|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 24 marzo 2022 da
|
|
CO 1, IT-__________ (c/o Studio legale __________, __________)
|
|
|
contro |
|
|
RE 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 10 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 sono sposati, ma da tempo separati; dalla loro unione sono nati i figli PI 1 e PI 2.
B. Nell’àmbito di un procedimento civile (__________) promosso da CO 1 nei confronti di RE 1, con decisione del 17 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà iscritta a nome dei coniugi sulla particella n. __________ RFD di Lugano e ha disposto che “la tassa di giustizia di fr. 3'500.– e le spese, in particolare quelle peritali di fr. 2'840.–, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno”.
C. RE 1 ha impugnato la decisione pretorile mediante appello del 30 gennaio 2020. Nel corso del gennaio 2021 CO 1 ha donato la sua quota di comproprietà al figlio PI 1, che gli è quindi succeduto nel procedimento. La prima Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto l’appello con sentenza del 20 luglio 2021, impugnata dall’appellante mediante ricorso in materia civile del 14 settembre 2021, che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile con sentenza del 25 gennaio 2022.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'170.– oltre agl’interessi del 5% dal 17 dicembre 2019, indicando quale causa del credito la “Sentenza pretura Lugano Sez. 1 __________ Sentenza tribunale federale 25.01.22 5a_739/2021”.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, limitatamente, per quanto attiene agl’interessi di mora, a quelli maturati dal 25 gennaio 2022 (anziché dal 17 dicembre 2019). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2022. In replica e duplica del 4 e del 27 maggio 2022 le parti sono rimaste sulle rispettive, antitetiche posizioni. All’udienza di discussione tenutasi il 18 agosto 2022, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è nuovamente opposta.
F. Il 16 dicembre 2022, CO 1 ha consegnato alla Giudicatura di pace una lettera, cui era allegata una sentenza della Pretura penale del 21 settembre 2022, che da un lato l’ha prosciolto dall’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie per il periodo dal febbraio 2018 al maggio 2022, e dall’altro lo ha riconosciuto colpevole dello stesso reato nei confronti della figlia PI 2 per il periodo dal febbraio 2017 al settembre 2021.
G. Statuendo con decisione del 27 febbraio 2023, il Giudice di pace ha integralmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, facendo però decorrere gl’interessi del 5% dal 17 dicembre 2019 (come nel precetto esecutivo) e ponendo a carico di lei le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante. Ha allegato copia del-la lettera del 16 dicembre 2022 e della sentenza del 21 settembre 2022 alla copia della decisione notificata alla convenuta.
H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2023 per ottenerne la riforma nel senso del parziale accoglimento dell’istanza, con rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 1'750.–, senza interessi, e addebito all’istante delle spese giudiziarie già stabilite, protestate tasse, spese e ripetibili.
I. Il 24 marzo 2023, il Presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnativa.
L. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate tasse e spese.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 28 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179, e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3. RE 1 lamenta dapprima che solo con la decisione impugnata il Giudice di pace le ha notificato copia della lettera del 16 dicembre 2022 e della sentenza del 21 settembre 2022 allegatavi. A parte bollare la consegna della lettera come tardiva, sostiene di non aver potuto addurre che il proscioglimento di CO 1 dall’accusa di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei suoi confronti, per aver cessato di versarle il dovuto contributo dopo compensazione con altri crediti (peraltro, giuridicamente impossibile, vista la natura dei crediti da compensare), non significa ancora che “non ve ne siano altri”, tant’è che nel frattempo, avendo egli smesso di pagare il contributo, ella ha dovuto costituirlo in mora, come risulta dalla lettera allegata al reclamo. Se il primo giudice le avesse regolarmente notificato lettera e sentenza – aggiunge – “queste ulteriori compensazioni sarebbero state illustrate e fatte valere”.
Orbene, non risulta dagli atti – e la reclamante neppure lo afferma – che la lettera del 16 dicembre 2022 e la sentenza acclusa abbiano avuto un qualche influsso sulla decisione impugnata. In merito alle eccezioni dell’escussa il Giudice di pace si è del resto limitato a rilevare che le allegazioni della convenuta “riguardano pratiche con cifre e pretese ben al disopra della competenza del Giudice” senz’alcun riferimento alla documentazione prodotta dall’istante. Di conseguenza, poiché non è ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all’annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2). Ad ogni modo la reclamante non chiede il rinvio dalla causa al giudice precedente per completare l’istruttoria ed emettere una nuova decisione motivata, bensì la riforma parziale della sentenza impugnata. Nella motivazione del reclamo, la ricorrente avrebbe dovuto esporre quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale e in che modo questi sareb-bero stati pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1). Orbene, RE 1 non illustra né fa valere la compensazione di crediti debitamente identificati con quello posto in esecuzione (sotto consid. 7.2.1), bensì invoca altri motivi. Insufficientemente specificata, la censura è irricevibile.
4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza della Pretura di Lugano, sezione 1, del 17 dicembre 2019 e la sentenza del Tribunale federale (5A_739/2021) del 25 gennaio 2022 costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, rilevando da un lato che CO 1 aveva anticipato la tassa di giustizia e le spese peritali poste in esecuzione, e dall’altro che RE 1 aveva “inviato e conglobato” “nelle proprie eccezioni documentazioni dove nella fattispecie le allegazioni prodotte riguardano pratiche con cifre pretese ben al di sopra della competenza del Giudice”. Ha quindi accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva.
5. Nel merito RE 1 censura la mancata identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo esecutivo, perché CO 1, in base alla sentenza della Pretura di Lugano, ha diritto soltanto alla metà delle spese processuali, ovvero fr. 1'750.–. Che poi egli le abbia integralmente anticipate, come sostiene, ancorché sulla scorta di un conteggio da lui stesso redatto, che quindi non costituisce una prova, non toglie il fatto che nell’incarto manca un titolo esecutivo per l’integralità delle spese processuali; peraltro, se egli ha effettivamente pagato più del dovuto, deve chiedere il rimborso allo Stato.
5.1 Ora, la sentenza della Pretura di Lugano costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non solo per la metà della tassa di giustizia di fr. 3'500.–, ma anche per la metà delle spese peritali di fr. 2'840.– poste a carico della reclamante (doc. A, dispositivo n. 4). È d’altronde pacifico che CO 1 ha integralmente anticipato la tassa di giustizia e le spese peritali, come risulta da quello stesso dispositivo (“da anticipare così come anticipate”). Del resto, in prima sede la reclamante non ha contestato l’affidabilità del conteggio prodotto dal marito (doc. C), sicché il suo contenuto è ormai da considerarsi appurato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario), non sussistendo notevoli dubbi in proposito (art. 153 cpv. 2 CPC), sicché non può più essere contestato in seconda sede, nuove allegazioni di fatto essendo inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) (sentenze della CEF 14.2023.18 del 26 luglio 2023, consid. 4.3, e 14.2022.132 del 9 maggio 2023 consid. 6 e i rinvii).
5.2 Ciò posto, visto che la decisione prodotta dall’istante pone a carico delle parti la metà della tassa di giustizia e delle spese (di complessivi fr. 6'340.–) e che l’escutente le ha integralmente anticipate, essa vale titolo di rigetto per lui (art. 111 cpv. 2 CPC) per la metà della somma, ovvero per fr. 3'170.– (fr. 6'340.– ÷ 2).
6. La reclamante afferma poi che il Giudice di pace ha violato l’art. 58 cpv. 1 CPC, perché ha fatto decorrere gl’interessi non dal 25 gennaio 2022, come chiesto nell’istanza, bensì dalla data indicata nella domanda di esecuzione, ossia il 17 dicembre 2019. Chiede pertanto, nelle motivazioni del reclamo, che la decisione impugnata venga riformata nel senso del rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 1'750.– oltre agl’interessi dal 25 gennaio 2022 e, nel petitum, limitatamente al capitale senza interessi. CO 1 non si è espresso al riguardo.
6.1 Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPC, il Giudice di pace non avrebbe dovuto aggiudicare all’istante più di quanto egli avesse domandato, cioè avrebbe dovuto concedere il rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale di fr. 3'170.– (sopra consid. 5.2) e per gl’interessi di mora del 5% dal 25 gennaio 2022 (e non già dal 17 dicembre 2019), come richiesto nell’istanza. Salvo indicazione contraria nella decisione invocata quale titolo di rigetto, le pretese per spese e ripetibili sono infatti da considerare esigibili già dalla notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione (sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5.3 e i rinvii). Nel caso in esame, la decisione di merito è stata notificata a RE 1 al più tardi al momento in cui ella l’ha impugnata con appello, ossia il 30 gennaio 2020 (doc. B accluso all’istanza, ad B). Al momento dell’inoltro dell’esecuzione, uno o due giorni prima dell’emissione del precetto esecutivo (il 3 marzo 2022), la pretesa dell’istante era da tempo esigibile, ciò che la reclamante peraltro non contesta.
6.2 La decisione impugnata va pertanto riformata nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione agl’interessi di mora maturati dal 25 gennaio 2022 (anziché dal 17 dicembre 2019).
7. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 180 consid. 5.2.1, pag. 190). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio alla DTF 124 III 501 consid. 3/b).
7.1 Oltreché i presupposti di cui all’art. 120 cpv. 1 CO (reciproco rapporto di credito-debito tra due soggetti di diritto, identica natura ed esigibilità dei crediti), la compensazione richiede anche una dichiarazione (art. 124 cpv. 1 CO), mediante la quale chi eccepisce la compensazione chiarisca alla controparte qual è il credito compensante e quale il credito compensato; se c’è incertezza al riguardo, la dichiarazione è incompleta e dunque inefficace (sentenze del Tribunale federale 4A_549/2010 del 17 febbraio 2011, consid. 3.3 e 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2).
7.2 RE 1 giudica errato il motivo, per cui il Giudice di pace non ha preso in considerazione, ai fini della compensazione, i crediti compensanti da lei indicati. Afferma infatti che l’ammontare dei crediti è irrilevante dal punto di vista della competenza del giudice e ch’egli avrebbe dovuto considerarli almeno sino al valore del credito posto in esecuzione, che sarebbe risultato così estinto.
7.2.1 Non si disconosce che l’eccezione, o meglio l’obiezione di compensazione, non costituisce una domanda (giudiziale), sicché non può incidere sul valore litigioso (art. 91 cpv. 1 CPC) e di riflesso sulla competenza per valore (art. 31 e 37 LOG). La doglianza è tuttavia senza oggetto, e quindi irricevibile, dal momento che la reclamante non ne ha tratto alcuna conseguenza concreta, segnatamente concludendo per la reiezione integrale dell’istanza (cfr. sopra consid. 3).
7.2.2 Per abbondanza, occorre rilevare come le dichiarazioni di compensazione da lei formulate (act. III, n. 7, pag. 3; act. V, ad. 6-7, pag. 3; act. VII; cfr. anche reclamo, n. 8-9, pag. 4) non chiariscano qual è il credito compensante. Simili dichiarazioni sono incomplete e dunque inefficaci (sopra consid. 7.1). Nel risultato la decisione impugnata resisterebbe pertanto alla critica anche se la stessa fosse ammissibile.
8. Da ultimo, RE 1 lamenta che il Giudice di pace ha riconosciuto all’istante un’indennità d’inconvenienza, anche se egli non l’aveva chiesta, statuendo così, ancora una volta, in violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC. CO 1 non ha preso posizione al riguardo.
8.1 La reclamante ha ragione. L’istante non ha infatti chiesto in prima sede un’indennità d’inconvenienza, che per legge può essere concessa solo dietro domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze del Tribunale federale 5A_132/2020 del 28 aprile 2020 consid. 4.2.1, e della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015 consid. 5).
8.2 La decisione impugnata va pertanto riformata anche su questo punto, nel senso di stralciare il dispositivo relativo alla predetta indennità.
9. Per il principio della causalità ancorato nell’art. 106 CPC, le spese giudiziarie vanno per principio poste a carico della parte soccombente, anche se non ha presentato osservazioni ove la procedura di ricorso giunga all’annullamento o alla riforma di una decisione che questa parte ha sollecitato e ottenuto davanti all’autorità precedente (DTF 128 II 90, consid. 2/b, pag. 94; 123 V 156 consid. 3/c; 123 V 159 consid. 4/b; sentenze 4A_94/2019 del 17 giugno 2019 consid. 6 e 4D_69/2017 dell’8 marzo 2018 consid. 6; implicitamente contra: DTF 139 III 33 consid. 5). Per evitare, o perlomeno limitare le spese inutili dell’emanazione di una sentenza di merito, il convenuto nella procedura di ricorso deve se del caso aderire al reclamo. Da tale principio si può derogare in presenza di circostanze speciali che facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), in particolare quando la procedura di ricorso giunge solo a rettificare un errore che la parte convenuta in seconda istanza non ha in alcun modo provocato, qualora tale parte non si sia opposta alla rettifica (citata 4D_69/2017, consid. 6). Se il ricorso è stato accolto a causa di un errore di procedura particolarmente grave commesso dall’autorità precedente ("Justizpanne"), di cui la parte soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si oppone, secondo la giurisprudenza di questa Camera le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1).
9.1 Nel caso in esame, la reclamante vince sulla questione della data di decorrenza degl’interessi di mora (consid. 6.2) – con un guadagno di fr. 334.– arrotondati – e sulla soppressione dell’indennità d’inconvenienza di fr. 150.– (consid. 8), ma soccombe sul resto (limitazione del rigetto a fr. 1'750.– anziché fr. 3'170.–, senza interessi, e addebito all’istante della tassa di giustizia di fr. 250.– stabilita dal Giudice di pace), valutabile in circa ¾ delle pretese fatte valere. I due punti sui quali la reclamante risulta vincente sono però quelli sui quali Giudice di pace ha statuito ultra petita partium (sopra consid. 6.2 e 8), ovvero in violazione di un principio basilare del diritto processuale. L’errore non può essere addebitato all’istante, che non ne risponde, poiché le cui conclusioni erano appunto altre e questi non si è d’altronde opposto alla riforma della decisione impugnata. Per equità, si rinuncia quindi a prelevare le spese processuali di seconda sede circa i punti manifestamente errati della decisione di prima istanza, che RE 1 è stata costretta a impugnare. La parte decurtata delle spese processuali (¼) è lasciata a carico dello Stato nel senso che va restituita alla reclamante che l’ha anticipata.
Non si giustifica invece alcuna riforma del dispositivo di prima istanza sulle spese processuali, dal momento che gli errori del Giudice di pace non risultano avere avuto un influsso sull’importo di tali spese né sul dispendio di tempo dedicato dalla convenuta alla causa in prima sede.
9.2 La reclamante non ha neppure diritto a spese ripetibili per la prima sede, poiché il dispositivo riformato della decisione impugnata corrisponde esattamente al petitum dell’istante, di modo che la convenuta risulta integralmente soccombente in prima sede. L’istante non può però nemmeno lui pretendere un’indennità d’inconvenienza, poiché non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (sopra consid. 8.1).
In seconda sede CO 1 risulta interamente vincente poiché, come già rilevato, non ha responsabilità per i punti accolti da questa Camera. Egli non ha però diritto a un’indennità d’inconvenienza, perché non ha motivato la sua richiesta in conformità all’esigenza posta all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sopra consid. 8.1). Da parte sua, la reclamante non ha diritto a ripetibili da parte dello Stato per la parte del reclamo in cui è vincente (sopra consid. 9).
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'420.– (fr. 3'170.– ./.1'750.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (sede di Lugano) è rigettata in via definitiva per fr. 3'170.– oltre agl’interessi del 5% dal 22 gennaio 2022.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, anticipate da CO 1, sono poste a carico di RE 1.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3⁄4 e per il restante 1⁄4 a carico dello Stato; fatta salva una sua eventuale compensazione, la parte a carico dello Stato è restituita alla reclamante. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
|
|
– avv. PA 1, Studio legale e notarile __________, __________, CP __________, __________; – CO 1 c/o Studio legale __________, __________, __________.
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).