Incarto n.
14.2023.61

Lugano

25 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2022.2102 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 aprile 2022 da

 

 

 HR-__________ (c/o __________, )

 

 

contro

 

 

CO 1 IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

 

e nella causa congiunta SO.2022.5561 (rigetto definitivo dell’opposizione) sempre della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 novembre 2022 da

 

 

CO 1, IT-__________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

                                         contro

 

 

RE 1, HR-__________

 

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2023 dal Pretore;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Adita con un reclamo presentato il 14 marzo 2019 da PI 1, con sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) questa Camera ha riformato la decisione 1° marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. SO.2019.1075), sezione 5, ordinando alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di eseguire il sequestro (n. __________47) degli averi appartenenti direttamente o indirettamente a RI 1 presso PI 1 e PI 2 sino a concorrenza di due pretese vantate dal sequestrante di fr. 1'512'842.10 (per causa di restituzione di liquidità trasferite su un conto di CO 1 presso __________) e fr. 51'057.20 (rifusione di spese legali in una causa penale) oltre a interessi. Quest’ultima ha interposto opposizione al sequestro.

 

                                  B.   Il 24 giugno 2019 PI 1 ha promosso contro RI 1 l’esecuzione n. __________05 a convalida del sequestro per l’in­casso delle predette pretese. RI 1 vi ha interposto opposizione il 5 agosto 2019.

 

                                  C.   Dopo l’inoltro dell’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 e l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire del 20 gennaio 2021, con petizione del 4 maggio 2021 PI 1 ha convenuto RE 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando la sua condanna al pagamento di € 2'453'997.91 oltre agli accessori, alla restituzione dei titoli ancora in possesso di RE 1 presso PI 1 e PI 2, come pure il rigetto definitivo del­l’opposizione interposta da lei al precetto esecutivo n. __________05 limitatamente a fr. 113'710.– e fr. 1'399'132.10 oltre ad accessori. Siffatta azione è tuttora al vaglio del Pretore (inc. __________).

 

                                  D.   Con sentenza dell’8 giugno 2021 (inc. __________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’op­posizione al sequestro di RI 1, limitandolo sino a concorrenza di fr. 51'057.20 oltre a interessi. Adita su reclami di entram­be le parti, mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc. 14.2021. 89/90) questa Camera ha riformato la sentenza pretorile, respingendo integralmente l’opposizione al sequestro, ponendo le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili di fr. 15'000.– di prima sede a carico dell’opponente e addossandole anche le spese processuali di fr. 2'500.– e ripetibili di fr. 10'000.– nella procedura relativa al reclamo di CO 1, oltre a ripetibili di fr. 1'700.– in quel­la dipendente dal reclamo di lei.

 

                                  E.   Il 21 giugno 2021 PI 1 ha pure inoltrato un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa limitata-mente a fr. 51'057.20 oltre agli interessi. Con sentenza del 29 settembre 2021 (__________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza.

 

                                  F.   Con decisione del 17 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 2, ha stralciato la causa avviata da RE 1 contro CO 1, con cui chiedeva di accertare l’inesistenza del credito da lui vantato e di annullare l’esecuzione n. __________05, e l’ha condannata a rifondergli ripetibili di fr. 2'000.–. Contro tale decisione RE 1 ha interposto reclamo/appello alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA), che l’ha respinto mediante sentenza del 19 settembre 2022 (inc. 12.2022.59).

 

                                  G.   Mediante decreto dell’8 aprile 2022, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto una nuova istanza di CO 1 e ordinato il sequestro (n. __________14) degli averi di RE 1 già sequestrati in precedenza sino a concorrenza di fr. 31'500.– oltre agl’interessi in relazione alle spese e ripetibili stabilite in suo favore da questa Camera, per complessivi fr. 29'500.– (fr. 300.– + fr. 15'000.– + fr. 2'500.– + fr. 10'000.– + fr. 1'700.–), e dal Pretore della sezione 2 (fr. 2'000.–).

 

                                  H.   Con atto del 25 aprile, integrato il 18 maggio 2022, RE 1 ha interposto opposizione al sequestro e ha chiesto inoltre di constatare la caducità o revoca del sequestro e di ordinare al sequestrante di prestare una garanzia.

 

                                    I.   Con un nuovo precetto esecutivo n. __________87 emesso dall’UE il 26 aprile 2022 a convalida del secondo sequestro, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'500.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 29'500.– e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–.

 

                                  L.   Con risposte del 24 maggio e del 4 luglio 2022, CO 1 ha postulato la reiezione dell’opposizione al (secondo) sequestro e delle conclusioni principali e integrative della controparte.

 

                                  M.   Avendo RE 1 interposto opposizione al secondo precetto esecutivo il 16 agosto 2022, con istanza del 22 novembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 15 dicembre 2022 la convenuta ha postulato la reiezione dell’istanza, previa constatazione della decadenza o revoca di ambedue i sequestri. Nella replica e duplica spontanee del 23 e 27 dicembre 2022, le parti hanno confermato le rispettive e antitetiche conclusioni.

                                  N.   A seguito dei ricorsi del 3 giugno e 26 agosto 2022 di RI 1 contro gli avvisi di pignoramento emessi nella prima esecuzione, con sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78) questa Camera ha constatato che l’esecuzione n. __________05a era diventata perenta il 5 agosto 2020 e ha quindi dichiarato nulli i provvedimenti impugnati.

 

                                  O.   Statuendo con decisione del 17 maggio 2023, il Pretore ha respin­to l’opposizione al secondo sequestro, dichiarato irricevibile la richiesta di constatazione di caducità o revoca dei sequestri, respin­to la domanda di prestazione di garanzie, accolto l’istanza di riget­to dell’opposizione e rigettato di conseguenza in via definitiva l’opposizione al secondo precetto esecutivo e posto a carico di RE 1, in ciascuna delle cause, le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 750.– a favore di CO 1.

 

                                  P.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2023 per ottenerne l’accer­tamento della nullità, in subordine l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la reiezio­ne dell’istanza di rigetto dell’opposizione, protestate tasse, spese e “maggiorate” ripetibili in ambedue le sedi. In via preliminare la re­clamante ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, la con­statazione della caducità del primo sequestro, in subordine l’acco­glimento della sua domanda di riesame di quel sequestro e la pronuncia dell’estinzione di ogni procedimento successivo, compresa la decisione 31 gennaio 2022 di questa Camera e le procedure riferite al secondo sequestro e alla relativa esecuzione di convalida.

 

                                  Q.   L’11 luglio 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugna­zione limitatamente al credito di fr. 29'500.– oltre agl’interessi del 5% dal 31 gennaio 2022.

 

                                  R.   Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e la revoca dell’effetto sospensivo, protestate spese e ripetibili. Mediante “controsservazio­ni” del 28 luglio 2023 la reclamante ha contestato le osservazioni della controparte.

 

                                  S.   Con decisione dell’8 novembre 2023, questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso di RE 1 contro il provvedimento 21 giugno 2023 dell’UE, con il quale ha confermato la validità del primo sequestro (n. __________47). Ha poi respinto le due domande di revisione con decisioni del 17 gennaio e 16 febbraio 2024.

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro e di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 26 maggio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Nella procedura di opposizione al sequestro tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora sia­no sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova)se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639).

 

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’escusso, in virtù dell’art. 81 LEF, può opporre, in una nuova procedura di rigetto dell’opposi­zione a un’esecuzione volta all’incasso di spese giudiziarie poste a suo carico in una precedente causa di rigetto, l’estinzione di quelle spese, siccome inutilmente occasionate, ove l’escutente abbia lasciato perimere la precedente esecuzione. Pur ritenendo tale giurisprudenza applicabile per analogia alle spese giudiziarie causate inutilmente in una causa di opposizione al sequestro, qualora il sequestrante non l’abbia validamente convalidato, il primo giudice ha considerato che la tesi di RE 1, secondo cui il primo sequestro (“a monte”) era decaduto in seguito alla pe-renzione della prima esecuzione volta alla sua convalida, accertata da questa Camera nella sentenza 15.2022.78 del 16 gennaio 2023, sicché la seconda istanza di sequestro sarebbe irricevibile, non è più verosimile della tesi di CO 1, che fa valere di aver convalidato il primo sequestro anche con una procedura ordinaria, preceduta da un tentativo di conciliazione, poiché dalla documentazione agli atti non è possibile estrapolare tutti i dati necessari a stabilire che tale azione non sia idonea a convalidare il primo sequestro. A suo giudizio, il credito di fr. 29'500.– fondato sulla sentenza emessa il 31 gennaio 2022 da questa Camera (inc. 14.2021.89/90) permane quindi sufficientemente verosimile, anche a fronte delle contestazioni dell’opponente.

 

                                         Quanto alle ripetibili di fr. 2'000.– stabilite dal Pretore della Sezione 2 nel decreto di stralcio del 17 marzo 2022, il Pretore della Sezione 5 ha ritenuto verosimile che quel decreto fosse stato notificato a RE 1 solo il 26 aprile 2022, dopo la pronuncia del secondo sequestro (dell’8 aprile 2022), ma ha evidenziato che l’op­ponente non aveva contestato la verosimile esistenza (anche) delle cause di sequestro previste all’art. 271 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF, le quali giustificano il sequestro anche per crediti non scaduti (art. 271 cpv. 2 LEF). Il decreto del 17 marzo 2022, impugnato dall’op­ponente senza successo alla II CCA, rimane pertanto sufficiente a rendere verosimile il credito di fr. 2'000.– per ripetibili assegnato a CO 1.

 

                                         Constatato come il secondo sequestro fosse stato convalidato tempestivamente, il Pretore ha respinto l’opposizione al sequestro e dichiarato irricevibile la contestuale domanda di revoca del sequestro.

 

                                   3.   Nel reclamo RE 1 espone come "censura cardine" il fatto che il Pretore non avrebbe constatato l’avvenuta perenzione della prima esecuzione al 5 agosto 2020, accertata da questa Camera nella decisione del 16 gennaio 2023.

 

                                3.1   In realtà il Pretore ha considerato tale circostanza "molto verosimile", ma non l’ha ritenuta determinante per la questione della verosimiglianza del credito di fr. 29'500.– vantato dal sequestrante, poiché gli è parso attendibile che quest’ultimo avesse convalidato il primo sequestro (anche) con l’azione ordinaria promossa con l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 (cfr. doc. L e sopra ad C). Non compete del resto al giudice del sequestro accertare in via principale la perenzione di un’esecuzione, pur promos­sa a convalida del sequestro, bensì all’ufficio d’esecuzione e su ricorso all’autorità di vigilanza. A questo proposito giova ricordare che la Camera, nella decisione del 16 gennaio 2023 citata dalla reclamante (15.2022.78), ha accertato solo la nullità degli avvisi di pignoramento emessi nel quadro della prosecuzione dell’esecuzione n. __________05a, limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, mentre non si è pronunciata sull’esecuzione relativa al saldo del credito, di fr. 1'563'899.30 (v. anche sot­to consid. 3.2.4), rimasta registrata con il n. __________ (senza il suffisso "a") e come sospesa da opposizione (consid. C). La questio­ne della perenzione di quell’esecuzione con riguardo alla pretesa di fr. 1'563'899.30 non può quindi considerarsi già decisa. Il Pretore, come da lui rettamente ricordato e fatto, doveva solo esaminarla in via pregiudiziale sotto il profilo della semplice verosimiglianza (art. 278 cpv. 2 e 272 LEF) in base alle allegazioni e ai documenti prodotti dalle parti.

 

                                3.2   La reclamante fa valere invero che l’esecuzione si è perenta integralmente il 5 agosto 2020 in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF, sostenendo che non è stata convalidata tempestivamente, neppure per la pretesa di fr. 1'512'842.10, con l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020, da un canto perché la stessa è successiva alla perenzione del 5 agosto 2020 e dall’altro perché riguarda un altro credito, di € 2'430'044.61, per mandato, restituzione dei titoli depositati presso l’PI 1 e l’PI 2 e risarcimento danni.

 

                             3.2.1   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF, il creditore deve in particolare rendere verosimile l’esistenza del suo credito. I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppu­re siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono ammessi nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid. 3.1). Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della situazione esistente al momento della decisione sul­l’opposizione (DTF 140 III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).

 

                             3.2.2   Nel caso in esame, CO 1 ha reso verosimile, anzi com­provato, le pretese in garanzia delle quali chiede il sequestro producendo le sentenze 31 gennaio 2022 di questa Camera e 17 mar­zo 2022 del Pretore della Sezione 2 (doc. D, disp. 3, 4 e 8, ed E, disp. 2, nell’incarto di sequestro SO.2022.1814). Incombeva pertanto a RE 1 rendere verosimile che le pretese si sono estin­te successivamente, e in particolare che il primo sequestro, cui si riferiscono le spese giudiziarie in questione, è decaduto per caren­te o tardiva convalida. Il primo giudice ha rilevato al riguardo che dalla documentazione agli atti non è possibile estrapolare tutti i dati necessari a stabilire se l’azione ordinaria promossa da CO 1 con l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 è idonea o no a convalidare il primo sequestro.

 

                          3.2.2.1   Per quanto concerne la questione della tempestività dell’azione, la reclamante qualifica la giustificazione del Pretore come un pretesto, poiché la perenzione della prima esecuzione di convalida e dunque la decadenza del primo sequestro risulterebbero chiare e inequivoche dalla sentenza 16 gennaio 2023 di questa Camera. Orbene, è già stato ricordato che tale decisione non ha la portata intesa da RE 1 (sopra consid. 3.1). Nelle osservazioni al reclamo (ad n. 10) CO 1 rileva a ragione che l’opposi­­zione al primo sequestro, interposta da RE 1 il 21 giugno 2019 (sentenza 14.2021.89/90 [doc. D] consid. G) – recte il 24 giu­gno 2019 (sentenza 15.2023.64 del 17 gennaio 2024 sulla prima istanza di revisione di RE 1, consid. 3.2) – ha sospeso il termine di convalida (almeno) fino all’emanazione della decisione del 31 gennaio 2022 (doc. D appena citato), con cui questa Camera ha confermato la reiezione definitiva di tale opposizione (art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF). L’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 ha pertanto convalidato il primo sequestro, limitatamente al credito di fr. 1'512'842.10 oltre ai relativi interessi, prima della scadenza del termine di convalida. Nulla muta al riguardo la perenzione dell’esecuzione n. __________05a, limitata peraltro alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20 (sopra consid. 3.1), poiché il sequestro non dev’essere necessariamente convalidato con un’e­secuzione, ma lo può anche essere, come nel caso concreto, con un’azione (cfr. art. 279 cpv. 4 LEF). È di conseguenza senza rilievo ai fini del giudizio odierno che l’azione sia stata promossa, durante la sospensione del termine di convalida, dopo la perenzione della prima esecuzione (del 5 agosto 2020).

 

                          3.2.2.2   Per quanto concerne la questione dell’identità delle pretese fatte valere con l’azione ordinaria con quelle garantite dal sequestro, la reclamante asserisce, “ad abundantiam” (pagg. 3-4), che l’azione civile del sequestrante si riferisce a un credito “completamente diverso (causa credito: contratto di mandato, azione di restituzione di titoli presso PI 2 e PI 1 e risarcimento danni, e rigetto definitivo del­l’opposizione al PE __________05 – CHF 2,430,044.61 oltre accessori), da quello sotto sequestro (causa credito indicato nel PE 2789405: restituzione liquidità trasferite da B_____SA sul conto RE 1 presso Credit Suisse tra il 21 gennaio e il 13 marzo 2009, rispettivamente per rifusione delle spese legali secondo il dispositivo n. 1.6.1 sentenza 29.01.2019 CARP – CHF 1,564,509.–”. Ebbene, proprio per il fatto che con la petizione CO 1 ha chiesto anche il rigetto definitivo dell’opposizione al primo precetto esecutivo, emesso a convalida del primo sequestro, si deve ritenere più che verosimile che la pretesa di € 2'430'044.61 comprende il credito di fr. 1'512'842.10 (oltre agl’interessi del 5% su fr. 1'399'132.10 dal 22 novembre 2010 e su fr. 113'710.– dal 31 dicembre 2009) a garanzia del quale è stato decretato il primo sequestro (v. senten­za 14.2021.89/90 di questa Camera [doc. D dell’incarto di sequestro SO.2022.1814], consid. D) e spiccato a sua convalida il primo precetto esecutivo (concernente anche le spese giudiziarie penali di fr. 51'057.20, che però non sono oggetto della petizione, bensì del dispositivo n. 1.6.1 della sentenza 29 gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello). La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica laddove constata che la convenuta non ha reso (più) verosimile la decadenza del primo sequestro, il quale risulta invece in modo attendibile essere stato convalidato tempestivamente con la petizione (limitatamente alla pretesa di fr. 1'512'842.10 oltre ai relativi interessi).

 

                          3.2.2.3   Per abbondanza va del resto ricordato che dopo l’inoltro del reclamo ora in esame, la Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso interposto RE 1 contro il provvedimento 21 giugno 2023 con cui l’UE ha confermato la validità del primo sequestro (n. __________47). La sentenza (15.2023.64 dell’8 novembre 2023 consid. 2.2) è da considerare nella presente procedura un fatto notorio nuovo ammissibile ai sensi dell’art. 278 cpv. 3 LEF (sopra consid. 1.2). La Camera ha precisato che la questione della validità del primo sequestro (per quanto attiene alla pretesa di fr. 1'512'842.10) non era stata decisa nella senten­za 15.2022.78 del 16 gennaio 2023 (consid. 2.2 e sopra consid. 3.1) e che l’azione di merito aveva tempestivamente convalidato il primo sequestro e verteva su una pretesa parzialmente identica a quella dedotta nella prima esecuzione (consid. 2.3 e sopra consid. 3.2.2.1 e 3.2.2.2). Non è quindi solo verosimile che il primo sequestro non sia ancora decaduto, ma è stata accertata giudizialmente la sua sussistenza in modo definitivo.

 

                          3.2.2.4   Contrariamente a quanto allega la reclamante, il fatto che la controparte non avrebbe speso in prima sede una parola sulla questione della perenzione della prima esecuzione non può essere reputato come un’ammissione della sua argomentazione. Il giudi­ce applica infatti il diritto d’ufficio (art. 57 CPC). Sono da ritenere di principio ammesse solo le allegazioni di fatto non contestate (cfr. art. 150 CPC), non quelle giuridiche, che del resto non sono subordinate al divieto dei nova dell’art. 326 CPC (cfr. sentenza del­la CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6).

 

                                3.3   La decisione impugnata resiste dunque alla critica laddove il Pretore ha ritenuto che la tesi dell’opponente relativa alla perenzione totale del primo sequestro non fosse più verosimile della tesi antagonista del sequestrante, tenuto conto anche del suo potere d’ap­prezzamento (sopra consid. 3.2.1).

 

                                         Appare però manifesta, alla luce della decisione di questa Camera del 16 gennaio 2023, la perenzione della prima esecuzione per quanto attiene alla pretesa di fr. 51'057.20 volta alla rifusione delle spese giudiziarie penali. Dal momento che, come rilevato dal Pretore, la decisione del Tribunale federale (5A_433/2022 del 24 novembre 2022, nel frattempo pubblicata in DTF 149 III 210 segg.), secondo cui le spese giudiziarie della procedura (sommaria) di rigetto dell’opposizione si estinguono se l’escutente lascia perimere l’esecuzione, si applica anche per analogia alle spese della procedura (anch’essa sommaria) di opposizione al sequestro in caso di perenzione dell’esecuzione a convalida del sequestro, se ne deve concludere che le ripetibili di fr. 1'700.– posti a carico di RE 1 nella decisione del 31 gennaio 2022 (doc. D dell’incarto di sequestro, disp. n. 8) sono verosimilmente – anzi certamente – estinte, sicché il reclamo va accolto limitatamente a quell’importo.

                                3.4   La reclamante sostiene che la causa del sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è decaduta, poiché nell’azione di merito CO 1 e il Pretore della Sezione 2 avrebbero “sostenuto ad oltran­za” che il domicilio di lei sarebbe a Lugano. In realtà, nella decisione incidentale del 7 giugno citata dalla reclamante (doc. L) il Pretore della Sezione 2 ha poi fondato la propria competenza sul­l’accordo delle parti (“Sia come sia […]”, pag. 2 in altro) e indicato RE 1 nel rubrum come “già in Lugano”. La censura è del resto manifestamente abusiva, poiché RE 1 ha indicato __________ come suo domicilio nell’opposizione al sequestro e in tutti gli atti successivi, acconsentendo a che gli atti giudiziari le venissero recapitati a __________ (v. in particolare la sentenza della II CCA del 25 ottobre 2022 [doc. M, consid. 4] e intestazione del reclamo). D’altronde, finché ella non avrà ottenuto la revoca del (primo) sequestro, esso rimane in vigore. È ad ogni modo dubbio che la giurisprudenza del Tribunale federale sulle spese giudiziarie diventate inutili (sopra consid. 3.3) si applichi in caso di cambiamento del domicilio del debitore sequestrato, poiché non si trat­ta di una circostanza di cui risponde il sequestrante, per tacere del fatto che nell’ipotetico caso di una nuova opposizione al sequestro il sequestrante potrebbe far valere le altre due cause di sequestro indicate nell’istanza (sentenza 14.2021.89/90 [doc. D dell’incarto di sequestro], ad B).

 

                                3.5   La reclamante asserisce che le pretese fatte valere da CO 1 con l’azione ordinaria sarebbero prescritte “inter alia ex art. 67 vCO” già dal 29 luglio 2009.

 

                             3.5.1   L’obiezione è irricevibile, poiché l’ha sollevata per la prima volta con la domanda di riesame del 14 marzo 2023 (act. XIX). Trattandosi di un allegato spontaneo, avrebbe potuto allegare fatti nuovi solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (sopra consid. 3.2.1). Non è il caso dei fatti invocati a sostengo dell’eccezione di prescrizione, che potevano ovviamente essere addotti già con l’opposi­­zione al sequestro.

 

                             3.5.2   Ad ogni modo la reclamante perde di vista che la procedura ora in esame riguarda le spese giudiziarie dedotte nella seconda esecuzione e non le pretese oggetto della prima esecuzione. Tali spese giudiziarie non sono poi riferite alla causa civile, bensì a quella di opposizione al primo sequestro, in cui RE 1 non risulta oltre­tutto aver eccepito la prescrizione (cfr. sentenza 14.2021.89/90). La questione andrà semmai esaminata nella causa civile. Non è ammissibile che la reclamante rimetta in discussione decisioni definitive all’infuori delle apposite procedure ed eccezioni giurisprudenziali (cfr. sopra consid. 3.4, ultima frase). La censura è irricevibile.

                                3.6   La reclamante eccepisce di falso la procura del 12 aprile 2006 prodotta da CO 1 in quanto “contraffatta sia formalmente sia materialmente, ovvero taroccata, come reiteratamente sostenuto” a suo dire nelle sedi penali, nell’atto di opposizione al pri­mo sequestro e nella domanda di riesame del 14 marzo 2023.

 

                             3.6.1   Sollevata per la prima volta con la domanda di riesame del 14 mar­zo 2023 (act. XIX), l’eccezione, fondata su fatti adducibili già con l’opposizione al sequestro, è irricevibile (sopra consid. 3.5.1).

 

                             3.6.2   Comunque sia, la censura è insufficientemente motivata (sopra consid. 1.2) e pertanto irricevibile. RE 1 non indica infatti i motivi della pretesa falsità – non bastando al riguardo un rimando generico a un atto di prima sede contenente numerose censure – ma soprattutto non spiega quale attinenza possa avere la questio­ne con la presente causa, limitata all’esame dell’eseguibilità di decisioni relative a spese giudiziarie passate in giudicato (cfr. sopra consid. 3.5.2).

 

                                   4.   La reclamante contesta inoltre la reiezione della sua domanda di prestazione di garanzie giusta l’art. 273 LEF, affermando che de­v’essere concessa ex officio dal giudice del sequestro. Ella non cita però alcun riferimento a sostegno della propria allegazione e non si confronta con la diffusa motivazione del Pretore, in cui ricorda a ragione che secondo la giurisprudenza incombe al richiedente rendere verosimile il danno che ritiene subire (DTF 126 III 95 consid. 5/c), e constata come nel caso concreto l’opponente non abbia neppure descritto e quantificato il pregiudizio da garantire (consid. 11 e 12). Al riguardo, insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 321 cpv. 1 CPC) il reclamo è pertanto irricevibile, oltre che infondato.

 

                                   5.   La reclamante non distingue le cause di opposizione al sequestro e di rigetto dell’opposizione. In merito alla seconda, ella rileva co­me, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la perenzio­ne dell’esecuzione, se è manifesta, è un’eccezione ricevibile nella procedura di rigetto dell’opposizione. Afferma inoltre che sia la decisione di questa Camera relativa all’opposizione al primo sequestro, sia il decreto di stralcio del Pretore della Sezione 2 sono decisioni non suscettibili di passare in giudicato e che pertanto non configurano un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 III 404 consid. 3; 113 III 6 consid. 1/b; 105 III 43 consid. 2/a).

 

                                5.1   Nella causa in esame, a ben vedere, l’escussa non invoca la perenzione della seconda esecuzione, oggetto dell’opposizione di cui è chiesto il rigetto provvisorio, bensì della prima esecuzione. Fatto sta che, come evidenziato dal Pretore, la perenzione della prima esecuzione potrebbe essere eccepita dall’escussa, giusta l’art. 81 LEF, come motivo d’estinzione delle spese giudiziarie fat­te valere nella seconda esecuzione in virtù della sentenza del Tribunale federale del 24 novembre 2022 (DTF 149 III 210 segg.). Spettava però a lei dimostrare la perenzione della prima esecuzione con documenti assolutamente chiari e univoci (art. 81 cpv. 1 LEF; DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). Non vi è però riuscita, se non limitatamente alla pretesa di fr. 1'700.– per le spese giudiziarie penali (sopra consid. 3). Anche su questo punto il reclamo va pertanto accolto solo per quell’importo.

 

                                5.2   Per quanto riguarda la questione della qualità di titolo di rigetto definitivo, la reclamante misconosce che la stessa non è più vincolata al passaggio in giudicato della decisione (come risultava dalla giurisprudenza da lei citata), bensì, dal 2011, solo alla sua esecutività (art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; sentenze della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c, consid. 5.2, e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80 LEF), di modo che pure decisioni provvisionali o processuali possono giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione. È comunque sia il caso delle decisioni finali di ripartizione delle spese giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 5D_178/2020 del 20 febbraio 2023 consid. 4.2.1; Abbet, op. cit. n. 45-46 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 80).

 

                                   6.   Le richieste di giudizio formulate dalla reclamante in via preliminare sono irricevibili.

 

                                6.1   La constatazione della caducità del primo sequestro in seguito alla perenzione dell’esecuzione a convalida di quel sequestro rientra nella competenza dell’Ufficio d’esecuzione e, solo su ricorso (art. 17 LEF), di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza, e non quale autorità giurisdizionale superiore, chiamata a statuire sul reclamo in esame.

 

                                         Ad ogni modo, la Camera si è già pronunciata sulla questione in modo negativo e definitivo con la sua decisione dell’8 novembre 2023 (sopra consid. 3.2.2.3).

                                6.2   La Camera non è manifestamente competente per accogliere la domanda di riesame del primo sequestro presentata da RE 1 al Pretore della Sezione 2 il 14 marzo 2023.

 

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'500.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 3, 4 e 5 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’opposizione al sequestro di RE 1 è parzialmente accolta limitatamente a fr. 1'700.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 e la contestuale richiesta di constatazione di caducità/revoca del sequestro è dichiarata irricevibile.

                                         3.   L’istanza di CO 1 è parzialmente accolta e di conseguen­za l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________87 è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 29'800.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 27'800.– e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–.

                                         4.   Le spese processuali relative ai dispositivi n. 1 e 2, di fr. 100.–, sono poste a carico di CO 1 per 120 e per i rimanenti 1920 a carico di RE 1, che gli rifonderà fr. 675.– per ripetibili ridotte.

                                         5.   Le spese processuali relative al dispositivo n. 3, di fr. 100.–, sono poste a carico di CO 1 per 120 e per i rimanenti 1920 a carico di RE 1, che gli rifonderà fr. 675.– per ripetibili ridotte.

 

                                   2.   Le domande formulate da RE 1 in via preliminare sono irricevibili.

 

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1920 e per il restante 120 a carico di CO 1, al quale RE 1 rifonderà fr. 1'600.– per ripetibili ridotte.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    ;

–  

     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).