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Incarto n. |
Lugano 27 dicembre 2023 |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella causa __________ (appuramento dell’elenco oneri) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 16 maggio 2022 dalla
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AP 1, __________ (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)
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contro |
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AO 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
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giudicando sull’appello del 24 maggio 2023 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Mediante “contratto di credito di base ipoteca” del 6 dicembre 2016 (in seguito: contratto ipotecario), la AO 1 si è impegnata a mutuare a PI 1 fr. 943'000.– contro il pagamento di un interesse annuo del 2.6250%, esigibile la prima volta il 31 marzo 2017. La clausola n. 10 del contratto prevede che “la garanzia di questo prestito ipotecario viene regolato in una convenzione separata […] il prestito ipotecario è disponibile non appena le garanzie sono state co-stituite in modo giuridicamente valido”. Tramite convenzione dello stesso giorno, la banca ha ridotto all’1.14% l’interesse dovuto nel periodo dal 12 dicembre 2016 al 12 dicembre 2017.
Mediante “contratto di credito di base credito di costruzione” sempre del 6 dicembre 2016 (in seguito: contratto di credito di costruzione), la AO 1 si è impegnata a concedere a PI 1 un credito di costruzione di fr. 3'555'000.– contro il pagamento di un interesse annuo del 2.25%. La clausola n. 2 del contratto prevede che “il limite è disponibile non appena le garanzie, secondo la convenzione separata, sono state costituite in modo giuridicamente valido”.
B. Il 16 giugno 2017, PI 1 ha costituito otto cartelle ipotecarie documentali di 1° grado a favore del portatore, gravante ognuna sulle otto unità di proprietà per piani (PPP) di sua proprietà, da n. __________ a __________, che compongono la particella n. __________ RFD __________, a garanzia ciascuna di un credito di fr. 570'000.– oltre a un interesse massimo del 10%.
C. Mediante convenzione del 30 agosto 2017, PI 1 si è impegnato a far iscrivere a Registro fondiario la AO 1 quale creditore pignoratizio delle otto cartelle ipotecarie, allo scopo di assicurarle “la copertura dei crediti presenti e futuri del costituente la garanzia derivanti da contratti già stipulati o che verranno stipulati nel quadro delle relazioni d’affari o per altri motivi giuridici” (clausola n. 2). L’iscrizione è avvenuta il giorno successivo.
D. Il 5 agosto 2019, la AO 1 ha disdetto sia il contratto ipotecario sia quello di credito di costruzione con effetto al 30 novembre 2019; ha pertanto chiesto a PI 1 il pagamento di fr. 943'000.– oltre a interessi maturati di fr. 24'753.80 in base al primo contratto, e di fr. 3'625'482.08, di cui fr. 70'482.08 per interessi maturati, sulla scorta del secondo contratto.
E. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 luglio 2020 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la AO 1 ha escusso PI 1 in via di realizzazione del pegno per l’incasso di fr. 943'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2019 (indicando quale causa del credito il “Contratto di credito base ipoteca del 07.12.2016”), fr. 3'718'494.46 oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2019 (per “Contratto di credito base credito di costruzione del 17.12.2016”) e fr. 49'507.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020 (per “Interessi ipotecari impagati al 30.06. 2020”); quale diritto di pegno a garanzia dei primi due crediti, ha indicato le otto cartelle ipotecarie di primo grado.
F. Avendo PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, la AO 1 ne ha chiesto il rigetto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Statuendo con decisione del 6 luglio 2021, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione e accollando all’escusso spese processuali di fr. 2'000.– e spese ripetibili di fr. 3'100.–.
G. Il 29 aprile 2022, l’Ufficio ha comunicato agl’interessati l’elenco oneri del noto fondo n. __________ RFD __________, assegnando loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Alla posizione n. 2 della voce “ipoteche convenzionali”, figurano le seguenti pretese insinuate dalla AO 1:
“Credito ipotecario:
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Contratto di credito base ipoteca del 7.12.2016 |
943'000.00 |
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Interessi di mora su [fr. 943'000.–] (5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022) |
113'290.00 |
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Interessi ipotecari non pagati su [fr. 943'000.–] (al 30.06.2020) |
49'507.60 |
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Interessi di mora su fr. 49'507.60 (5% al 25.4.2022) |
4'503.82 |
Credito di costruzione:
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Contratto base credito di costruzione del 7.12.2016 |
3'718'494.46 |
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Interessi di mora su [fr. 3'718'494.46] (5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022) |
446'735.79 |
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Rinnovo polizza assicurativa (anticipato dal creditore, 12.07.2021 |
10'776.00 |
Procedura di rigetto dell’opposizione:
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(PE n. __________ UE Locarno) Tassa di giustizia e spese Pretura di Locarno Campagna |
2'000.00 |
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Ripetibili Pretura di Locarno- Campagna |
3'100.00 |
Spese esecutive:
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Conteggio spese esecuzione UE Locarno |
413.30 |
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Richiesta anticipo spese UE Locarno |
6'000.00 |
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Totale crediti |
5'297'820.97 |
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Totale crediti senza anticipo spese di realizzazione |
5'291'820.97 |
Alla posizione n. 3 della voce “ipoteche convenzionali”, l’UE ha poi ammesso a favore della AP 1 tre pretese di fr. 250'000.–, oltre a interessi (del 10%) di fr. 114'861.10, fr. 240'000.–, più interessi (del 10%) di fr. 88'400.–, e fr. 100'000.– più interessi (del 10%) di fr. 36'444.45, pari a complessivi fr. 829'705.55, indicate come garantite da tre cartelle ipotecarie al portatore di 2° grado gravanti le PPP da n. __________ a __________.
H. Il 9 maggio 2022, la AP 1 ha contestato il credito ipotecario e il credito di costruzione della AO 1, compreso il rimborso dei premi della polizza assicurativa di fr. 10'776.–. L’11 maggio successivo, l’UE le ha pertanto assegnato un termine di venti giorni per proporre l’azione di appuramento dell’elenco oneri.
I. Con petizione del 16 maggio 2022, la AP 1 ha chiesto alla Pretura lo “stralcio [dall’elenco oneri] in subordine [la] riduzione” del “Credito di costruzione di CHF 3'718'494.46 + CHF 446'735.79 di interessi + CHF 10'776.– di rinnovo polizza assicurativa [e del] credito di procedura di rigetto dell’opposizione per CHF 2'000.– di tasse e di Pretura + CHF 3'100.– ripetibili”, protestate spese e ripetibili. Nel termine impartito, la AO 1 si è opposta alla petizione con risposta del 13 giugno 2022, anch’essa protestando spese e ripetibili. In replica e duplica, presentate oralmente al dibattimento del 5 agosto 2022, così come nelle memorie conclusive, presentate dalla convenuta il 27 settembre 2022 e dall’attrice il 29 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive, antitetiche posizioni. Nelle motivazioni della sua memoria conclusiva, l’attrice ha confermato in via principale la domanda di stralcio del credito di costruzione per complessivi fr. 4'181'106.25 e in subordine ha concluso a una riduzione di fr. 240'283.34, pari alla somma degl’interessi ipotecari non pagati sul credito ipotecario (di fr. 49'507.60) con i relativi interessi mora (di fr. 4'503.82), e di parte del credito di costruzione (limitatamente a fr. 168'494.46) con i corrispondenti interessi di mora (fr. 17'777.46).
L. Statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, invitando l’Ufficio a modificare il punto n. 2 dell’elenco oneri limitatamente alle seguenti poste:
[Credito ipotecario]
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Interessi ipotecari non pagati su 1.1 (fr. 943'000.–) (al 30.06.2020) |
35'067.85 |
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Interessi di mora su 1.3 (fr. 35'060.65) (5% al 25.4.2022) |
4'213.00 |
[Credito di costruzione]
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Contratto base credito di costruzione del 7.12.2016 |
3'670'229.40 |
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Interessi di mora su 2.1 (fr. 3'670'239.40) (5% dal 1.12.2019 al 25.04.2022) |
440'692.40 |
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TOTALE crediti |
5'228'781.95 |
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TOTALE crediti senza anticipo spese di realizzazione |
5'222'781.95 |
Le spese processuali di fr. 20'000.– e le ripetibili di fr. 23'000.– sono state poste a carico dell’attrice.
M. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 maggio 2023 (impostato però il giorno precedente) per ottenerne la riforma. In via principale, ha chiesto di fissare il valore litigioso di prima sede in fr. 30'000.– e le spese processuali in fr. 1'000.–, di porre queste ultime per 2⁄3 a carico dell’attrice e 1⁄3 a carico della convenuta, di fissare le spese ripetibili in fr. 1'500.– e di porle interamente a carico della convenuta; in via subordinata, ha inoltre reiterato la richiesta di stralcio delle pretese della convenuta già formulata in prima sede, precisando però in subordine di postularne la riduzione per complessivi fr. 69'039.02, in tutti i casi protestate spese e ripetibili di seconda sede.
Nelle osservazioni del 20 settembre 2023, la AO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità, protestate spese processuali e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di appuramento dell’elenco oneri (art. 156 cpv. 1 cum 140 cpv. 2 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
1.1 Nella fattispecie, in prima sede la AP 1 ha concluso in via principale allo stralcio dall’elenco oneri delle pretese ammesse a favore della convenuta relativamente al credito di costruzione, di complessivi fr. 4'181'106.25 (ovvero fr. 3'718'494.46 + 446'735.79 + 10'776.– + 2'000.– + 3'100.–), e in via subordinata a una riduzione quantificata solo nella memoria conclusiva in fr. 240'283.34.
1.1.1 Nelle cause di contestazione dell’elenco oneri – che è un tipo di contestazione della graduatoria limitata ai crediti garantiti da pegno immobiliare (cfr. sentenza della CEF 15.2023.89 del 24 agosto 2023, pag. 3; cfr. pure art. 112 cpv. 1 e 125 cpv. 2 RFF) – in cui un creditore contesta la pretesa di un altro creditore, il valore litigioso corrisponde al potenziale vantaggio dell’attore in caso di accoglimento dell’azione, ovvero al dividendo da attribuire alla pretesa del convenuto o alla parte della stessa contestata con successo (cfr. Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 148 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 73 ad art. 148 LEF), ma al massimo all’importo del credito dell’attore iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 37 II 587 consid. 2; Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 39 ad art. 148 LEF; Alexander Brunner/Mark. A. Reutter/Zeno Schönmann/Philip Talbot, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 3a ed. 2019, pag. 155), giacché la decisione ha effetto unicamente inter partes (cfr. art. 43 cpv. 2 RFF; Gilliéron, op. cit., n. 154 ad art. 140), di modo che un’eventuale eccedenza dopo il soddisfacimento del credito dell’attore in capitale, interessi e spese esecutive e processuali (cfr. art. 148 cpv. 3 LEF) spetta al convenuto e non agli altri creditori (DTF 113 III 17 consid. 3; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 130 ad art. 140 LEF; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/13 ad § 22; Bernheim/Känzig in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 43 e 44 ad art. 140 LEF; cfr. pure art. 148 cpv. 3 LEF; DTF 31 I 157 consid. 2, pag. 160 a contrario; Rey-Mermet op. cit., n. 25 e 31 ad art. 148; Schöniger/Rüetschi, op. cit., n. 50 e 53 ad art. 148; Schmid, op. cit., n. 65 ad art. 148; critico: Gilliéron, op. cit., n. 71-72 ad art. 148). Stanti i rinvii dell’art. 156 cpv. 1 all’art. 140 LEF e dell’art. 157 cpv. 4 all’art. 148 LEF, il valore litigioso delle azioni di contestazione dell’elenco oneri va calcolato allo stesso modo nella procedura di realizzazione del pegno immobiliare, malgrado il mancato rinvio dell’art. 102 RFF all’art. 43 cpv. 2 RFF.
1.1.2 Nella fattispecie, la parte del dividendo spettante alla convenuta che potrebbe essere assegnata all’attrice in caso di accoglimento dell’azione ammonta a fr. 2'822'887.–, ossia alla differenza tra il ricavo (presumibile) delle otto PPP, stimato in fr. 3'900'000.–, dal quale devono essere dedotte le pretese garantite da ipoteca legale di grado prevalente ammesse nell’elenco oneri per complessivi fr. 14'410.–, e la parte non contestata del credito della convenuta, di fr. 1'116'714.72 (fr. 5'297'820.97 ./. fr. 4'181'106.25). Il valore litigioso non può tuttavia superare l’importo delle pretese dell’attrice ammesse nell’elenco oneri, pari a fr. 829'705.55 (sopra ad G), che costituisce il massimo da essa pretendibile, l’eccedenza spettante alla convenuta (sopra consid. 1.1.1).
La conclusione subordinata non entra in considerazione per il calcolo del valore litigioso (art. 91 cpv. 1, primo periodo CPC; tra altri: Kölz in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 91 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 38 e 38a ad art. 91 CPC). Una parte della dottrina ritiene invero che il valore della conclusione subordinata determina il valore litigioso nel caso in cui è superiore a quello della conclusione principale (fra altri: Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar ZPO, 2021, n. 15 ad art. 91 CPC; Heinzmann/ Grobéty in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 1 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 5 ad art. 91 CPC). Nel caso in esame, la questione può tuttavia essere lasciata aperta (come fatto dal Tribunale federale nella sentenza 4A_46/2016 del 20 giugno 2016, consid. 1.3), siccome il valore della conclusione subordinata era inferiore a quello della principale.
Tutto sommato, il valore litigioso, di fr. 829'705.55, supera ampiamente il limite di fr. 10'000.–, sicché sotto questo aspetto l’appello è senz’altro ricevibile.
1.2 Pronunciata in procedura ordinaria (art. 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della AP 1 il 24 aprile 2023, il termine d’impugnazione è scaduto il 24 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4, pag. 417). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
I. Sulle spese processuali di prima sede (conclusioni principali dell’appello)
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha stabilito in fr. 20'000.– la tassa di giustizia e in fr. 23'000.– le ripetibili in base a un valore di causa di fr. 4'235'117.97, equivalente “all’importo che in caso di accoglimento della petizione verrebbe attribuito all’attore o tolto al convenuto”, rilevando che l’attrice, con la petizione, aveva chiesto lo stralcio di pretese per fr. 4'181'106.25 e, con la memoria conclusiva, l’ulteriore stralcio di complessivi fr. 54'011.72. Stante la soccombenza pressoché totale dell’attrice, risultata vincente soltanto per fr. 69'039.02, pari a meno del 2% della domanda principale, il Pretore ha posto le spese giudiziarie integralmente a suo carico.
3. Nell’appello, la AP 1 si duole che il Pretore “ha fatto un uso manifestamente scorretto del suo potere di apprezzamento”. Gli rimprovera di aver considerato come valore litigioso soltanto quello della domanda principale, ovvero lo stralcio di gran parte delle pre-tese della convenuta per fr. 4'235'117.97, ignorando completamente la domanda subordinata intesa alla loro riduzione di fr. 240'283.34, per finire “protetta parzialmente per circa un terzo”. Ritiene quindi che a far stato dovesse essere la domanda subordinata, e non quella principale. Ora, poiché il suo grado di soccombenza rispetto alla domanda subordinata non è stato pressoché totale, bensì del 71.29%, sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto ripartire diversamente le spese giudiziarie.
4. Il giudice assegna le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 CPC).
Giusta l’art. 2 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa. Nelle cause con un valore litigioso determinabile, la tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è determinato entro i limiti stabiliti dall’art. 7 cpv. 1 LTG, ripartiti in diverse fasce che dipendono dal valore litigioso. Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della legge, l’autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa (art. 2 cpv. 2 LTG).
Secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), per le pratiche con un valore determinato o determinabile le ripetibili sono stabilite di principio in una forchetta tra una percentuale minima e una massima del valore medesimo. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
4.1 In linea di massima, la nozione di valore litigioso secondo gli art. 7 LTG e 11 RTar è identica a quella definita dagli art. 91 a 94 CPC per stabilire la competenza ad valorem del giudice o dagli art. 243 cpv. 1 o 308 cpv. 2 CPC per determinare la procedura applicabile. Si deve tuttavia tenere conto delle differenti funzioni delle norme considerate nel fissare il valore litigioso in un caso concreto. La Camera ha così ritenuto che l’esigenza pratica d’immutabilità del valore litigioso per quanto attiene alla determinazione della com-petenza del giudice adito o del tipo di procedura non si giustifica per la questione della fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi, che dovrebbe dipendere solo dall’interesse della lite per le parti. In tale ottica, il momento dell’inoltro della causa o del ricorso risulta determinante, poiché è in quel momento che l’attore o il ricorrente valuta il rischio processuale e il dispendio lavorativo da dedicare alla causa, che ambedue dipendono dal valore allora attribuibile alla lite (sentenza della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 7.1 e 7.2).
4.2 Anche per determinare l’effetto di una conclusione subordinata sulla fissazione delle spese giudiziarie occorre tenere calcolo delle specificità della questione. A prescindere dalla regola dell’art. 91 cpv. 1, 2° periodo CPC, in linea di principio la parte attrice è considerata vincente se vede accolte integralmente le sue conclusioni principali, ciò che dispensa il giudice dall’esame delle sue conclusioni subordinate; in caso di accoglimento totale o parziale delle sole conclusioni subordinate, invece, il loro autore è ritenuto parzialmente soccombente nella misura della differenza tra il valore litigioso delle conclusioni principali (supposto superiore a quello delle conclusioni subordinate) e il valore delle conclusioni subordinate accolte (Stoudmann in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 7 ad art. 106 CPC; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 106). Seguire la tesi dell’appellante (sostenuta peraltro soltanto per la prima sede), secondo cui il valore litigioso sarebbe quello della conclusione subordinata d’importo inferiore, consentirebbe agli attori di sfuggire al rischio e alla conseguente responsabilità processuali stabiliti dalla legge (segnatamente dall’art. 106 CPC), semplicemente aggiungendo alle conclusioni principali una subordinata di poco conto, ciò che ovviamente è insostenibile.
4.3 Va del resto osservato come la conclusione volta alla riduzione delle pretese della convenuta di fr. 240'283.34 non costituisca in realtà una vera domanda subordinata. Il giudice può infatti sempre assegnare alla parte meno di quanto essa ha richiesto, anche senza una domanda in tal senso, nei limiti di quanto eventualmente riconosciuto dalla controparte (art. 58 cpv. 1 CPC a contrario). La domanda “subordinata” dell’attrice era pertanto senza effetto.
4.4 Nel caso in rassegna, il Pretore ha correttamente tenuto conto del valore della domanda principale, cui ha aggiunto parte del valore della subordinata, limitatamente alle contestazioni riguardanti il credito ipotecario, di fr. 54'011.42 (fr. 49'507.60 + 4'503.82, sopra ad I), che non sono oggetto della conclusione principale, e stabilito la soccombenza dell’attrice, “pressoché totale” (per oltre il 98%), con riferimento al valore totale di fr. 4'235'117.97 (consid. 8; recte: fr. 4'235'117.67). Dal momento che il Pretore ha dovuto esaminare oltre alla conclusione principale anche quella subordinata, l’addizione alla prima della parte della seconda vertente su altre pretese (per fr. 54'011.42) è sostenibile (v. pure sotto consid. 6.2) e ad ogni modo non è stata contestata dall’appellante. Al riguardo l’appello si appalesa infondato.
4.5 Il Pretore ha per contro stabilito erroneamente il valore litigioso in fr. 4'235'117.97, misconoscendo ch’esso non potesse eccedere l’importo delle pretese dell’attrice ammesse nell’elenco oneri, pari a fr. 829'705.55 (sopra consid. 1.1.1 i.f. e 1.1.2), principio invero non menzionato nella sentenza di questa Camera da lui citata (14.2016.64 del 28 settembre 2016, consid. 1), che però riguardava un’azione promossa dal debitore.
4.6 Pur rilevando il Pretore che per un valore litigioso compreso tra due e cinque milioni di franchi (secondo lui di fr. 4'235'117.97 nella fattispecie) la tassa di giustizia in una procedura ordinaria è compresa tra fr. 35'000.– e fr. 80'000.–, egli l’ha ridotta a fr. 20'000.– tenuto conto del fatto che la procedura non aveva richiesto una lunga istruttoria.
4.6.1 Da parte sua, nell’appello la AP 1 chiede in via sia principale che subordinata di fissare le spese processuali in fr. 1'000.– (anziché fr. 20'000.–), apparentemente in conseguenza della pretesa e ingiustificata riduzione del valore litigioso a fr. 30'000.–, e di addebitargliene i due terzi.
4.6.2 Per un valore litigioso – in concreto correttamente determinato in fr. 829'705.55 (sopra consid. 4.5) – compreso tra mezzo e un milione di franchi, la tassa di giustizia è normalmente compresa tra fr. 15'000.– e fr. 40'000.– (art. 7 cpv. 1 LTG). Poiché, secondo il Pretore, la procedura non ha richiesto una lunga istruttoria appare indicato orientarsi al minimo tariffale di fr. 15'000.–. L’appellante non chiede né giustifica di stabilire le spese processuali sotto il minimo tariffale in virtù dell’art. 2 cpv. 2 LTG. Non risulta del resto manifesto che la natura e la complessità della causa siano così diverse da una causa ordinaria normale da scostarsi dalla tariffa. L’appello va pertanto accolto su questo punto limitatamente alla riduzione della tassa di giustizia da fr. 20'000.– a fr. 15'000.–.
4.7 Per quanto attiene alle ripetibili, il Pretore ha ritenuto sproporzionato il minimo di fr. 84'700.– (2% di fr. 4'235'117.97) previsto dall’art. 11 cpv. 1 RTar per un valore litigioso compreso tra due e cinque milioni di franchi, rapportato al presumibile dispendio di tempo del patrocinatore della AO 1, da lui quantificato in una settimana di lavoro, di 40 ore, fatturabili in fr. 11'200.. alla tariffa oraria di fr. 280.–. In applicazione della formula “2 x onorario secondo il valore litigioso (OV) x onorario secondo il dispendio di tempo (OT) ÷ (OV + OT)”, il primo giudice ha stabilito le spese ripetibili in fr. 19'783.94, arrotondati a fr. 20'000.–, cui ha aggiunto le spese di patrocinio di fr. 1'000.– (art. 6 RTar) e l’IVA pari fr. 2'000.– (art. 14 cpv. 1 RTar).
4.7.1 Anche su questo punto, l’appellante ha chiesto in via sia principale che subordinata di assegnarle spese ripetibili di fr. 1'500.– (invece di fr. 23'000.– a favore della controparte) apparentemente in conseguenza della pretesa e ingiustificata riduzione del valore litigioso a fr. 30'000.–.
4.7.2 Per un valore litigioso – in concreto di fr. 829'705.55 – compreso tra mezzo e un milione di franchi, le ripetibili sono normalmente comprese tra fr. 33'188.– (4%) e fr. 49'782.– (6%) (art. 11 cpv. 1 RTar). A fronte degli accertamenti del Pretore, che non sono stati contestati dalle parti, il minimo tariffale appare sproporzionato rispetto al dispendio lavorativo di 40 ore fornito dal patrocinatore della Raiffeisen, siccome equivarrebbe a una remunerazione di fr. 830.–/ora (fr. 33'188.– ÷ 40). È pertanto indicato scostarsi dalla tariffa verso il basso in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
4.7.3 Onde ponderare i fattori menzionati in quella norma, ossia il valore litigioso e il dispendio di tempo, e gli altri criteri dell’art. 11 cpv. 5 RTar, la Camera non ricorre alla formula mista usata dal Pretore, corrispondente alla media detta armonica dell’onorario ad valorem e dell’onorario ad horam (per una motivazione, v. sentenza della CEF 14.2020.89 del 1° febbraio 2021, consid. 4.3.2.1), ma modula la tariffa oraria in funzione del valore litigioso e se del caso tiene conto nel dispendio di tempo da riconoscere all’avvocato di un supplemento per le verifiche tese a evitare possibili errori professionali (sentenza della CEF 14.2021.142/145 del 30 marzo 2022, RtiD 2022 II 771 n. 57c consid. 11.4.4.2). In cause dal valore superiore a 100 milioni di franchi, questa Camera ha avuto modo di giudicare adeguato un onorario di fr. 500.–/ora (citata 14.2021. 142/145, consid. 11.4.3; sentenze 14.2017.176 e 177 del 27 marzo 2018, consid. 10.2) e in una di poco più di un milione ha stabilito un’indennità corrispondente a circa fr. 400.–/ora (sentenza della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3/c).
4.7.4 Nel caso in rassegna, il valore litigioso, di fr. 829'705.55, si colloca nella quinta fascia più alta della tariffa (su otto). Tenuto conto della relativa semplicità della causa, una remunerazione di fr. 350.–/ora appare adeguata a tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sul patrocinatore.
In parziale accoglimento delle conclusioni principali dell’appello, l’indennità ripetibili riconosciuta alla AO 1 va dunque ridotta da fr. 23'000.– a fr. 14'000.– (fr. 350.– x 40 ore), comprese le spese di cancelleria e l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), ciò che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.
II. Sul merito del processo di prima sede (conclusione subordinata)
5. Visto che la conclusione principale dell’appello è stata accolta solo in parte, occorre esaminare la conclusione subordinata, volta allo stralcio dall’elenco oneri delle pretese della convenuta a concorrenza di fr. 4'181'106.25, in subordine di fr. 69'039.02.
5.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che la garanzia delle cartelle ipotecarie si estende non soltanto al credito ipotecario, ma anche al credito di costruzione e alle spese della procedura di rigetto dell’opposizione in base alla clausola n. 2 della convenzione di garanzia ipotecaria del 30 agosto 2017, cui i contratti di credito ipotecario e di credito di costruzione rinviano. Non essendo la clausola contenuta in condizioni generali, il primo giudice, contrariamente all’attrice, ha ritenuto inapplicabile la giurisprudenza sulla cosiddetta clausola insolita.
Per abbondanza, il Pretore ha rammentato ch’è lecita la costituzione di una garanzia molto ampia a favore di una banca, la quale può estendersi, in maniera generale, perfino a tutti i suoi crediti, anche futuri, derivanti da relazioni d’affari con il cliente, sempreché essi fossero da lui ragionevolmente prevedibili nel momento in cui ha costituito la garanzia. Ha inoltre ricordato che a garanzia delle spese necessarie per la conservazione del fondo impegnato, segnatamente dei premi di assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio immobiliare che le ha assunte ha un diritto di pegno legale che nasce senza iscrizione del registro fondiario (art. 819 cpv. 1 CC), sicché “la garanzia offerta dalle cartelle ipotecarie si estende anche” al credito della AO 1 in rimborso dei premi assicurativi fr. 10'776.– da essa pagati.
Infine, il Pretore ha rammentato che l’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC estende la garanzia del pegno immobiliare anche alle spese esecutive, le quali comprendono pure le spese della procedura di rigetto dell’opposizione insinuate dalla banca.
5.2 Nell’appello, la AP 1 si duole dell’insufficienza della motivazione principale della decisione impugnata, affermando di non vedere qual è la differenza tra una clausola contenuta in condizioni generali e quella contenuta in un’apposita convenzione – in concreto quella del 30 agosto 2017 – se in entrambi i casi un contratto vi rinvia. Ribadisce dunque che la giurisprudenza in materia di condizioni generali si applica anche nel caso concreto. Rileva d’altronde che la stipula della convenzione di garanzia risale a più di un anno dopo quella relativa ai contratti di credito ipotecario e di costruzione e che la clausola n. 2 è generica. A suo parere quelle due circostanze determinano un significativo squilibrio tra le parti, rendendo la clausola “vessatoria, comunque onerosa, non usuale per la sua grande genericità, non evidenziata graficamente se non nel titolo ‘Entità della responsabilità’”, sicché dubita ch’essa sia opponibile a PI 1. L’appellante conclude così allo stralcio dall’elenco oneri dell’intero credito di costruzione, dei premi assicurativi e delle spese di rigetto dell’opposizione, per complessivi fr. 4'181'106.25, e in subordine, senz’alcuna motivazione, alla riduzione di dette pretese di fr. 69'039.02.
5.3 Il Pretore ha respinto in gran parte l’azione sulla scorta di due motivazioni indipendenti (consid. 6.1 e 6.2). L’accoglimento dell’appello è quindi subordinato alla confutazione di entrambe.
5.3.1 Ora, il contratto di credito di base ipoteca (doc. G) e il contratto di credito di base credito di costruzione (doc. F) non rinviano a condizioni generali, bensì a una “convenzione separata”. Non può seriamente essere messo in dubbio che tale convenzione sia quella conclusa il 30 agosto 2017, con cui PI 1 si è impegnato a far iscrivere a Registro fondiario la AO 1 quale creditore pignoratizio delle otto cartelle ipotecarie, allo scopo di assicurarle “la copertura dei crediti presenti e futuri del costituente la garanzia derivanti da contratti già stipulati o che verranno stipulati nel quadro delle relazioni d’affari o per altri motivi giuridici” (doc. 7, clausola n. 2). Il costituente non poteva infatti ignorare di aver firmato i due contratti di credito ipotecario e di costruzione il 6 dicembre 2016. La convenzione di garanzia non riveste le caratteristiche di condizioni generali applicabili a un numero indeterminato di contratti, ma è un contratto a sé stante, che regola specificatamente le relazioni delle due parti che lo hanno firmato, di modo che il Pretore non risulta aver errato laddove ha accertato che la giurisprudenza sulla cosiddetta clausola insolita o inusuale, che riguarda l’adesione globale a condizioni generali (si veda ad esempio la sentenza del Tribunale federale 5A_117/2022 del 6 febbraio 2023 consid. 3.2.1), non si applica alla convenzione di garanzia. Ciò basta già a respingere la conclusione subordinata dell’appello.
5.3.2 Comunque sia, anche la motivazione aggiuntiva del Pretore resiste alla critica. Come già rilevato, a PI 1 non poteva non essere chiaro che le garanzie ipotecarie da lui costituite si riferivano in particolare ai “crediti presenti”, ossia ai crediti ipotecari e di costruzione pattuiti alcuni mesi prima, la cui erogazione era vincolata appunto alla fornitura di garanzie (doc. F n. 2 e doc. G n. 10), ciò che è perfettamente usuale e noto anche al gran pubblico nell’ambito della concessione di crediti bancari nel settore immobiliare.
5.3.3 Per il resto, l’appellante non spende una parola specifica sulla sua contestazione, solo implicita, dei premi assicurativi e delle spese di rigetto dell’opposizione, né sulla sua conclusione subordinata intesa alla riduzione di fr. 69'039.02 delle pretese di complessivi fr. 4'181'106.25. Privo di motivazione, l’appello è al riguardo irricevibile.
III. Sulle spese giudiziarie nel processo di seconda sede
6. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene la riduzione della tassa di giustizia da fr. 20'000.– a fr. 15'000.– (sopra consid. 4.6.2) e delle spese ripetibili da fr. 23'000.– a fr. 14'000.– (consid. 4.7.4), ossia risulta vincente sulla conclusione principale per fr. 14'000.– (su complessivi fr. 44'500.–, tenuto conto della richiesta supplementare di vedersi assegnate spese ripetibili di fr. 1'500.–, quand’anche conclude alla propria maggiore soccombenza), mentre soccombe integralmente sulla conclusione subordinata.
Non vanno considerate le conclusioni relative alla determinazione del valore litigioso, la quale a ben vedere serve solo come motivo delle conclusioni volte alla ricevibilità dell’appello e alla ridefinizione delle spese giudiziarie.
6.1 Come esposto in precedenza (sopra consid. 4.2), in linea di principio la parte attrice o appellante è considerata vincente se vede accolte integralmente le sue conclusioni principali, ciò che dispensa il giudice dall’esame delle sue conclusioni subordinate.
Nella fattispecie, tuttavia, in seconda sede la AP 1 ha ottenuto ragione sulla principale solo parzialmente, ciò che ha reso necessario l’esame della subordinata, poi respinta totalmente. In una simile ipotesi, viene da chiedersi se la subordinazione dev’es-sere considerata esclusiva, sicché andrebbe contemplato solo l’esito delle conclusioni subordinate, oppure se la subordinazione è unicamente alternativa, nel senso che si dovrebbe comunque tenere conto del parziale accoglimento delle conclusioni principali, ma, logicamente, in rapporto alla somma delle conclusioni principali e subordinate.
6.2 In mancanza di chiara indicazione al proposito nell’appello, un’interpretazione oggettiva delle conclusioni in base al principio dell’affidamento conduce a optare per la seconda soluzione, che corrisponde del resto alle specificità del valore litigioso in materia di determinazione delle spese giudiziarie (sopra consid. 4.1 e 4.2) e alla logica dell’art. 106 cpv. 2 CPC.
Sotto questo punto di vista, l’accoglimento parziale delle conclusioni principali, per fr. 29'000.–, va rapportato alla somma dei valori di tutte le conclusioni della AP 1, pari a fr. 873'539.55 (fr. 20'000.– ./. ⅔ di 1'000.– + 23'000.– + 1'500.– + 829'705.55), sicché l’appellante risulta soccombente nella misura del 97% (fr. 29'000.– ÷ 873'539.55).
6.3 Per un valore litigioso compreso tra mezzo e un milione di franchi (art. 7 cpv. 1 LTG), la tassa di giustizia è normalmente compresa tra fr. 15'000.– e fr. 40'000.– (art. 7 cpv. 1 LTG).
Nella fattispecie, l’anticipo delle spese processuali presumibili richiesto all’appellante è stato ridotto per svista da fr. 15'000.– a fr. 10'000.–, considerato che l’ammontare dei crediti dell’appellante ammessi nell’elenco oneri ammontasse a fr. 328'400.– (come indicato nella prima pagina della sentenza impugnata) anziché al valore corretto di fr. 873'539.55 (sopra consid. 6.2). Siccome per natura e complessità l’atto di appello è da ritenersi di difficoltà limitata, e tenuto conto della svista appena citata (ancorché l’appellante potesse accorgersene abbastanza facilmente), le spese processuali vanno fissate nel minimo tariffale di fr. 15'000.– e poste a carico della AP 1 nella misura del 97%.
6.4 Per le procedure di appello il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 500'000.– e fr. 1'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar prevede ripetibili varianti dall’1.2 al 3.6% del valore medesimo.
Dandosi in concreto un valore litigioso di fr. 873'539.55 (sopra consid. 6.2), il limite inferiore della tariffa, di fr. 10'482.–, appare sproporzionato rispetto al dispendio di tempo per la redazione di quattro pagine di osservazioni a un appello di sei. Tenuto conto che un patrocinatore solerte, diligente, conciso e speditivo non avrebbe dedicato più di una dozzina di ore di lavoro per un colloquio con la cliente e la redazione delle osservazioni all’appello, e che una remunerazione oraria di fr. 350.– appare adeguata a considerare il rischio connesso al valore della lite (sopra consid. 4.7.4), un’indennità di fr. 4'200.– appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato della banca e ai costi sopportati nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di onorario e spese giusta gli art. 105 cpv. 2 CPC e 14 cpv. 2 RTar.
Stante la parziale soccombenza, l’indennità va ridotta di fr. 250.–, pari alla differenza tra le percentuali di vicendevole soccombenza (v. RtiD 2016 II 638 n. 24c, consid. 15/b).
IV. Sui mezzi d’impugnazione
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF sia per la conclusione principale, pari a fr. 43'834.– (fr. 20'000.– ./. ⅔ di fr. 1'000.– + fr. 23'000.– + fr. 1'500.–) sia per quella subordinata, di fr. 829'705.55 (sopra consid. 1.1.2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di complessivi fr. 15'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla AP 1, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla AO 1 fr. 14'000.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 15'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante nella misura di fr. 10'000.–, sono poste a suo carico in ragione di fr. 14'550.– e per i restanti fr. 450.– a carico della AO 1, cui l’appellante rifonderà fr. 3'950.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________, __________ (__________); – avv. PA 2, Studio legale e notarile __________, __________, __________.
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).