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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.252 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 marzo 2023 dall’
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CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2 __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
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giudicando sul reclamo del 14 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel corso dell’anno 2020 la PI 1 ha sottoscritto diversi “contratti di fornitura di personale a prestito (art. 22 LC e art. 50 OC)” messole a disposizione dall’CO 1. Nel medesimo anno quest’ultima ha poi concluso i relativi “contratti di missione” con i lavoratori prestati temporaneamente alla cliente. A nome della PI 1, il 28 luglio 2021 l’allora socio e gerente RE 1 e l’attuale socio e gerente PI 2 hanno firmato separatamente un riconoscimento di debito in favore dell’CO 1 per fr. 146'969.25 suddivisi in più rate. Il 24 febbraio 2022 la PI 1, come pure personalmente RE 1 e PI 2, hanno sottoscritto in solido un ulteriore riconoscimento di debito di fr. 145'000.– in favore dell’CO 1 con riferimento a fatture relative ai costi del personale prestato.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.– oltre agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2022, indicando quale causa del credito: “Solidale con: PI 1. Riconoscimento di debito del 24 febbraio 2022”.
C. Con decisione del 13 ottobre 2022 (inc. SO.2022.525) il Pretore di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio promossa dall’CO 1 nei confronti della PI 1, anch’essa basata sul riconoscimento di debito del 24 febbraio 2022 di fr. 145'000.–, ritenendo però che la pretesa fosse esigibile solo per fr. 32'682.30 oltre agl’interessi di mora.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo notificatogli, con istanza del 16 marzo 2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 32'682.30 oltre agli interessi del 5% dal 13 aprile 2022 (anziché fr. 145'000.– oltre agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2022). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 maggio 2023. Nella replica spontanea del 12 maggio 2023 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.
E. Statuendo con decisione del 2 giugno 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza tranne che per le spese esecutive e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a quanto richiesto nell’istanza, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 360.– e un’indennità di fr. 700.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2023 per ottenerne in via principale, previa ammissione delle prove da lui offerte, l’annullamento e la reiezione dell’istanza e, in via subordinata, l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al primo giudice, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Il 21 giugno 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2023, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 29 agosto 2023 il Presidente della Camera ha respinto la richiesta di ordinare un secondo scambio di allegati.
G. Nel frattempo con decisione del 31 luglio 2023 (inc. OR.2022.23) il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto la petizione della PI 1 volta al disconoscimento del debito di fr. 32'682.30 per i quali era stato accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione da essa interposta.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 5 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 15 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). È pertanto irricevibile la domanda di assunzione in seconda sede dei mezzi di prova (interrogatori, ispezioni e richiami di documenti e d’incarti) respinti dal Pretore poiché ritenuti incompatibili con il carattere sommario della procedura di rigetto. È comunque priva di motivazione e senza interesse visto l’esito del giudizio odierno.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato implicitamente che il riconoscimento di debito sottoscritto in favore della CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto anche nei confronti di RE 1, che l’ha firmato a titolo personale. Il primo giudice ha d’altronde respinto le eccezioni sollevate dal convenuto, in particolare quella secondo cui il contratto di prestito di personale sarebbe nullo poiché contrario alle norme sulla legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11), segnatamente agli art. 19 cpv. 5 e 22 cpv. 2 LC, poiché ha considerato che il convenuto stesso aveva ammesso di non aver formalizzato alcun accordo con la PI 1, le cui condizioni generali avrebbero potuto infrangere le norme da lui citate, e ad ogni modo la pretesa posta in esecuzione non si fonda su questo accordo, ma unicamente sul riconoscimento di debito sottoscritto successivamente, la cui interpretazione, secondo la giurisprudenza, può fondarsi solo sul titolo stesso. A mente del Pretore la nullità del contratto (orale) di prestito di personale alla base del riconoscimento di debito non può essere oggetto della procedura di rigetto.
4. Nel reclamo RE 1 ribadisce la nullità dei rapporti contrattuali tra l’CO 1 e la PI 1 e si duole che il Pretore abbia frainteso la sua censura, con cui non ha fatto valere la mancata formalizzazione dell’accordo rimasto orale, bensì la mancata conclusione di un accordo, nel senso che questo era nullo per legge. Il reclamante sostiene che il Pretore non poteva limitarsi all’esame del riconoscimento di debito dimen-ticando di contestualizzarlo, ricordato che in presenza di un riconoscimento di debito astratto, questo rimane nel merito comunque causale e l’escusso può far valere tutti i suoi mezzi di difesa in relazione al rapporto di base. Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto considerare nullo sia l’accordo, sia di riflesso il riconoscimento di debito.
Con le osservazioni al reclamo l’CO 1 afferma che il Pretore non ha frainteso i fatti, siccome ha correttamente considerato che il rigetto si basa sul riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto e non sui suoi rapporti contrattuali con la PI 1.
4.1 Sta di fatto che già in prima sede il reclamante aveva sostenuto che l’accordo era inesistente poiché nullo e non perché non fosse stato formalizzato, come risulta dalle osservazioni all’istanza (n. 9: [l’CO 1 e la PI 1] non hanno mai formalmente concluso un valido contratto finalizzato alla locazione di personale, ritenuto che nel caso di specie è pienamente ravvisabile la nullità ex lege di ogni e qualsiasi contratto sottoscritto nel tempo da PI 1 e CO 1” in ragione della durata indeterminata dei contratti da esse conclusi (n. 12 osservazioni all’istanza). Questa era l’eccezione su cui il Pretore doveva pronunciarsi.
4.2 Ora, come correttamente rilevato dal reclamante, il primo giudice non poteva ritenere ininfluente l’eccezione di nullità del rapporto di base tra l’CO 1 e la PI 1, poiché la causa dell’obbligo riconosciuto trova fonte in quella relazione contrattuale e la sua nullità inficia il riconoscimento di debito. Il Pretore pare aver perso di vista che la giurisprudenza secondo cui l’interpretazione del titolo di rigetto può fondarsi solo sul titolo stesso (nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF) non si applica alle eccezioni che l’escusso può sollevare in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, le quali possono essere rese verosimili con qualsiasi documento (tra altri: Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 109 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 89 ad art. 82 LEF).
4.3 D’altronde, se l’istante fonda la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione su un riconoscimento di debito astratto – ovvero che non menziona la causa dell’obbligo riconosciuto, ma costituisce di per sé un valido titolo di rigetto provvisorio (art. 17 CO) – si riconosce all’escusso la facoltà di rendere verosimile la causa (o l’assenza di causa) dell’obbligo e il fatto che questa causa non è valida, ad esempio perché il rapporto giuridico all’origine del ricono-scimento è inesistente, nullo, invalidato o simulato (sentenze della CEF 14.2021.200 del 28 giugno 2022, consid. 5.5, con rinvii e 14.2019.72 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 707 n. 41c, consid. 5.4; cfr. anche DTF 131 III 268, pag. 273, consid. 3.2 in materia di disconoscimento di debito; Abbet, op. cit., n. 104 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 90 ad art. 82).
Nel caso di specie il riconoscimento di debito invocato dall’istante (doc. C) non è invero del tutto astratto, poiché menziona le fatture relative al prestito di personale (doc. B). Nessuno contesta che l’importo riconosciuto si riferisca ai contratti conclusi tra l’CO 1 e la PI 1, che sono del resto agli atti (doc. 7). La causa dell’obbligo riconosciuto – ossia la relazione contrattuale di prestito del personale – è quindi perlomeno verosimile, se non provata. Ne segue che il Pretore ha applicato erroneamente il diritto laddove ha reputato che la questione della nullità dei contratti esula dalla procedura di rigetto. Siccome la causa è matura per il giudizio, non occorre rinviarla al primo giudice perché si determini sulla questione, ma conviene che la Camera statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) come richiesto dal reclamante in via principale.
5. Nel reclamo RE 1 ribadisce che, contrariamente a quanto esige l’art. 22 cpv. 1 lett. d LC, i contratti d’assunzione per una durata indeterminata (doc. 7) stipulati dall’CO 1 con la PI 1 non menzionavano i termini di disdetta, ciò che ne comporta la nullità. Il reclamante evidenzia che, in prima sede, l’CO 1 ha cercato invano di ovviare a tale mancanza producendo i contratti di lavoro da essa conclusi con i lavoratori (doc. H), i quali invece indicavano i termini di disdetta. A giudizio del reclamante, tale elemento doveva però imperativamente figurare nel contratto tra prestatore e azienda acquisitrice.
5.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
5.2 Il prestito di personale sottostà alla legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e alla relativa ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC, RS 823.111); consiste in una relazione triangolare tra un lavoratore, un prestatore di personale (“locatore”) e un’impresa acquisitrice (“conduttrice”). La relazione contrattuale tra prestatore e impresa acquisitrice è subordinata alla forma scritta in virtù dell’art. 22 cpv. 1 LC, ove sono elencate le indicazioni che devono imperativamente figurare nel contratto, tra cui, giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. d LC, la durata dell’impiego o i termini di disdetta. Se queste esigenze di forma non sono rispettate, il contratto è nullo. Le pretese remunerative del locatore potranno tutt’al più fondarsi sulle regole dell’indebito arricchimento per i servizi ricevuti in virtù di un contratto nullo (art. 11 cpv. 2 CO; sentenza A-2350/2020 della I Corte del Tribunale amministrativo federale del 17 gennaio 2022, consid. 5, con rinvio a Thévenoz in: la location de services dans le bâtiment, droit de la construction [DC] / Baurecht [BR], BR 1994 p. 68, p. 70, autore che reputa tuttavia sproporzionata la sanzione della nullità se si tratta di prestatori di personale occasionali e non a titolo professionale).
5.3 Come rettamente evidenziato dal reclamante, nel caso in esame i contratti di durata indeterminata tra prestatore e impresa acquisitrice non indicano i termini di disdetta. Nella versione agli atti (doc. 7) figura solamente la menzione “a tempo indeterminato” senza ulteriore precisazione. Ne segue che il rapporto contrattuale è verosimilmente nullo giusta gli art. 22 cpv. 1 LC e 11 cpv. 2 CO. Contrariamente a quanto fatto valere dalla resistente nelle osservazioni al reclamo, non appare poi determinante che i termini di disdetta figurino nei contratti con i lavoratori (doc. H), perché si tratta di altre relazioni contrattuali rispetto a quella sottoposta all’esigenza formale dell’art. 22 cpv. 1 LC. D’altronde, in questa sede l’CO 1 ha solo genericamente affermato che i contratti sono validi e che i termini di disdetta vi sono indicati, senza però specificare in alcun modo dove. Essendo verosimilmente nulla la causa dell’obbligazione, il riconoscimento di debito non può costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Anche su questo punto il reclamo risulta fondato.
6. Nelle osservazioni al reclamo l’CO 1 obietta che il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città, con decisione del 31 luglio 2023, ha respinto la petizione della PI 1 volta al disconoscimento del debito posto in esecuzione, ritenuto come valido ed esistente.
L’allegazione e il relativo documento (B) sono tuttavia posteriori alla sentenza impugnata, e quindi nuovi e inammissibili (v. sopra consid. 1.2), per tacere del fatto che la decisione in questione si riferisce a un’altra procedura in cui, a differenza di quella ora all’esame, la procedente aveva ventilato l’ipotesi di un indebito arricchimento dell’escusso quale causa dell’obbligazione posta in esecuzione (art. 22 cpv. 5 LC).
7. Il reclamo merita quindi accoglimento, ciò che rende superfluo esaminare le altre censure del reclamante fondate sull’esistenza di una fideiussione nulla per vizio di forma o la carenza di una responsabilità solidale degli organi della convenuta.
8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'682.30, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
“2. L’istanza è respinta.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 360.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 700.– per spese ripetibili.”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, che gli rifonderà fr. 600.– per spese ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).