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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.5804 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 dicembre 2022 dall’
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
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giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d’adesione del 22 settembre 2008 la RE 1 ha garantito, con effetto al 1° gennaio 2009, presso l’CO 1, la previdenza professionale dei propri collaboratori. La società affiliata ha accettato il piano per la previdenza di base, detto anche regolamento di previdenza, nonché il regolamento dei costi. La RE 1 ha fornito all’Istituto di previdenza un modulo relativo ai dati dei propri collaboratori.
B. Ricordato gli arretrati nel pagamento dei contributi, con lettera del 18 maggio 2022 l’CO 1 ha disdetto il contratto con effetto al 30 giugno 2022. In base al conteggio finale del 22 luglio 2022 lo scoperto a carico dell’assicurata ammontava a fr. 54'729.30; l’ultimo termine di pagamento era fissato al 24 agosto 2022.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 settembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 54'729.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2022 (indicando quale causa del credito i “Contributi LPP, conteggio finale del 22.07.2022 contratto 2/8/1428”) e fr. 800.– (per “Spese amministrative”).
D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 dicembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, prorogato fino al 25 gennaio 2023 con ordinanza del 20 dicembre 2022, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte di quel medesimo giorno.
E. Statuendo con decisione del 5 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 7 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 17 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto d’adesione con i relativi allegati, il regolamento di previdenza e il modulo relativo ai dati dei dipendenti sottoscritto dall’escussa, costituiscono nel loro insieme un valido riconoscimento di debito per il conteggio finale di fr. 54'729.30, oltre che per gl’interessi di mora così come richiesti e i costi amministrativi di fr. 800.– fissati al punto 4 del regolamento dei costi. In merito alla censura della convenuta secondo cui la documentazione prodotta dall’istante non sarebbe un valido titolo di rigetto “poiché non verte su una somma di denaro facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della loro sottoscrizione”, il primo giudice ha rilevato che secondo la giurisprudenza federale e cantonale il contratto d’affiliazione a un istituto di previdenza costituisce un riconoscimento di debito per i contributi dovuti all’istituto nonostante il loro ammontare dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, pre-visto legalmente, del salario coordinato, sicché il debito riconosciuto non dev’essere necessariamente quantificato nell’atto firmato dal debitore, ma è sufficiente che sia agevolmente determinabile sulla scorta degli elementi indicati al momento della sottoscrizione della convenzione d’affiliazione, in particolare che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo degli adattamenti periodici dei contributi. Al riguardo, ha evidenziato il Pretore, “la convenuta non muove alcuna critica sulle basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni”.
1.3.2 Nel reclamo la RE 1 si limita a qualificare la decisione impugnata come “completamente erronea” nella misura in cui non tiene conto delle sue osservazioni all’istanza presentate tempestivamente il 25 gennaio 2023. Rileva infatti che la sentenza menziona il “silenzio della parte convenuta” e indica che “la convenuta ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine per le osservazioni”. Chiede quindi l’annullamento della decisione e la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
1.3.3 In realtà le frasi della decisione impugnata evidenziate dalla reclamante sono ovviamente un refuso verosimilmente frutto di un infelice “copia-incolla”. In effetti, nella motivazione il Pretore ha considerato e risposto puntualmente agli argomenti sollevati dalla convenuta nelle sue osservazioni all’istanza. Egli ha perfino riportato testualmente l’argomento principale della convenuta (pag. 3, quinto paragrafo, della decisione impugnata) e ha esposto in modo chiaro il motivo per cui l’ha considerato infondato con riferimento alla giurisprudenza federale e cantonale in materia di rigetto dell’opposizione per i premi prelevati dagl’istituti di previdenza professionale a favore del personale. La reclamante ha quindi avuto modo di capire la portata della sentenza impugnata e di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita non può considerarsi leso (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenze della CEF 14.2021.52 del 17 settembre 2021 consid. 5.1 e 14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3.1/b). Del resto, la reclamante non chiede il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato, ma unicamente la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.
1.3.4 Per il resto, la reclamante omette di confrontarsi con la motivazione – puntuale – della decisione impugnata, disattendendo il proprio obbligo di motivazione (sopra consid. 1.3). Al riguardo il reclamo, privo di motivazione, si rivela irricevibile.
1.4 Per abbondanza, è privo di pregio pure l’argomento secondario sollevato nelle osservazioni all’istanza (e non ripreso nel reclamo), secondo cui il regolamento dei costi – che per inciso era determinante solo per le “Spese amministrative” (di fr. 800.–) – le sarebbe stato sconosciuto sino alla procedura di rigetto, giacché nel punto 6 del contratto d’adesione firmato dalla RE 1 (doc. C) figura espressamente che il datore di lavoro confermava di aver ricevuto in particolare il regolamento dei costi.
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 55'529.30, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).