Incarto n.
14.2023.42

Lugano

11 luglio 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.584 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio 2023 dalla

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 luglio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 28'217.90 complessivi oltre agli accessori;

 

                                         che statuendo con decisione del 20 marzo 2023 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dalla Cassa cantonale il 2 febbraio 2023 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenu­ta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– senz’as­segnare indennità;

 

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2023 per ottenerne l’annullamento oltre a quello delle relative tasse e interessi;

 

                                         che nelle osservazioni al reclamo del 2 maggio 2023, la Cassa istante ha comunicato che l’esecuzione era stata saldata e annullata presso l’ufficio d’esecuzione già il 9 febbraio 2023 (qualche giorno dopo l’inoltro dell’istanza), ma di averne informato il Pretore solo il 17 aprile 2023, dopo l’emanazione della decisione impugnata;

                                         che il reclamo è così da considerare irricevibile per quanto riguar­da la richiesta di annullamento della decisione impugnata, poiché senza oggetto sin dalla sua presentazione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), dal momento che l’esecuzione, già estinta, non avrebbe po­tuto essere proseguita, ciò che va rilevato d’ufficio (art. 60 CPC);

                                         che il reclamo riveste un interesse solo per la questione delle spe­se di prima e seconda sede;

                                         che al riguardo va tenuto conto del fatto che la reclamante ha pagato il credito posto in esecuzione (già dal 15 luglio 2022) solo il 9 febbraio 2023 dopo l’inoltro dell’istanza di rigetto della sua opposizione, sicché si deve ritenerla responsabile del fatto che la Cas­sa abbia dovuto procedere giudizialmente nei suoi confronti;

                                         che la Cassa, tuttavia, ha comunicato tardivamente l’avvenuto pagamento dell’esecuzione al Pretore, che se ne fosse stato informato tempestivamente avrebbe potuto stralciare la causa con spe­se processuali ridotte;

                                         che pure la RE 1 è però responsabile della mancata informazione al Pretore;

                                         che tutto sommato, la tassa di giudizio sia di prima che di seconda sede va posta per ¾ a carico della convenuta e per il rimanente ¼ a carico dell’istante;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'217.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

                                         2.   Le spese processuali di fr. 120.–, da anticipare dall’istante, sono poste per ¾ a carico della convenuta e per il rimanente ¼ a carico dell’istante. Non si assegnano indennità.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per ¾ a suo carico e per il rimanente ¼ a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–

     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).