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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.20 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca promossa con istanza 12 settembre 2023 da
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CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 il Tribunale federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di CO 1 contro la sentenza 14.2020.175 del 2 aprile 2021 della scrivente Camera, riformandola nel senso della reiezione dell’istanza di RE 1 volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da CO 1 contro l’esecuzione intesa al rimborso di due mutui di fr. 300'000.– complessivi. Statuendo su rinvio del Tribunale federale, mediante sentenza del 24 luglio 2023 la Camera ha posto a carico di RE 1 le spese giudiziarie di fr. 500.– relative al giudizio cantonale del 2 aprile 2021 oltre a ripetibili di fr. 3'500.– in favore di CO 1.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 agosto 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'500.– oltre agli interessi del 5% dal 27 luglio 2023, indicando quale causa del credito: le “Ripetibili come da sentenza 24.07.2023 della Camera di esecuzione del Tribunale d’appello”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 settembre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 25 ottobre 2023, cui l’istante ha replicato il 15 novembre 2023 entro la scadenza assegnatale a tale scopo, ribadendo il suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 24 novembre 2023, cui è allegata la replica, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 27 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 7 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto della violazione del suo diritto di essere sentito poiché la decisione impugnata, oltre a non essere motivata, gli è stata notificata insieme alla replica di CO 1, ove costui contestava l’esigibilità del credito posto in compensazione, e fa valere di essere stato privato della possibilità di prendere posizione sulla stessa.
1.3.1 Le parti hanno il diritto di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra (art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost.; DTF 144 III 117 consid. 2.1 pag. 118) e per questo motivo l’organo giudicante deve comunicare ogni atto di una parte all’altra e può di principio emanare la decisione solo dopo che sono trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’ultimo atto delle parti cosicché il destinatario possa organizzarsi per far pervenire un’eventuale replica (o duplica) spontanea entro tale scadenza (sentenze della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5.1 e i rinvii, 14.2017.79 del 21 settembre 2017 consid. 4.1 e 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1). Nella fattispecie, il Giudice di pace ha disatteso questi principi notificando al convenuto la replica dell’istanza unitamente alla sentenza (v. act. F), pronunciata senza lasciargli il tempo di esprimersi sulla replica.
1.3.2 Il Giudice di pace ha inoltre omesso di motivare la sua decisione, limitandosi a citare le osservazioni del convenuto senza spendere una parola per spiegare, pur sommariamente, perché gli argomenti presentati a sostegno della richiesta di reiezione dell’istanza non sarebbero convincenti. Anche da questo punto di vista si verifica una lesione del diritto di essere sentito del convenuto nonché dell’obbligo di motivazione dell’art. 238 lett. g CPC (per il rinvio dell’art. 219), il primo giudice non avendo scelto espressamente la via della decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239 CPC).
1.3.3 Il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2), perlomeno ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3). Nella fattispecie la (doppia) violazione del diritto di essere sentita della reclamante è oggettivamente grave in quanto non le ha permesso di esprimersi sulla replica con argomenti – quelli espressi nel reclamo – che non appaiono a prima vista ininfluenti sulla sorte della causa. Non si ritiene quindi possibile sanare il difetto in questa sede. Ad ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, demandando all’autorità superiore parte dell’istruttoria (v. sentenza della CEF 14.2021.4/5 del 1° marzo 2021 pag. 3). Il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare le sentenze impugnate e di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un termine per inoltrare una duplica ed esame degli argomenti fatti valere dalle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
1.3.4 Siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenze del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2023.31 del 14 agosto 2023 consid. 3).
2. La necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato. Con la nuova decisione il Giudice di pace potrà prelevare spese processuali solo in relazione con la procedura di rinvio.
Visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (citata 14.2023.24 [citata] consid. 9; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1).
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è retrocessa al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo versato dal reclamante gli è restituito.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).