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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 dicembre 2022 da
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RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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CO 1, __________ (già patrocinata dall’avv. PR 1, __________
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giudicando sul reclamo del 16 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 novembre 2018, il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso di CO 1 volto alla reintegrazione nel possesso della villa di __________ di proprietà del marito RE 1 e l’ha condannata a rimborsare al resistente “euro 4'390,00 per compenso, oltre [alle] spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura della legge”.
B. Nella procedura di tutela dell’unione coniugale (PUC) promossa da CO 1 il 24 gennaio 2018, mediante decisione del 29 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato RE 1, tra l’altro, a versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile a favore di lei e della loro figlia, PI 1, anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese dal mese di novembre 2018; ha quantificato il contributo a favore della moglie in fr. 24'500.– fino al 16° anno della figlia, dopodiché in fr. 25'860.–, e quello a favore della figlia in fr. 2'610.– fino al suo 16° anno, dopodiché in fr. 1'250.–. Il giudice ha inoltre posto a carico della moglie ¾ delle spese processuali di fr. 25'000.– e le spese ripetibili ridotte di fr. 10'780.– a favore del marito.
Con decisione dell’11 novembre 2021, la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente riformato la decisione pretorile, rideterminando il contributo di mantenimento a favore della moglie in fr. 18'485.– per novembre 2018, in fr. 20'070.– dal 1° dicembre 2018 al 15 luglio 2022, dopodiché in fr. 21'430.–. La Camera ha inoltre posto a carico del marito ⅔ delle spese processuali di fr. 10'000.– e le spese ripetibili di fr. 7'000.– per la moglie.
C. Con un primo precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di:
1. fr. 62'880.– oltre agl’interessi del 5% dal 25 novembre 2020, indicando quale causa del credito il “Conguaglio alimenti PUC 29.10.20 con decisione cautelare 02.11.18. Pretura di Lugano, S. 6, interessi dalla lettera del 25.11.20”;
2. fr. 5'710.70 oltre agl’interessi del 5% dal 6 marzo 2020, per “Decisione Tribunale di Lucca del 22.11.18 + Int. lett. 25.02.2020”;
[…]
5. fr. 10'780.– oltre agl’interessi del 5% dal 25 novembre 2020 per “Ripetibili decisione PUC 29.10.2020 + int. lett. 25.11.20”.
D. Con un ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2022 dall’UE, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'780.– oltre agl’interessi del 5% dall’11 gennaio 2022, indicando quale causa del credito le “Ripetibili parziali decisione pretorile della Pretura di Lugano 29.10.2020, dispositivo no. 10 (inc.__________)” (ossia la pretesa n. 5 del primo precetto).
E. Nella procedura di divorzio iniziata da RE 1 il 6 novembre 2020, il 19 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto l’istanza di provvigione ad litem formulata da CO 1 e posto a suo carico le spese processuali di fr. 1'500.– e le spese ripetibili di fr. 3'000.– a favore del marito.
F. Con un terzo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 9 febbraio 2022 dall’UE, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 7 febbraio 2022, indicando quale causa del credito “Ripetibili decisione della Pretura di Lugano del 19 gennaio 2022, dispositivo no. 2 (__________)”.
G. Nella causa ordinaria avviata da RE 1 per ottenere dalla moglie la rifusione di parte (fr. 235'637.50) dei contributi di mantenimento secondo lui da lei indebitamente percepiti fino ad allora, come pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei interposta al primo precetto esecutivo e – con richiesta formulata in replica – la dichiarazione di esecutività (cosiddetto exequatur) della decisione del Tribunale di Lucca e la condanna della moglie a pagare i € 5'287.28 oltre ad accessori oggetto di tale pronuncia, con decisione del 16 maggio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la richiesta di exequatur, dichiarato inammissibile la richiesta relativa ai € 5'287.28, ha condannato la convenuta a pagare all’attore fr. 211'504.– oltre agl’interessi del 5% su fr. 62'880.– dal 24 novembre 2020 e su fr. 148'624.– dal 3 gennaio 2022, e ha rigettato l’opposizione interposta al primo precetto esecutivo limitatamente a fr. 62'880.– oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2020. Ha inoltre posto a carico della convenuta ⅔ delle spese processuali di fr. 2'000.– complessivi e spese ripetibili ridotte di fr. 3'000.– a favore del marito.
H. Con un quarto precetto esecutivo (n. __________) emesso il 25 luglio 2022, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 148'624.– oltre agli interessi del 5% dal 3 gennaio 2022, indicando quale causa del credito la “Sentenza della Pretura di Lugano, sezione 1 di data 16.05.2022, cresciuta in giudicato, dispositivo n. 1.3, seconda parte”.
I. Avendo CO 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanza del 5 dicembre 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, previa dichiarazione di esecutività in via incidentale della decisione del Tribunale di Lucca. Con osservazioni scritte del 3 gennaio 2023, la convenuta ha dichiarato di non opporsi all’istanza, ma ha chiesto, di conseguenza, che le spese processuali fossero fissate al minimo e quelle ripetibili compensate. Il 17 gennaio 2023, l’istante si è opposto alla compensazione delle spese ripetibili, postulando l’assegnazione a suo favore di fr. 3'300.– a tale titolo, richiesta cui la convenuta si è opposta con scritto del 20 gennaio 2023.
L. Statuendo con decisione del 10 marzo 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva tutte le opposizioni tranne quella al primo precetto esecutivo, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 3'300.– a favore dell’istante.
M. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2023 per ottenerne la riforma nel senso dell’integrale accoglimento dell’istanza, previo exequatur della prima decisione, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili; ha allegato copia della memoria di replica del qui reclamante nel procedimento di merito. Mediante replica del 14 aprile 2023 e duplica del 20 aprile 2023 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
N. Il 19 giugno 2023, la patrocinatrice di CO 1 ha informato la Camera di non rappresentare più la cliente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG [RL 177.100]) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 marzo. Presentato il 16 marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha premesso che il procedimento non era diventato privo di oggetto per altri motivi giusta l’art. 242 CPC, perché CO 1, pur avendo rinunciato a opporsi all’istanza, non aveva ritirato le opposizioni ai precetti esecutivi, sicché ha ritenuto necessario pronunciarsi sull’istanza.
2.1 Tuttavia, se si può condividere che l’istanza non è diventata senza oggetto per “altri motivi” nel senso dell’art. 242 CPC, segnatamente in ragione del ritiro delle opposizioni, lo era invece diventata per “acquiescenza” in virtù dell’art. 241 CPC, la convenuta, per il tramite della sua patrocinatrice, avendo dichiarato in modo incondizionato di non opporsi alle conclusioni dell’istante con un atto scritto destinato al giudice (le osservazioni all’istanza), debitamente firmato dalla sua rappresentante, che non lascia dubbi sulla sua volontà (sui presupposti formali della desistenza: sentenza della CEF 14.2018.158 del 28 febbraio 2019 consid. 5.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 20, 23-26 e 36 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 e 14 ad art. 242 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 26, 29-30 e 33 ad art. 241 CPC).
2.2 Il reclamante non ha invero contestato la decisione del Pretore su questo punto e la convenuta si è opposta al reclamo. Ciò non toglie che l’interesse degno di protezione dell’istante (e l’interesse della lite in generale) è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a) che il giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC) in ogni stadio della procedura (DTF 130 III 433 consid. 3.1) e la parte convenuta non può revocare la dichiarazione di acquiescenza dopo che, come nella fattispecie, è giunta al giudice (Gschwend/Steck, op. cit., n. 13 ad art. 241). Il fatto poi che la convenuta abbia chiesto di fissare al minimo le spese di giudizio e di compensare le ripetibili non può considerarsi come un’acquiescenza parziale o condizionale. La questione delle spese processuali è infatti distinta da quella dell’accertamento dell’acquiescenza e del conseguente stralcio della causa, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il giudice è tenuto a sentire le parti sulla questione delle spese prima dello stralcio della causa (cfr. DTF 142 III 289, consid. 4.2; citata 14.2018.158 consid. 5.1 e i rinvii) e la decisione sulle spese è impugnabile con un reclamo, mentre contro lo stralcio è possibile solo un’istanza di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC (DTF 139 III 133 segg.). A scanso di equivoci, la norma appena citata, come risulta dal suo testo, si applica solo se la parte fa valere l’inefficacia dell’acquiescenza. Non osta all’esame in sede di reclamo della sua efficacia non rilevata dal primo giudice (cfr. Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 241).
2.3 Il reclamo va pertanto accolto nel senso che la causa dev’essere stralciata per acquiescenza (art. 241 cpv. 3 CPC). Avendo l’acquiescenza lo stesso effetto di una decisione che accoglie la petizione o l’istanza (Killias in: Berner Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. II, 2012, n. 36 ad art. 241 CPC), per chiarezza occorre prendere atto nel dispositivo che l’istanza tendeva al rigetto definitivo delle opposizioni ai quattro precetti esecutivi (per il caso analogo della transazione: sentenza della CEF 14.2018.67 del 2 novembre 2018 consid. 4 e dispositivo n. I).
3. In ogni caso – sia precisato per abbondanza – il reclamo risulta fondato nel merito e sarebbe dovuto essere accolto.
3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha giudicato che tutte le decisioni allegate quali titoli esecutivi costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, tranne la decisione italiana, di cui l’istante ha postulato l’exequatur solo in via incidentale, poiché la richiesta da lui formulata in via principale nella causa ordinaria è stata respinta con decisione passata in giudicato che vincola il giudice del rigetto e non gli consente di pronunciarsi sulla questione.
3.2 Ora, l’escutente che intende ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso sulla scorta di una decisione civile estera ha a disposizione due vie (tra altre: sentenze del Tribunale federale 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 5.1 e della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2016 consid. 1.2, massimato in RtiD 2018 I 769 n. 39c).
Può anzitutto chiedere al giudice civile svizzero competente di dichiarare la decisione estera esecutiva in Svizzera in via principale per poi, sulla scorta della decisione che ne accerta l’esecutività (detta decisione di exequatur), postulare il rigetto definitivo dell’opposizione nell’apposita procedura sommaria (art. 80 e 84 LEF). Se la decisione estera è stata emanata in uno Stato vincolato dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0.275.12), la procedura di exequatur è disciplinata dagli art. 38 segg. CLug, che prescrivono una procedura unilaterale in prima istanza (art. 41 CLug). Il giudice dell’esecuzione statuisce in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CP), ma con forza di cosa giudicata, anche se respinge l’istanza (DTF 138 III 180 consid. 6.5), a meno che la reiezione sia fondata su un motivo formale (sentenze del Tribunale federale 5A_528/2022 del 6 febbraio 2023, consid. 3.2, e 6B_720/ 2021 dell’11 marzo 2022, consid. 2.4.3) o che l’istanza sia dichiarata irricevibile (sentenza del Tribunale federale 5A_59/2015 del 30 settembre 2015 consid. 4.2.1), caso in cui la decisione passa in giudicato esclusivamente sulla questione della ricevibilità (DTF 138 III 179 consid. 6.3 e 134 III 467 consid. 3.2) e del presupposto processuale mancante (sentenza del Tribunale federale 4A_389/ 2019 del 21 febbraio 2020, consid. 7). Il giudice del rigetto è vincolato dall’accertamento dell’esecutività della decisione estera contenuto nella decisione di exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022, consid. 6.2.3 e 6.2.5).
Alternativamente, l’escutente può rivolgersi subito al giudice del rigetto dell’opposizione, che esamina allora la questione dell’exequatur in via solo incidentale e in contraddittorio (art. 84 LEF) e, se ritiene dati i presupposti, rigetta l’opposizione in via definitiva (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; citata 6B_720/2021 consid. 2.4.4; sentenza della CEF 14.2016.146 del 20 settembre 2017, consid. 1.2), sempreché l’escusso non sollevi con successo un’eccezione giusta l’art. 81 cpv. 1 o 3 LEF (sentenze della CEF 14.2021.79 del 3 novembre 2021, consid. 5.1.1, e 14.2017.178 del 27 marzo 2018, consid. 5). Gli effetti dell’exequatur sono in questa ipotesi limitati all’esecuzione in corso (sentenza del Tribunale federale 5A_1015/ 2021 del 4 agosto 2022, consid. 6.1).
Le due vie devono essere tenute separate. Il giudice adito con un’istanza volta all’exequatur di una sentenza estera in via principale e al rigetto definitivo dell’opposizione dovrebbe evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili – di procedura e dare all’istante da scegliere tra le due vie (citata 14.2016.146 consid. 1.2). Secondo il Tribunale federale il giudice del rigetto deve pronunciarsi sull’exequatur nella motivazione della decisione, anche qualora l’interessato abbia formulato una conclusione formale al riguardo (sentenze 5A_1015/2021 consid. 6.1 e 5A_646/2013 consid. 5.1 [citate] e 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6.1, le ultime due con rinvio alla DTF 132 III 790 consid. 3.2, relativa però alla ricevibilità del ricorso per riforma al Tribunale federale).
3.3 Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato che la richiesta di exequatur della decisione italiana formulata da RE 1 solo in replica costituiva un’inammissibile mutazione dell’azione (art. 227 CPC), nella forma del cumulo di azioni (art. 90 CPC), in mancanza del presupposto dell’identità tra la procedura ordinaria applicabile alla conclusione formulata nella petizione e quella sommaria reggente la nuova conclusione contenuta nella replica, motivo per cui ha respinto l’istanza di exequatur. Il motivo di reiezione – in realtà d’inammissibilità – è quindi manifestamente di natura formale. Che la pronuncia sia avvenuta in via principale – nel dispositivo in risposta a una richiesta esplicita dell’attore – non vincola il giudice del rigetto per quanto attiene alla questione materiale dell’esecutività della decisione italiana in Svizzera (sopra consid. 3.2, secondo paragrafo). Nella causa di rigetto dell’opposizione il Pretore avrebbe dunque dovuto esaminare la questione dell’exequatur d’ufficio (art. 57 CPC e DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in via incidentale.
3.4 Orbene, posto che la decisione italiana (doc. G) è senz’altro esecutiva nello Stato d’origine, ciò che, oltre a essere incontestato, emerge chiaramente dall’attestato di cui all’Allegato V della Convenzione (doc. N). Non sussistono neppure dubbi sulla sua autenticità. CO 1 non ha d’altronde invocato né tantomeno dimostrato la sussistenza di uno dei casi previsti dagli art. 34 e 35 cpv. 1 della Convenzione, anzi ha aderito alle conclusioni dell’istante. Infine, la pretesa dell’istante risulta esigibile, siccome poggia su una decisione, come visto, esecutiva e la cui notifica alla convenuta non è contestata (sentenze della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 n. 40c, consid. 5.2, e 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 4.2.2, con rinvii). Il rigetto si estende alle spese forfettarie del 15% e al contributo del 4% alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.) richiesti con l’istanza e menzionati nella decisione italiana (doc. G, dispositivo n. 2) e nella parcella pro forma (doc. G, ultimo foglio), la quale non indica alcuna pretesa per l’IVA (cfr. sul tema: sentenza della CEF 14.2017.42 del 4 luglio 2017 consid. 3.2), oltre agl’interessi di mora del 5% dal 6 marzo 2020 (doc. F), la Camera essendo vincolata dalle conclusioni dell’istante (art. 58 cpv. 1 CPC), che li ha fatti decorrere dalla data di scadenza indicata nel richiamo del 25 febbraio 2020 (doc. L), e non già da quella della notifica della decisione italiana, al tasso dell’art. 104 cpv. 1 CO del 5%, notoriamente inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni commerciali, al minimo dell’8% dal 2013 (citata 14.2017.42 consid. 3.2; https://e-justice.europa.eu/404/IT/ interest_rates?ITALY&member=1), saggio che si applica anche in materia non commerciale dal momento in cui sia proposta domanda giudiziale (art. 1284 comma 4 CCit).
4. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
5. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 5'710.70, pari all’importo dell’unica esecuzione per la quale l’opposizione non era stata rigettata (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“1. Si prende atto che CO 1, con le osservazioni del 3 gennaio 2023, ha dichiarato di non opporsi all’istanza, con cui RE 1 ha chiesto il rigetto definitivo delle opposizioni da lei interposte ai precetti esecutivi n. __________, 3__________, __________ e __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.
2. La causa è stralciata dal ruolo per intervenuta acquiescenza.”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che gli rifonderà fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________, __________; – CO 1, __________, __________.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).