Incarto n.
14.2023.21

Lugano

4 agosto 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 maggio 2022 dalla

 

 

CO 1, __________ (SG)

 

 

contro

 

 

RE 1, __________

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell’8 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2023 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 aprile 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'702.50 oltre agli interessi del 5% dal 19 aprile 2022, indicando quale causa del credito la “Rechnung Nr. 203732 vom 25.03.2022 Konventionstrafe Kaufvertrag vom 15.01.2022”.

 

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 maggio 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 giugno 2022.

 

                                  C.   Statuendo con decisione del 24 febbraio 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 marzo 2023, chiedendo implicitamente di annullarla valutando “quanto da me rappresentato”. Entro il termine impartitole, la CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 9 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima chiarito che il credito posto in esecuzione – una pena convenzionale – non è fondato sul contratto di leasing per la fornitura di un’auto, negoziato tra l’PI 1 e RE 1, e apparentemente mai concluso, bensì da un lato sul “progetto contrattuale” n. 128911315 di fornitura dell’auto stessa, concluso il 15 gennaio 2022 dall’escu­tente e dall’escussa, il quale costituisce un impegno indipendente da quello con l’PI 1, ch’ella non aveva contestato di aver sottoscritto, e dall’altro sulle relative condizioni generali (CG) disciplinanti la pena convenzionale. A proposito di queste ultime, il primo giudice ha rilevato che l’escussa non aveva “contestato che l’allestimento della proposta 15 febbraio 2022 (doc. A) corrispon­d[esse] alla versione – per numero di pagine e allegati – sottoscritta a suo tempo”, che alla prima pagina della “proposta” di fornitura si fa ripetutamente riferimento alle CG e, infine, ch’ella aveva ammesso di avere esperienza “a margine della stipulazione di contratti di leasing. Ciò che si estende, ragionevolmente, anche all’esperienza maturata, a monte, nei rapporti con i fornitori di veicoli quale è il caso per CO 1”.

 

                                         Il Pretore ha d’altronde ritenuto ininfluente che l’escussa avesse avuto oppure no contezza delle CG. Ha dunque giudicato “plausibile” che le CG facciano parte del “contratto” di fornitura, benché non firmate dall’escussa. Statuito che entrambi i documenti costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, il Pretore ha calcolato che l’ammontare del credito posto in esecuzione – fr. 16'702.50 – è inferiore a quello massimo rivendicabile secondo le CG, di fr. 17'729.60 (15% del prezzo dell’auto di fr. 111'017.61, IVA compresa), ha appurato ch’esso è esigibile, siccome il termine per il pagamento era ampiamente scaduto all’avvio dell’esecuzione e ha statuito che la legge giustifica la richiesta d’interessi. Di conseguenza, ha integralmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione.

 

                                   4.   Nel reclamo, RE 1 sostiene che in realtà la conclusione del progetto di fornitura era subordinata a quella del contratto di leasing, poco importa che le “due volontà siano avvenute con contratti diversi”, sia perché è la prassi, sia perché i due contratti sono stati firmati contestualmente, sia, infine, perché l’interessato ad acquisire un’auto mediante un leasing la compra solo se è sicuro di ricevere il finanziamento, in assenza del quale non avrebbe altrimenti i mezzi per pagarla. Ammettendo di non averlo fatto con le osservazioni all’istanza, la reclamante aggiunge ora che le CG non sono per lei vincolanti, giacché non le ha sottoscritte e, ancor prima, perché non le ha ricevute, benché la CO 1 aves­se l’obbligo di mettergliele a disposizione. Chiede pertanto di “valutare quanto da [lei] rappresentato”.

 

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il grado richiesto per la prova dell’esistenza del titolo di rigetto dell’opposizione è quello della prova piena. (DTF 144 III 556 consid. 4.1.4; sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.3).

 

                                         Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affi­damento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/ 2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

                                5.1   Va innanzitutto premesso che il doc. A considerato dal Pretore co­me titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione è in realtà formato da tre documenti, la cui unità risulta solo dal fatto che l’escutente li ha legati con una graffa e designati con un’unica lettera (“A”), senza che sia possibile determinare se sono stati sottoposti insieme all’escussa, che lo nega per quanto attiene alle CG.

 

                                         Le prime cinque pagine costituiscono ad ogni modo chiaramente un tutt’uno, perché tutte condividono il tipo di carattere, riportano il medesimo logo in alto a destra e lo stesso “N. di progetto” (128911315) e sono numerate progressivamente dall’uno al cinque. Il Pretore vi si è riferito designandole quale “progetto contrattuale”, “proposta” o “contratto”.

 

                                         La sesta pagina del doc. A è chiaramente diversa dalle prime cinque, anche solo per il diverso logo in alto a destra, per la diversa intestazione (PI 1 anziché CO 1) e per il titolo in alto (“calcolo del leasing”). È un documento distinto che si configura come una proposta (non vincolante) di contratto leasing con l’PI 1, riportando il calcolo della prospettata rata di leasing mensile, che come rilevato dal Pretore non è poi stato concluso.

 

                                         Infine, la settima pagina costituisce un (terzo) documento a sé stante, che si distingue da tutte le altre pagine per la diversa intestazione (“Allgemeine [Verkaufs]bedingungen”). Risulta essere le CG cui si è riferito il primo giudice. L’unico aggancio con il progetto di contratto è che in quest’ultimo la designazione delle parti (“fornitore” / “assuntore leasing”) e dell’oggetto (“veicolo”) rinvia genericamente alle “condizioni generali” (in cui sono designati come “ven­ditore” / “acquirente”, rispettivamente “autoveicolo”).

 

                                5.2   Ciò premesso, nella fattispecie RE 1 contesta a ragione che si possa (senz’altro) disgiungere il contratto di compravendita e quello di leasing. Dire come il Pretore che gl’impegni dell’escus­­sa assunti verso l’escutente “nulla hanno a che vedere con la società di leasing è infatti manifestamente inesatto, già solo per la circostanza che nel progetto di contratto, la compratrice (l’escus­­sa) è designata come “assuntore leasing”, che la consegna del veicolo è subordinata al pagamento della prima rata mensile del leasing e che il calcolo del leasing è firmato, a nome dell’PI 1, dalla stessa persona che ha firmato il progetto di contratto di compravendita. A prima vista, il leasing rappresenta una modalità di pagamento del prezzo di vendita, che potrebbe essere un elemen­to della compravendita soggettivamente essenziale. Sia come sia, visto che tra progetto di contratto e contratto di leasing c’è probabilmente un legame e che il secondo contratto, come riconosce anche il primo giudice, per finire non è stato concluso, è perlome­-no dubbio, ovvero non certo, che il progetto di contratto, da solo, o meglio, unitamente alle CG, che pure presentano criticità (sotto consid. 5.2.2), costituisca un valido titolo di rigetto.

 

                                5.3   Non solo. È pure manifesto che il progetto di contratto è, per l’ap­punto, (solo) un “progetto” o una “proposta”, come rilevato dallo stesso Pretore (pagg. 2 in fondo e 4 quarto paragrafo), indicato su tutte le pagine del documento (doc. A pagg. 1-5) e fatto valere da RE 1 in prima sede, che l’ha designato come un “preventi­vo”; manca apparentemente il contratto vero e proprio indicato nella diffida del 25 febbraio 2022 con la data del 21 gennaio 2022 (doc. D). Del resto, anche il “calcolo del leasing” era solo una proposta non vincolante, come si evince dal paragrafo conclusivo, già segnalato dall’escussa in prima sede. Insomma, nessuno dei documenti formanti il doc. A paiono essere contratti veri e propri, suscettibili di essere considerati come validi titoli di rigetto.

 

                                5.4   Inoltre, manifestamente non c’è la certezza, anche perché è il Pretore stesso a definirlo (solo) “plausibile”, che le CG siano parte del progetto di contratto. Orbene, l’esistenza del titolo di rigetto de­v’essere (dimostrata con prova) certa (sopra consid. 5,), non bastando la semplice plausibilità. D’altronde, non pare neppure certo che con la firma del progetto di compravendita la reclamante abbia anche accettato le CG, sulle quali l’escutente fonda la pena convenzionale posta in esecuzione, dal momento che non sussiste un chiaro legame tra il primo e il terzo documento (sopra consid. 5.1) e che l’esperienza dell’escussa maturata nella conclusio­ne di contratti di leasing rilevata dal Pretore è un elemento estraneo al titolo di rigetto, di cui egli non poteva tenere conto (sopra consid. 5). Neppure è certo che tale esperienza possa estendersi alla conclusione di contratti di compravendita di veicoli, peraltro ritenuta dal primo giudice solo “ragionevol[e]” (pag. 4, 6° capover­so), siccome i contratti di vendita non sono standardizzati, sicché sembra escluso imputare all’escussa la conoscenza della pena convenzionale contenuta nelle CG accluse al doc. A.

 

                                5.5   Riassumendo, viste le varie circostanze che fanno dubitare che dai documenti prodotti dall’escutente risulti indiscutibilmente un riconoscimento di debito (sopra consid. 5), il reclamo va accolto e l’istanza respinta, fermo restando che il giudizio odierno non impedisce all’escutente si far valere le sue ragioni in una procedura di merito (sopra consid. 2).

 

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, nella forma dell’indennità d’inconvenienza per la parte non rappresentata professionalmente in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), giacché RE 1 non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'702.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. da 1 a 3 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.  L’istanza è respinta.

                                         2.  [abrogato]

                                         3.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico della CO 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  RE 1, __________, __________;

–  CO 1, __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).