RE 1

 

Incarto n.
14.2023.45

Lugano

29 settembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 3/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 22 febbraio 2023 dal

 

 

Cantone Grigioni, Coira

(rappresentato dall’Amministrazione delle finanze, Coira)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Giudice di pace;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decreto d’accusa del 21 marzo 2022 la Procura pubblica dei Grigioni ha condannato RE 1 al pagamento di una multa di fr. 500.– per violazione delle norme della circolazione stra­dale, oltre a fr. 100.– per “disborsi in contanti (spese di polizia)” e fr. 290.– per “tassa di giustizia”, per un totale di fr. 890.–. La multa è stata convertita in lavoro sociale, sicché il nuovo saldo ammonta a fr. 390.–. Dopo un primo sollecito ne è stato inoltrato un secondo il 23 novembre 2022 ove venivano addebitati, oltre al residuo di fr. 390.–, interessi di mora di fr. 13.61 dal 24 novembre 2022 e la tassa di sollecito di fr. 30.–, per complessivi fr. 43.60 arrotondati.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 gennaio 2023 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Cantone Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 390.– oltre agli interessi del 4% dal 6 gennaio 2023 (indicando quale causa del credito la “Rechnungs nr. 3105000040100263103; Staatsanwaltschaft; Debitoren nr. 310504.269095 CHF 890.00; incl. Pagamenti CHF -500.00”), fr. 43.60 (per “Mahngebühr und Zins (bis 24.11.2022) (6734415)”) e fr. 100.– (per “Betreibungsgebühr”).

 

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 1° febbraio 2023 il Cantone Grigioni ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 febbraio 2023. Nella replica del 22 febbraio 2023 il Cantone Grigioni ha confermato la sua domanda.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 390.– “più interessi di ritardo al 4%, oltre la tassa di richiamo di CHF 30.00 e la tassa per le spese del precetto esecutivo di CHF 100.00 ed in aggiunta le spese del precetto esecutivo di CHF 53.30”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2023 per ottenere l’accoglimento parziale dell’istanza “subordinatamente all’applica­zione di una pena sostitutiva/detentiva”, l’assenza di assegnazione di “ulteriori tasse, indennità e ripetibili” e la “verifica della corrispondenza avvenuta tra il giudice di pace e l’Amministrazione grigionese, rispettivamente la prova che questa non abbia preso posizione alle osservazioni della convenuta”. Entro il termine assegnatole la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 18 aprile 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28 aprile. Presentato brevi manu il 24 aprile 2023, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto d’accusa passato in giudicato costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo residuo di fr. 390.– oltre agli interessi di mora del 4% e ha altresì accolto l’istanza per la tassa di richiamo di fr. 30.–, il “Betreibungsgebühr” di fr. 100.– e per le spese d’esecuzione di fr. 53.30.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 si duole che il Giudice di pace non abbia trasmesso all’istante le osservazioni all’istanza in cui chiedeva di commutare lo scoperto di fr. 590.– (recte fr. 390.–) in pena detentiva, ovvero l’"unica opzione praticabile", poiché è al beneficio dell’assistenza sociale, ridotta di fr. 300.– per il 2023, ed è indebitata per le spese di malattia, sicché non ha di fatto alcun margine di manovra finanziario o importo libero per pagare a rate la somma posta in esecuzione (come ipotizzato dal primo giudice). In definitiva la reclamante ribadisce in questa sede la richiesta di sostituire lo scoperto della fattura con una pena detentiva, di non prelevare spese supplementari e di verificare che le sue osservazioni all’i­­stanza siano state effettivamente trasmesse alla controparte e che la stessa non abbia preso posizione.

 

                                4.1   Il Giudice di pace ha invero notificato al Cantone le osservazioni della convenuta con ordinanza del 19 febbraio 2023, impartendogli un termine di venti giorni per presentare un’eventuale replica, facoltà di cui l’istante ha fatto uso per il tramite di uno scritto del 22 febbraio 2023, in cui ha ribadito che dall’importo totale fatturato di fr. 890.– era stata dedotta la multa di fr. 500.– in ragione del la­voro sociale prestato da RE 1 e che il saldo di fr. 390.– richiesto nell’istanza corrispondeva unicamente alle spese della Procura pubblica.

 

                                4.2   Il problema è che il Giudice di pace non ha notificato la replica alla convenuta, assegnandole un termine per presentare un’eventuale duplica. Ha quindi violato il principio della parità di trattamento (det­to anche in questo frangente principio della parità delle armi). In linea di massima, la violazione del diritto di essere sentito di una parte (art. 53 CPC) è sanzionato con la nullità della decisione e il rinvio della causa al primo giudice per ultimazione dell’istruttoria ed emanazione di un nuovo giudizio. Nel caso in esame, tuttavia, l’istante si è limitato a ribadire quanto aveva già esposto nell’istan­­za. I diritti di difesa della convenuta non sono quindi stati lesi, poiché ella ha avuto modo di esprimersi su tutti gli argomenti dell’istan­­te nelle sue osservazioni. Non ha d’altronde diritto a una risposta ai suoi rilievi, giacché l’istante ha la facoltà, ma non l’obbligo, d’in­­oltrare una replica. Siccome il vizio di procedura non ha avuto alcun influsso sulla procedura, non sussiste alcun interesse degno di protezione all’annullamento della decisione impugnata (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2).

 

                                         Il Giudice di pace è tuttavia invitato in futuro a osservare le regole di procedura e a leggere in proposito la sentenza 14.2021.84 del 22 novembre 2021 consid. 5-5.2.

 

                                   5.   In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Un decreto d’accusa è parificato per legge a una sentenza passata in giudicato – ossia a un titolo di rigetto definiti­vo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF – ove l’imputato non abbia pre-sentato una valida e tempestiva opposizione e ciò per gli importi ivi contenuti, comprese le spese procedurali (sentenza della CEF 14.2022.21 del 3 agosto 2022 consid. 5.2 con rinvii).

 

                                5.1   Nella fattispecie non è contestato – ed è pacifico – che il decreto d’accusa emesso il 14 marzo 2022 dalla Procura pubblica dei Grigioni accluso all’istanza vale titolo di rigetto definitivo dell’opposi­zione non solo per la multa di fr. 500.–, ma anche per i disborsi in contanti di fr. 100.– e la tassa di giustizia di fr. 290.–, che RE 1 è stata esplicitamente condannata a pagare. Ella non contesta neppure che il lavoro sociale da lei prestato ha estinto solo la multa, ma non le spese procedurali né gl’interessi di mora legali, cui il rigetto dell’opposizione si estende quali accessori del­la pretesa principale stabilita nella decisione (DTF 148 III 225 consid. 4.2.4) al tasso stabilito dalla legge. D’altronde, né il Giudice di pace né la scrivente Camera sono competenti per convertire spe­se procedurali in pena detentiva (per la multa, si veda la sentenza della CEF 14.2015.208 del 21 gennaio 2016 consid. 6.2). Il suo compito si limita alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto (v. sopra consid. 2); ciò che è il caso per i fr. 390.– indicati nel decreto d’accusa passato in giudicato e per gl’interessi di mora. Su questo punto la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.

 

                                5.2   Per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta a un’e­secuzione volta all’incasso di una tassa di diffida o di sollecito l’i­stante deve produrre la decisione, giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che stabilisce tale tassa (DTF 148 III 225 consid. 4.2.4), cioè generalmente la diffida medesima, ove indichi perlomeno l’ammon­ta­re della tassa e, se manca qualsiasi indicazione sulla natura decisionale della diffida, i rimedi giuridici (sentenza della CEF 14.2023. 46/47 del 7 agosto 2023 consid. 5, con i rinvii). Nel caso in esame, la decisione impugnata non risulta manifestamente carente laddo­ve si estende alla tassa del secondo sollecito di fr. 30.–, poiché l’istante ha prodotto tale sollecito, del 23 novembre 2022, il quale sia per la sua intestazione (“2. sollecito”), sia per la designazione del genere di spesa (“Tassa di sollecito”), pare rivestire a prima vista le caratteristiche di una decisione amministrativa ai sensi del­l’art. 80 cpv. 2 LEF (per un caso analogo si veda la sentenza della CEF 14.2022.21 del 3 agosto 2022 consid. 5.3), peraltro fondata sull’art. 37 dell’ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale e sulla decisione del dipartimento delle finanze e dei comuni del 4 gennaio 2022, il cui estratto è allegato all’istanza di rigetto.

 

                                5.3   Per contro l’istante non ha prodotto alcuna decisione in merito alla tassa d’incasso di fr. 100.– relativa all’allestimento della domanda di esecuzione (“Betreibungsgebühr”) indicata solo nel precetto ese-cutivo. È quindi manifestamente carente la decisione impugnata laddove estende il rigetto a tale tassa. Che anche la stessa sia prevista dalla summenzionata ordinanza del 4 gennaio 2022 non muta la conclusione. Non è infatti sufficiente basarsi sugli articoli di legge che prevedono la tassa, senz’accertamento giudiziario o amministrativo della loro applicabilità nel caso concreto (DTF 113 III 9 consid. 1/b; sentenze della CEF 14.2019.237 del 6 maggio 2020 consid. 6.2 e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 20 ad art. 80 LEF; Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 80 LEF), ricordato che per il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2) la produzione effettiva del titolo di rigetto è indispensabile. L’istanza andava quindi respinta su questo punto.

 

                                5.4   La determinazione e l’attribuzione delle spese esecutive sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 362 consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14. 2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii), in linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Un rigetto dell’opposizione (anche) per le spese esecutive non inficia però la decisione, ma è solo superfluo (DTF 144 III 367 consid. 3.6.2; sentenza della CEF 14.2014.241 dell’11 apri­le 2016 consid. 5.1). Visto che in concreto la decisione impugnata deve in ogni caso essere riformata, per chiarezza lo dev’essere anche per le spese esecutive, da stralciare dall’importo per cui concede il rigetto.

 

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili (di prima sede), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale recipro­ca (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                6.1   In prima sede, la convenuta risulta integralmente soccombente tranne che per la tassa d’incasso di fr. 100.– (sopra consid. 5.3) e deve pertanto sopportare l’80% della tassa di giustizia di fr. 50.– (fr. 100.– ÷ fr. 520.–). La questione delle spese esecutive (sopra consid. 5.4) non ha influsso sulla decisione e non va dunque presa in considerazione per la fissazione delle spese giudiziarie. L’istan­te, che non è patrocinato da un avvocato, non ha diritto a un’inden­nità d’inconvenienza poiché non ha motivato la sua richiesta quantificata in fr. 200.– (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Può quindi essere nuovamente lasciata aperta la questione di sapere se un ente di diritto pubblico è legittimato a chiedere un’indennità d’inconvenien-za, che secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma è anzitutto destinata a garantire una certa compensazione della perdita di guadagno subita da persone che esercitano un’attività indipendente, oppure se, in ogni caso, spese ripetibili non dovrebbero di principio essere accordate loro ove vincano una causa nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, come stabilito dall’art. 68 cpv. 3 LTF (sentenze della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022 consid. 3, 14.2022.21 già citata e 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4, tutte con riferimento alla 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

 

                                6.2   Tenuto conto del fatto che la reclamante appare indigente (percepisce prestazioni dell’assistenza sociale di fr. 2'041.– mensili) e che il reclamo non appariva d’acchito integralmente infondato, si pre­scinde per questa volta dal prelevare spese processuali (art. 117 e 118 cpv. 1 lett. b CPC) e si rinuncia anche a porre a carico del­l’istante l’esigua quota residua (20%) per cui risulta soccombente. Giacché il Cantone Grigioni non ha presentato osservazioni al reclamo entro il termine assegnato, non si pone invece problema di assegnazione di un’indennità d’inconvenienza ridotta in seconda sede.

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 520.– (390 + 30 + 100), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 420.– oltre agl’interessi di mora del 4% dal 6 gennaio 2023.

                                         2.  Le spese processuali di fr. 50.– sono poste per fr. 40.– a carico di RE 1 e per il rimanente a carico dell’istante. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali per il presente giudizio.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

     .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).