.1). Il fatto che il reclamante alleghi ora che il primo contratto è stato sottoscritto nel dicembre del 2016 e non più nel febbraio 2017 come finora sostenuto non giova poi alla sua credibilità.
6. Infine e per mera abbondanza, il reclamante puntualizza che sebbene le parti non avessero pattuito un termine per la restituzione della somma mutuata, come sostenuto da CO 1, secondo cui le parti avrebbero omesso volontariamente d’indicare una data sui contratti per evitare la scadenza, giusta l’art. 318 CO, comunque sia, il mutuo sarebbe da restituire entro sei settimane dalla prima richiesta, che in casu si è verificata con l’inoltro del precetto esecutivo il 27 luglio 2020, sicché il credito sarebbe esigibile perlomeno dall’8 settembre 2020.
Si tratta però di una mera ipotesi, come specificato dallo stesso reclamante, poiché le parti hanno convenuto un termine di rimborso di al massimo sei mesi. Non si tratta pertanto del caso (raro) di un contratto di mutuo di durata indeterminata in cui le parti non hanno stabilito alcun regime particolare per la disdetta, sicché non vi si applica l’art. 318 CO (Bovet/Richa in: Commentaire romand, Code des obligations I/2, 3ª ed. 2021, n. 1 ad art. 318). Il rilievo del reclamante è di conseguenza privo d’interesse.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).