Incarto n.
14.2023.159

Lugano

4 luglio 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 agosto 2023 da

 

 

CO 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1, UAE – __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 dicembre 2023 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza 20 luglio 2023 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro, presso la Banca PI 1, a Lugano, di “tutto quanto presente sulla relazione bancaria […], intestata [alla debitrice], segnatamente la relazione bancaria e tutti gli elementi ad essa afferenti, conti e investimenti […] e relativi sottoconti”, come pure della quota di proprietà per piani n. 24679, appartenente alla debitrice, sul fondo base n. 2058 RFD __________, il tutto fino a concorrenza di fr. 5'150'000.–. Quale titolo del credito, RE 1 ha indicato un contratto di mutuo (“loan agreement”) del 3 gennaio 2017 e quale causa di sequestro il domicilio del creditore al­l’estero unito a un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

 

                                  B.   Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 21 luglio 2023, eseguito il 26 luglio seguente dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), con istanza 4 agosto 2023 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2023, RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica spontanee, del 29 settembre e del 10 ottobre 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni. L’opponente ha trasmesso ulteriori scritti il 17, 24 e 31 ottobre, 9 e 27 novembre, nonché 12 dicembre 2023, a cui il sequestrante ha ribattuto con scritti del 26 ottobre, 6 e 16 novembre 2023.

 

                                  C.   Statuendo con decisione 14 dicembre 2023 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 3'000.– e ripetibili di fr. 20'600.– a favore dell’opponente.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2023 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso della reiezione dell’opposi­zione al sequestro e, in via subordinata, l’annullamento e il rinvio della causa al Pretore, affinché emani una nuova decisione motivata, in entrambi i casi, con addebito alla controparte delle spese giudiziarie, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, anch’ella protestate tasse, spese e “congrue” ripetibili.

 

                                  E.   Con scritti del 2 febbraio e 4 marzo 2024 CO 1 ha prodotto nuovi documenti a sostegno del fatto che il proprio domicilio si trova in Svizzera e sollecitato una rapida decisione. In risposta dell’8 marzo 2024, RE 1 ha giudicato inammissibili i documenti prodotti dalla resistente e ha contestato che la sua situazione finanziaria sia grave producendo a sua volta nuovi documenti.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 15 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 25 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già il 22 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             1.2.1   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                             1.2.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova)se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di pro­va, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                          1.2.2.1   La resistente ritiene che il reclamo sia insufficientemente motiva­to. Per quanto attiene alla causa del sequestro, il reclamante ha però contestato la rilevanza di ognuno dei cinque indizi citati dal Pretore per accogliere l’opposizione (reclamo, ad 10) e non ha potuto fare altro che ripetere i dieci indizi fatti valere in prima sede a sostegno della propria tesi contraria, giacché è impossibile confrontarsi con motivi inesistenti. Nemmeno il reclamante doveva dimostrare l’arbitrarietà della motivazione pretorile, ma semmai solo dei suoi accertamenti di fatto (cfr. art. 320 CPC). Infine è pure inutile il rilievo secondo cui l’insorgente non avrebbe dovuto disquisire sul­la questione della residenza dell’opponente, bensì sul foro esecutivo. È infatti chiaro a tutti che l’acceso dibattito verte sulla questione del domicilio nel senso dell’art. 46 LEF in relazione con l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (sotto, consid. 6.1).

                          1.2.2.2   Dal profilo dell’art. 317 CPC, la produzione del precetto esecutivo n. __________ con le osservazioni al reclamo (doc. 3) è ammissibile, poiché è stato notificato a CO 1, il 23 gennaio 2024 dopo l’emanazione della decisione impugnata, mentre non lo è quella del precetto n. __________ (doc. 2), notificatole a convalida del seque­stro già il 10 agosto 2023, siccome avrebbe potuto e dovuto produrlo già in prima sede, non trattandosi di un fatto notorio, contrariamente a quanto ella afferma. È ammissibile anche il precetto n. __________ notificatole il 2 febbraio 2024 (doc. 5 accluso allo scrit­to di medesima data), come quelli ricevuti il 22, 23 febbraio e 1° marzo 2024 (doc. 6 annesso allo scritto del 4 marzo 2024). Sono invece irricevibili i cinque documenti allegati allo scritto 8 marzo 2024 del reclamante. Egli non spiega infatti né giustifica perché non avrebbe potuto inoltrarli già in prima sede, ciò che gl’incombeva fare giacché la loro ammissibilità non è evidente (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 e 143 III 42 consid. 4.1; cfr. sotto consid. 3.2.2).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

 

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppu­re siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono ammessi nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid. 3.1). Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della situazione esistente al momento della decisione sul­l’opposizione (DTF 140 III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha spiegato che la procedu­ra di opposizione al sequestro non “sottostà tanto” all’art. 253 CPC, che disciplina il diritto del convenuto di presentare osservazioni in una procedura sommaria, “quanto piuttosto” all’art. 278 LEF, giacché il primo capoverso di quest’ultima disposizione impone al giudice di dare la possibilità di esprimersi agl’interessati, e non soltanto al convenuto, come previsto dall’art. 253 CPC, e il secondo capoverso della stessa consente l’allegazione di nova in seconda sede, norma ch’egli ha giudicato valida anche in prima sede. Ha pertanto ammesso tutti gli scritti delle parti, come pure i documenti acclusi a questi ultimi.

 

                                3.1   Nel reclamo, RE 1 giudica errata la predetta ammissione. Sulla scorta della DTF 146 III 237, sostiene che un secondo scambio di scritti (e una seconda produzione di allegati) è possibile soltanto se ordinato dal giudice. Ora, poiché in concreto il pri­mo giudice non ha ordinato un secondo scambio di scritti, il reclamante ritiene che debbano essere ignorati tutti quelli successivi alle sue osservazioni del 18 settembre 2023, come pure i documenti allegati a queste ultime. Nelle osservazioni, CO 1 “pren­de atto del richiamo di diritto operato da controparte”. Ad ogni modo, fa presente che “quanto sostenuto dal giudice” è stato prodotto con l’istanza di opposizione al sequestro e “quanto [da lei] esposto” si fonda su documenti prodotti dal sequestrante.

 

                                3.2   Nella DTF 146 III 237 già citata (sopra al consid. 2.2), il Tribunale federale ha precisato che nella procedura sommaria retta dal principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 229 cpv. 3 CPC) le parti possono allegare nova senz’alcuna limitazione unicamente qualora il giudice abbia ordinato un secondo scambio di scritti e/o le abbia citate a un’udienza (cfr. art. 229 cpv. 2 CPC); ove il giudice non abbia né ordinato un secondo scambio di scritti né citato le parti a un’udienza, queste ultime possono allegare nova soltan­to se sono dati i presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 CPC (consid. 3.1, pag. 241 seg.; citata 14.2022.56, consid. 5.1.1). Nell’interesse della sicurezza giuridica, quando notifica all’attore o all’istante la risposta del convenuto, il giudice deve precisare se sta ordinando un secondo scambio di scritti oppure (solo) riservando l’incondi­zionato diritto di replica delle parti. Nel dubbio, si presume la seconda opzione (DTF 146 III 237 consid. 3.2, pag. 245; sentenza della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021, consid. 5.2).

 

                             3.2.1   Giusta l’art. 229 cpv. 1 CPC, le parti possono produrre nova, unicamente se essi sono sorti dopo lo scambio degli allegati (nova autentici; lett. a) oppure se sono sorti prima, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (pseudonova; lett. b) (DTF 146 III 237 consid. 3.1). Fuori da queste ipotesi, le parti non possono integra­re o migliorare il contenuto delle allegazioni iniziali con allegazioni successive (sentenze del Tribunale federale 5A_84/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 3.1.1 e 3.2.1, e della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, consid. 6.1). Ciò vale in particolare per gli allegati inoltrati spontaneamente dalle parti (citate 14.2022.56 consid. 5.1.1, 2° §, e 14.2021.103 consid. 4.2.2).

 

                             3.2.2   Perché un novum adempia i presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, deve trovare la sua ragion di essere nel contenuto del precedente scritto della controparte; sarebbe infatti irragionevole imporre a una parte d’immaginare e confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (citata sentenza 5A_84/ 2021, consid. 3.2.1 e i rinvii). Sono così ricevibili i nova presentati dall’i­stante con la replica soltanto se non era ragionevolmente esigibile ch’egli li adducesse già con l’istanza, ma solo le inaspettate allegazioni del convenuto hanno dato adito alla loro adduzione; il medesimo principio vale mutatis mutandis per la risposta e la duplica (citata 14.2022.56, consid. 5.1.1, 3° §).

 

                                         Le parti devono provare la sussistenza dei presupposti dell’art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 144 III 349 consid. 4.2.1; Sogo/Naegeli in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 11d ad art. 229 CPC) oppure perlomeno esporre (cfr. DTF 143 III 42 consid. 4.1; citata 14.2022.56 consid. 5.1.1, 3° §) o motivare (Leuen­berger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 10 ad art. 229 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 18 ad art. 229 CP) le ragioni per cui i nova non hanno potuti essere addotti già in prima sede, ovvero determinarsi sull’ammissibilità dei fatti e documenti nuovi addotti dopo la chiusura del primo scambio di allegati (Engler in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach (a cura di), Kommentar ZPO, 3a ed. 2023, n. 5 ad art. 229 CPC). Per i veri nova, il presupposto della novità è di regola senz’altro dato, sicché solo quello dell’immediata allegazione dev’essere verificato (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1; nello stesso senso: Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander (a cura di), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 13 ad art. 229 CPC); se la novità non è evidente, spetta alla parte portarne la prova (Sutter-Somm/Sei­ler, in: Sutter-Somm/Seiler (a cura di), Handkommentar ZPO, 2021, n. 8 ad art. 229 CPC; Williseger in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 30 ad art. 229 CPC; Heinzmann/Pasquier in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 16 ad art. 229 CPC). Il giudice esami­na d’ufficio la ricevibilità dei nova (art. 57 CPC) in base ai fatti che emergono dagli atti.

 

                                3.3   Da quanto precede risulta che la questione dei nova nelle procedure sommarie di prima sede, in particolare di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF), non è disciplinata né dall’art. 253 CPC né dall’art. 278 cpv. 2 LEF, bensì dall’art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_126/2023 del 13 giugno 2023, consid. 3.1). Nella fattispecie, il primo giudice non poteva dunque ammettere senz’altro tutti i fatti e i mezzi di prova addotti dalle parti. Poiché esse non si sono determinate sull’ammissibilità dei fatti e documenti nuovi addotti dopo il primo scambio di memorie (cui erano allegati, per CO 1, i doc. 1/A-16/P e, per RE 1, i doc. AA-ZZ), il magistrato avrebbe dovuto dichiararli di principio tutti inammissibili, perlomeno per quanto attiene agli pseudonova. Il doc. 18/R accluso alla replica spontanea pare un novum autentico, ma è senza rilievo per la questione del domicilio dell’opponente. Lo è pure la sentenza 25 ottobre 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, prodotta dall’opponente il 31 ottobre 2023 (act. XIII). La Camera terrà pertanto conto solo di quel vero novum ai fini dell’odierno giudizio.

 

                                3.4   Erra il reclamante laddove deduce dalla sentenza DTF 146 III 237 che la replica e gli atti successivi sarebbero legittimi solo qualora siano stati ordinati dal giudice. Ovviamente il Tribunale federale non ha rimesso in questione il diritto di replica spontanea, che deriva dal diritto costituzionale delle parti di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU; DTF 146 III 237 consid. 3.1, pag. 242, e il rinvio alla DTF 139 I 189 consid. 3.2), ma ha solo escluso la possibilità per le parti di addurre nuovi fatti o nuovi documenti con un allegato spontaneo ove non siano adempiuti i presupposti del­l’art. 229 cpv. 1 CPC.

 

                                   4.   Nel merito, il Pretore ha dapprima ricordato che la mancanza di di­mora, menzionata all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, va intesa nel senso che in Svizzera manca un foro esecutivo ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-52 LEF), presso cui escutere il debitore. Ha poi rilevato 1) che CO 1 è domiciliata a __________, ove si è trasferita da __________, come risulta dai suoi certificati di domicilio nei due Comuni, 2) che negli ultimi anni ella ha presentato in Ticino varie dichiarazioni d’imposta, 3) che varie persone, segnatamente il custode del suo palazzo e alcuni suoi vicini, hanno attestato ch’ella abita effettivamente a __________, come emerge dalle relative dichiarazioni per scritto e per email, 4) ch’ella è assicurata contro le malattie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e 5) detiene un auto, per cui paga in Ticino la relativa tassa di circolazione. Ha quindi giudicato provato, col grado della “verosimiglianza nettamente preponderante”, che in Svizzera esiste un foro esecutivo, presso cui escutere la debitrice e, di conseguenza, inapplicabile in concreto l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Ha pertanto accolto l’opposizione e annullato il sequestro.

 

                                   5.   Nel reclamo, RE 1 lamenta che il Pretore ha preso per “oro colato” le affermazioni di CO 1, peraltro ignorando completamente le sue allegazioni. Ora, è vero che il Pretore, malgrado avesse premesso di dover ammettere tutti gli scritti delle parti, come pure i documenti acclusi a questi ultimi, in realtà ha menzio-nato nella sua motivazione solo gli argomenti fatti valere nell’opposizione e i relativi documenti, omettendo di determinarsi sulle osservazioni del sequestrante e sui documenti da lui prodotti, così come sui successivi allegati delle parti. Vero è che il giudice non deve pronunciarsi su ogni singola allegazione delle parti, ma la motivazione deve permettere di capire il risultato della decisione in modo tale che l’interessato possa impugnarla all’istanza superiore con piena consapevolezza (DTF 150 III 1, consid. 4.5). Nel caso in esame, il Pretore avrebbe quindi dovuto perlomeno indicare sommariamente il motivo per cui tutti gl’indizi allegati dal sequestrante erano ininfluenti o perché la tesi dell’opponente era “nettamente” più verosimile di quella del sequestrante.

 

                                         Stante l’evidente violazione del diritto di essere sentito del reclamante, la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa retrocessa al primo giudice perché emetta un nuovo giudizio motivato. Sennonché il reclamante postula in via principale la riforma della decisione avversata e l’opponente la reiezione immediata del reclamo, sicché nulla osta a entrare senza indugio nel merito dell’impugnazione, la causa risultando d’altronde matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Sulle allegazioni pertinenti delle parti non vagliate dal Pretore la cognizione della Camera è illimitata, anche per quanto attiene ai fatti non accertati dal Pretore.

 

                                   6.   Nel merito, il reclamante critica i cinque indizi considerati dal Pretore, facendo valere che nessuno di essi rende verosimile l’esi­stenza di un domicilio dell’opponente in Svizzera, e ribadisce le dieci circostanze da lui allegate in prima sede a sostegno del fatto ch’ella sarebbe invece domiciliata negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

 

                                6.1   Giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per debitore che non dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera, di un foro d’esecu­zione ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF), ove poter promuovere l’esecuzione nei suoi confronti (sentenza della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF), e segnatamente il luogo al­l’estero in cui pretende che dimori il convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di prova” delle allegazioni di fatto sulle quali basa la sua pretesa (sentenze della CEF 14.2020. 156 del 5 marzo 2021, RtiD, 2021 II 775 n. 52c, consid. 4.1 e i rinvii). La nozione di “domicilio” ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF non è quella del diritto amministrativo, bensì quella del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenza della CEF 14.2002.101 del 22 gennaio 2003, consid. 5.2/a), purché sia diventato, in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità, il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021. 100/103 del 27 dicembre 2021, consid. 5 e i riferimenti). A tal riguardo, un indizio di cruciale importanza è la circostanza che il debitore alloggia, trascorre il tempo libero e conserva i suoi effetti personali in un determinato luogo, ossia che ivi egli intrattiene le relazioni familiari e sociali, o la maggior parte di esse; anche il luogo di lavoro costituisce un simile indizio (DTF 136 II 405 consid. 4.3, pag. 410), perlomeno se l’interessato non è sposato (senten­za della CEF 15.2016.119 del 3 aprile 2017, consid. 5.1 e i rinvii).

 

                                6.2   Già in prima sede (act. I, ad 5 pag. 6), l’opponente ha evidenziato a ragione che il momento determinante per verificare il luogo in cui il debitore è domiciliato nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello (al più presto) della presentazione della domanda di sequestro (sentenze del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 mar­zo 2017, consid. 3.1, e della CEF 14.2019.114/1157 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 966 n. 50c, consid. 5.2/a). Orbene, la maggior parte dei dieci indizi riproposti dal reclamante a sostegno del fatto che l’opponente sarebbe domiciliata negli EAU si riferiscono al tempo in cui i coniugi ancora convivevano (reclamo, ad 11, in particolare lett. d, e, h, i e j, con i relativi documenti tutti anteriori al novembre 2022). A dispetto dell’apparente doppia economica domestica della moglie negli EAU e in Svizzera – doppia domiciliazione amministrativa e fiscale (doc. RR, SS e TT acclusi alle osservazioni all’opposizione da una parte, e doc. 9/I e 10/J annessi all’opposizione dall’altra), doppia residenza, doppia assicurazione sanitaria (doc. S; doc. 13/M), detenzione di due veicoli (doc. P, Q e R; doc. 11/K) e delle relative licenze (doc. I e L), conti bancari di qua e di là (doc. OO e QQ; conto sequestrato presso PI 1 di Lugano) – è possibile che a quell’epoca ella fosse da considerare domiciliata negli EAU con il marito. La sua situazione è però drasticamente cambiata con la separazione, avvenu­ta nel 2022, o meglio nel novembre 2022, secondo le allegazioni della moglie (act. I, ad 5 pag. 6; act. VIII) non contestate dal marito. Spettava a quest’ultimo allegare e rendere verosimile che dopo la separazione, e singolarmente al momento della presentazione dell’istanza di sequestro il 24 luglio 2023, la moglie ha continuato a risiedere in modo preponderante negli EAU.

 

                                6.3   Il reclamante allega al riguardo che la resistente è a tutt’oggi in possesso di un visto di residenza negli EAU sin dal 17 maggio 2012 e di una Emirates ID. I documenti da lui citati (doc. F, G e H) risalgono tuttavia al 2012-2013. Non rendono verosimile che tale situazione sia proseguita dopo la separazione. RE 1 ha invero sostenuto con la duplica spontanea (act. VII) che la moglie possedeva ancora il visto nel 2023 e prodotto al riguardo un certificato rilasciato dalle autorità emiratine il 26 luglio 2023 (doc. AAA). Non ha tuttavia dimostrato di non averlo potuto produrre già con le sue osservazioni del 18 settembre 2023 (act. V). L’allega­zione e il relativo documento risultano quindi inammissibili (sopra consid. 3.2 e 3.3) e del resto egli non li ha riproposti con il reclamo. Comunque sia, come rilevato dalla moglie già in prima sede (act. VIII), dal certificato si evince che il visto è stato cancellato il 28 giu­gno 2023, prima della presentazione dell’istanza di sequestro. Es­so attesta poi che durante i primi sette mesi del 2023, la moglie ha soggiornato negli EAU circa due mesi e mezzo, ciò che indizia in favore più di un luogo di vacanza, come da lei asserito, che di un luogo di residenza principale.

 

                                6.4   Il reclamante ribadisce che la residenza della resistente negli EAU risulterebbe dal fatto che gli atti della procedura di divorzio da lui chiesto in quello Stato ivi le sono stati notificati e rinvia al suo scritto 11 agosto 2023 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, e alla documentazione acclusa prodotta nella causa di misure a tutela dell’unione coniugale (doc. AA e BB). Come evidenziato dalla resistente nella replica (act. VI, pag. 1), alle autorità giudiziarie emiratine RE 1 ha tuttavia dichiarato il 24 luglio 2023 d’ignorare se la moglie risiedesse a quel tempo negli EAU (doc. BB, pag. 21 [doc. 9]), mentre quattro giorni prima aveva indicato nell’istanza di sequestro come domicilio di lei l’indirizzo del­la Villa 113, al __________, di __________, menzionato anche come domicilio di lui sulla prima pagina dell’istanza. Gl’indizi tratti dal plico BB sono pertanto di nessun valore per la questione ora in esame, anzi minano la credibilità del sequestrante. Sono comunque sia “superati” (così la resistente nelle osservazioni al reclamo ad 11/g) dalla decisione 31 ottobre 2023 del Pretore della Sezione 6, tempestivamente prodotta dall’opponente il 31 ottobre 2023 (act. XIII e sopra consid. 3.3), con cui ha accertato la propria competenza, giudicando che la decisione di divorzio emessa negli EAU non potesse essere riconosciuta in Svizzera e che la moglie è domiciliata a Lugano.

 

                                6.5   A sostegno del fatto che al momento della presentazione dell’i­­stanza di sequestro la moglie avrebbe occupato la Villa 113 ad __________ il reclamante cita anche i relativi contratti di locazione (doc. M, N e O). Sennonché l’ultimo contratto risulta terminato l’8 agosto 2022 (doc. O, terzultima pagina), ancor prima della separazione (act. I, pag. 6). Come già rilevato (sopra consid. 6.3), i visti da lui irritualmente prodotti non sostengono poi la sua tesi, che è pure contraddetta dalle testimonianze del custode e dei vicini (sotto consid. 6.6.1) e da altri elementi (sotto consid. 6.6.3). Anche l’ultimo salario di marzo 2023 a dire del reclamante versato dall’__________ alla resistente è di qualche mese anteriore all’inoltro della domanda di sequestro (doc. NN).

 

                                6.6   Il reclamante non ha pertanto reso verosimile, come gli spettava, che la moglie era domiciliata all’estero al momento della presentazione della domanda di sequestro. Ciò basterebbe già a respingere il reclamo. Per abbondanza, si evince ad ogni modo dagli atti che è al contrario la resistente ad aver reso verosimile di essere stata domiciliata in Svizzera a quella data e di esserlo tuttora, co­me accertato dal Pretore nella decisione impugnata.

                             6.6.1   Al riguardo, contrariamente a quanto afferma il reclamante, le cinque dichiarazioni scritte attestanti che CO 1 abita effettivamente a Lugano (doc. 12/L) non sono del tutto prive di valore giuridico. Nelle procedure sommarie, come quelle di opposizione al sequestro, le dichiarazioni scritte di terzi sono indizi suscettibili di rendere verosimili i fatti riferiti dal terzo (Dolge in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 177 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 3 ad art. 254 CPC; Vouilloz in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 16 ad art. 169 CPC), ancorché debbano essere valutate dal giudice con circospezione (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurz­kommentar, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 254 CPC; cfr. pure Schmid/ Baumgartner in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 11-12 ad art. 169 e n. 5 ad art. 177 CPC). Secondo il reclamante la dichiarazione del custode (__________) della residenza __________ in cui risulta domiciliata la moglie, con cui afferma di vederla tutti i giorni, sarebbe palesemente falsa in quanto contraddetta dalla documentazione da lui prodotta in merito alla presenza fisica della resistente negli EAU. In realtà, i documenti in questione riguardano quasi tutti il periodo precedente alla separazione, mentre il custode riferisce di vederla tutti i giorni e sua moglie di prendere il tè con lei ogni settimana “specialmente da quando è stata lasciata dal marito”. Che la dichiarazione sia posteriore al sequestro non la rende senza rilievo, poiché fa chiaramen­te riferimento al periodo precedente. Anche la documentazione fotografica del 12 luglio 2023 relativa all’ampio vestiario della resistente nella sua abitazione negli EAU (doc. II) non contraddice la dichiarazione del custode, dal momento che non accerta la presenza fisica della moglie in quell’abitazione, la fotografa non pretendendo peraltro di averla vista. Pure inconsistenti si rivelano le critiche del reclamante circa le altre testimonianze, siccome fon-date sugli stessi argomenti. Nulla muta al riguardo l’allegazione secondo cui i visti della moglie negli EAU sarebbero tuttora validi, poiché egli non l’ha resa verosimile (sopra consid. 6.3).

                             6.6.2   La conclusione del Pretore è rafforzata dal certificato di domicilio a Lugano del 31 luglio 2023 (doc. 9/I), che pur non costituendo la prova di un foro giusta l’art. 46 LEF, ne rappresenta comunque un indizio in merito alla situazione esistente al momento del sequestro. Va invece dato atto al reclamante che i motivi fondati sulla documentazione fiscale e assicurativa non sono in sé determinan­ti, giacché al momento del deposito della domanda di sequestro CO 1 risultava tassata e assicurata sia in Svizzera che negli EAU (doc. TT e S, ultimo foglio). Lo è per contro l’accertamento dell’Ufficio d’esecuzione nel verbale di sequestro (doc. 2, pag. 3, e act. I, pag. 7), secondo cui “dai controlli effettuati risulta che la PPP non è affittata a terzi ma è occupata dall’escussa”.

                             6.6.3   Infine, la decisione impugnata trova un ulteriore riscontro nei precetti esecutivi notificati a CO 1 il 24 gennaio, 22, 23 febbraio e 1° marzo 2024 (sopra consid. 1.2.2.2). Se ne può infatti dedurre che, a prima vista, per le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione) come per i terzi (Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e fisco) il foro esecutivo delle esecuzioni da dirigere contro CO 1 nel senso dell’art. 46 LEF è la sua abitazione in via __________ a Lugano.

 

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'150'000.– (non contestato), raggiun­ge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 5'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 25'000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  avv. PA 1, __________, __________ (__________);

–  avv. PA 2, __________,

    __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).