Incarto n.
14.2023.154

Lugano

26 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 novembre 2023 dalla

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

CO 1 

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2023 dal­la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 7'422.60 oltre agl’interes­si del 5% dal 12 giugno 2023, indicando quale causa del credito diverse fatture (“Fattura nr. 216'941 CHF 843.10 Fattura nr. 217'058 CHF 62.55 Fattura nr. 217'833 CHF 161.40 Fattura nr. 219'127 CHF 1579.95 Fattura nr. 800'055 CHF 5000.00 Fattura nr. 244'659 CHF 2275.60 – pagamenti effettuati CHF 2500.00”.

 

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 novembre 2023 la RE 1 ne ha chie-sto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Entro il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato osservazioni.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 7 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 1'579.95 oltre agl’interessi del 5% dal 31 ottobre 2023, e ha posto a carico dell’istante i  45  delle spese processuali di fr. 300.–, senz’assegnare ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 dicembre 2023 per ottenerne la riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla CO 1 per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 21 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già il 14 dicembre 2023 (data del timbro postale), il recla­mo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             1.2.1   In prima sede, la RE 1 si è limitata, da un lato, a scrivere nell’istanza che “è stata fatta opposizione al nostro precetto, malgrado gli innumerevoli richiami e prove di accordi per pagamenti rateali. Alleghiamo dunque i giustificativi” (cfr. istanza, n. 5, pag. 2), dall’altra ad accludervi molti documenti (doc. A-CC). In seconda sede, la reclamante fornisce certo qualche spiegazione in più sui documenti, non presi in considerazione dal Pretore aggiunto, che a suo dire costituiscono riconoscimenti di debito, ma così facendo formula allegazioni di fatto interamente diverse da quelle proposte nell’istanza. Nuove, le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Pertanto, la Camera non ne può tenere conto ai fini dell’odierno giudizio. Interamente fondato su fatti nuovi, il reclamo si avvera insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e va pertanto dichiarato irricevibile (così, da ultimo: sentenza della CEF 14.2023.1 del 19 maggio 2023).

 

                             1.2.2   Per mera abbondanza, occorre ricordare che incombe alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Non spetta pertanto al giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione (sentenza del­la CEF 14.2020.178 del 9 giugno 2021, consid. 5.1). La RE 1 non poteva accontentarsi di produrre alla rinfusa numerosi documenti confidando nel fatto che il Pretore aggiunto li avreb­be esaminati uno a uno per determinare se fossero idonei a giustificare il rigetto dell’opposizione (in tal senso per le eccezioni del­l’escusso: sentenza della CEF 14.2023.140/14.2024.5 del 27 mar­zo 2024 consid. 4.2). Era obbligo suo indicare per ogni fattura posta in esecuzione (doc. F, K, O, R, W e Z) quali documenti acclusi all’istanza costituivano un titolo di rigetto e per quale motivo. Non lo poteva fare solo in sede di reclamo in base a fatti non allegati in prima sede (sopra consid. 1.2.1).

 

                             1.2.3   Del resto, anche le spiegazioni nel reclamo sono insufficienti o comunque non convincenti. Un documento, pur firmato dall’escusso (come i doc. G, L e AA citati nel reclamo), è parificabile a un titolo di rigetto provvisorio solo se contiene il riconoscimento di una som­ma di denaro determinata o agevolmente determinabile o se rinvia a un documento esistente al momento della sottoscrizione che menziona la somma riconosciuta (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1). La reclamante avrebbe quindi dovuto anche precisare per ognuno dei documenti citati quale fosse l’importo riconosciuto. Al riguardo, l’incarico all’officina dell’istante del 3 marzo 2022 (doc. G) è sì fir-mato dalla cliente, tuttavia non menziona alcun importo totale riconosciuto dalla stessa, ma solo cifre prive di unità di riferimento a franchi, prezzi unitari o quantità, e nemmeno rinvia alla fattura del 30 maggio 2022 (doc. F), che peraltro combacia solo parzialmente con le cifre dell’incarico. Anche l’incarico dell’11 aprile 2022 (doc. L) è sottoscritto dalla cliente, ma non indica alcuna somma di denaro, se non in modo difficilmente leggibile un importo di fr. 22.57, che si ritrova sulla fattura dell’8 giugno 2022 (doc. K), alla quale l’incarico però non rinvia. Infine, più che un riconoscimento di debito, il contratto di ripresa (doc. AA) pare essere una ricevuta per i fr. 5'000.– posti in esecuzione (“il cliente mi versa 5000 franchi come differenza”).

 

                                1.3   Il giudizio odierno non acquisisce regiudicata in merito all’esisten­za della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) e quindi non priva l’escutente del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giu­dice ordinario (art. 79 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2) oppure di chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa, e formulando per tempo e in modo preciso tutte le allegazioni di fatto necessarie (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenza della CEF 14.2020.13 del 4 giugno 2020, consid. 1.3.3).

 

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         Non si pone problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'842.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  RE 1, __________, __________;

–  CO 1, __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).