RE 1

 

Incarto n.
14.2023.66

Lugano

29 novembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.317 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 aprile 2023 dalla

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 15 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 giugno 2023 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decisione dell’11 febbraio 2022, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha obbligato RE 1, nella sua qualità di ex socio ge­rente della PI 1, fallita il 17 agosto 2020, a pagare alla Cas­sa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 5'502.85 quale risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati dalla società per il 2019 e il 2020. L’Istituto ha confermato la propria decisione mediante decisione su opposizione del 29 mar­zo 2022. Il ricorso interposto da RE 1 contro tale atto è stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) con decisione del 13 giugno 2022 (inc. 31.2022.11).

 

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2022 dal-la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'502.85, indicando quale causa del credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta PI 1, come da sentenza TCA del 13.06.2022”.

 

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2023 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 9 maggio 2023. Entro i termini assegnati, le parti hanno ribadito i propri punti di vista mediante replica del 19 maggio e duplica del 31 maggio 2023.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 6 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal con­venuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 240.–.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2023 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 7 giugno 2023, il termine d’impu­­gnazione è scaduto sabato 17 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF). Presentato il 15 giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta – ovvero le decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali e del Tribunale cantonale delle assicurazioni – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo e che l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF, onde l’accoglimento dell’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 contesta la motivazione della decisio­ne su opposizione negando di aver violato l’obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli alla Cassa (art. 14 LAVS) giacché i salari non sono mai stati né versati, nonostante figuri il contrario nella registrazione contabile, né accreditati ai dipendenti o a loro pagati in contanti o in altra forma; sicché nemmeno i contributi erano dovuti. Egli afferma che non vi è dunque intenzione o negligenza grave da parte sua giusta l’art. 52 LAVS e dice di non capire l’insistenza dell’Istituto delle assicurazioni sociali a volerlo “taccia­re di disonesto”. Egli contesta altresì di aver tardato a inoltrare richieste e informazioni all’Istituto delle assicurazioni sociali, spiegando che il ritardo è imputabile proprio a quest’ultimo.

                                    5.   Orbene, il reclamante non contesta – a giusta ragione – che le decisioni prodotte dall’istante rappresentano un valido titolo di rigetto definitivo per l’importo posto in esecuzione. Non afferma nem-meno che le censure da lui sollevate in prima sede costituirebbero, contrariamente a quanto scritto dal primo giudice, valide eccezioni a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF. In altre parole, egli non si confronta con la decisione impugnata spiegando per quali motivi essa sareb­be errata (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Insufficientemente motivato, il reclamo è pertanto irricevibile (art. 320 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

                                    6.   Solo a scanso di equivoci, va rammentato che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termi­ne per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Censure riguardanti la situazione economica dell’escusso – come quelle invocate da RE 1 in prima sede – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c). Il giudice del rigetto non è in effetti competente per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto sulla base di tale valutazione. Delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili limitatamen­te alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; sentenze della CEF 14.2022.90 del 18 novembre 2022 consid. 6 e 14.2022.10/40 del 6 luglio 2022 consid. 6.3).

                                          D’altronde, motivi di estinzione che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione invocata qua­le titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Ne segue che tutte le critiche alle decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali contenute nel reclamo sono irricevibili. RE 1 avrebbe dovuto semmai farle valere nel ricorso al TCA o con un ricorso al Tribunale federale contro la decisione del TCA. Il compito del giudice del rigetto si limita in effetti all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF (sentenze della CEF 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 1.3.3 e 14.2021.100 del 6 dicembre 2021 consid. 1.3.4). Non può modificare una decisione definitiva. Anche volendo ritenere il reclamo sufficientemen­te motivato, comunque sia esso andrebbe quindi respinto.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'502.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).