RE 1CO 1

 

Incarto n.
14.2023.72

Lugano

26 giugno 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.335 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 2023 da

 

 

CO 1  (SO)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 17 marzo 2023 da CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante limitatamente a fr. 52'034.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° agosto 2022, ponendo a carico delle parti le spese processuali di fr. 550.– metà ciascuno;

 

preso atto dello scritto del 23 giugno 2023 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

 

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);

 

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

rilevato che per quanto riguarda le spese processuali, RE 1 ha comunicato entro il termine impartitogli la volontà di ritirare il reclamo sicché, come indicato nell’invito per anticipo del 21 giugno 2023, va esentato da tassa;

 

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 52'034.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).