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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.4385 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 settembre 2023 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 8'124.55 oltre agl’interessi del 5% dal 30 settembre 2020, indicando quale causa del credito: “Rif. [7 numeri di fatture] ./. Acconti Fr. 500.00 x 2”.
B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 settembre 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato osservazioni al reclamo.
C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 8'124.55 oltre agl’interessi del 5% dal 10 maggio 2023 (anziché dal 30 settembre 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e rinunciando ad assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2023 per ottenerne l’annullamento e il mantenimento dell’opposizione, protestate spese e ripetibili. L’8 gennaio 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Entro il termine assegnatole, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la nuova notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice dell’RE 1 il 7 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 17 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già l’11 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i bollettini di consegna del materiale all’escussa prodotti dall’escutente, che indicano la quantità di merce fornita e il prezzo applicato, costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma posta in esecuzione, siccome essi sono firmati dalla “cliente” e per essa, in assenza di contestazione, dal suo legittimo rappresentante RA 1. In assenza d’indicazione di scadenze sulle fatture accluse all’istanza, il primo giudice ha ritenuto che gl’interessi di mora decorressero al più presto dalla domanda d’esecuzione.
4. Nel reclamo l’RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, facendo valere di non aver avuto la possibilità di presentare osservazioni all’istanza, siccome, a causa dell’assenza del suo socio gerente (RA 1) dal Cantone per motivi di lavoro e di salute, non ha ricevuto l’ordinanza del 25 settembre 2023 con cui il Pretore le aveva assegnato un termine per presentare osservazioni scritte all’istanza. Sennonché la reclamante non chiede nelle sue conclusioni di rinviare la causa al primo giudice per nuovo giudizio dopo averle dato nuovamente l’occasione di pronunciarsi sull’istanza, ma postula l’annullamento della sentenza impugnata e la conferma dell’opposizione (ossia la reiezione dell’istanza). Non è quindi necessario attardarsi sulla questione (cfr. sentenza della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 consid. 4).
5. Nel merito la reclamante invoca una manifesta carenza di legittimazione passiva da parte sua perché le fatture prodotte dall’istante sono intestate all’"RE 1 G.", mentre i bollettini di consegna sono allestiti all’indirizzo dell’"RE 1 Sagl". Rileva poi come le fatture siano state emesse nel 2020, mentre i bollettini cui farebbero riferimento sono quasi tutti del 2023 e la società è stata costituita solo nel 2021.
5.1 In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).
5.2 Nella fattispecie, si evince dal registro di commercio liberamente accessibile a chiunque – e sono quindi fatti notori che vanno accertati d’ufficio se riguardano il titolo di rigetto (sopra consid. 5.1) e considerati dimostrati (art. 151 CPC; sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1 e della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 4.2) – che l’escussa è stata fondata il 5 maggio 2021 e che l’impresa individuale del suo socio gerente RA 1, l’RE 1 G. è stata cancellata dal registro il 31 marzo 2022. Orbene, sia le fatture che i bollettini di consegna (doc. C-I) si riferiscono tutti a forniture effettuate da luglio a ottobre 2020, ovvero a un periodo in cui l’RE 1 Sagl non era ancora stata fondata. Ciò spiega perché le fatture sono intestate all’impresa generale e non alla società. I bollettini appaiono a prima vista essere stati ristampati nel 2023 con l’indirizzo di fornitura dell’escussa (v. la data di emissione sui doc. D, G, E, H e I). Perlomeno la CO 1 non ha spiegato in un altro modo tali discrepanze né in prima né in seconda sede e non ha neppure dimostrato l’esistenza di un’assunzione dei debiti di RA 1 da parte dell’RE 1 Sagl.
Ne segue che, in assenza di prova dell’identità tra l’escussa (l’RE 1 Sagl) e l’apparente debitore (RA 1 quale titolare dell’impresa individuale RE 1 G.), non erano dati i pre-supposti per rigettare l’opposizione in via provvisoria. In riforma della sentenza impugnata, l’istanza va di conseguenza respinta.
5.3 Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario statuire sull’eccezione della reclamante secondo cui le firme del cliente sui bollettini non sarebbero del suo socio gerente.
Per il medesimo motivo non occorre neppure verificare se i bollettini sono tutti assimilabili a riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, ciò che a ben vedere non pare del resto il caso di due di essi, che non menzionano né il prezzo totale né il prezzo unitario (doc. F e I).
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per lo stesso principio di soccombenza, la tassa della decisione impugnata va posta a carico dell’istante, mentre non si pone problema di un’indennità d’inconvenienza giacché l’escussa non ha presentato osservazioni e, comunque sia, non ha formulato alcuna conclusione in tal senso con il reclamo.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'124.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 450.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).