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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.584 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio 2023 dalla
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
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contro |
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RE 1
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 luglio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'217.90 complessivi oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 20 marzo 2023 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dalla Cassa cantonale il 2 febbraio 2023 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2023 per ottenerne l’annullamento oltre a quello delle relative tasse e interessi;
che nelle osservazioni al reclamo del 2 maggio 2023, la Cassa istante ha comunicato che l’esecuzione era stata saldata e annullata presso l’ufficio d’esecuzione già il 9 febbraio 2023 (qualche giorno dopo l’inoltro dell’istanza), ma di averne informato il Pretore solo il 17 aprile 2023, dopo l’emanazione della decisione impugnata;
che il reclamo è così da considerare irricevibile per quanto riguarda la richiesta di annullamento della decisione impugnata, poiché senza oggetto sin dalla sua presentazione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), dal momento che l’esecuzione, già estinta, non avrebbe potuto essere proseguita, ciò che va rilevato d’ufficio (art. 60 CPC);
che il reclamo riveste un interesse solo per la questione delle spese di prima e seconda sede;
che al riguardo va tenuto conto del fatto che la reclamante ha pagato il credito posto in esecuzione (già dal 15 luglio 2022) solo il 9 febbraio 2023 dopo l’inoltro dell’istanza di rigetto della sua opposizione, sicché si deve ritenerla responsabile del fatto che la Cassa abbia dovuto procedere giudizialmente nei suoi confronti;
che la Cassa, tuttavia, ha comunicato tardivamente l’avvenuto pagamento dell’esecuzione al Pretore, che se ne fosse stato informato tempestivamente avrebbe potuto stralciare la causa con spese processuali ridotte;
che pure la RE 1 è però responsabile della mancata informazione al Pretore;
che tutto sommato, la tassa di giudizio sia di prima che di seconda sede va posta per ¾ a carico della convenuta e per il rimanente ¼ a carico dell’istante;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'217.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:
2. Le spese processuali di fr. 120.–, da anticipare dall’istante, sono poste per ¾ a carico della convenuta e per il rimanente ¼ a carico dell’istante. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per ¾ a suo carico e per il rimanente ¼ a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).