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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.787 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 8 maggio 2023 dal
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Comune di __________, __________ (rappresentato dal suo Ufficio contribuzioni, __________)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 30 luglio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 luglio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'814.25 oltre agli interessi del 2.5% dal 18 marzo 2023 (indicando quale causa del credito l’“Imposta comunale per l’anno 2020”), fr. 42.05 (per “Interessi su R.A.”), fr. 50.– (per “Spese diffida”) e fr. 47.50 (per “Interessi calcolati fino al 17-03-2023”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 maggio 2023 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11 luglio 2023;
che con replica del 18 luglio 2023 l’istante ha confermato la sua domanda entro il termine fissatogli dal Giudice di pace;
che statuendo con decisione del 24 luglio 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 luglio 2023 per ottenere la possibilità di pagare a rate il dovuto;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che visto che la notifica è avvenuta al più presto a RE 1 il 25 luglio 2023, presentato il 2 agosto 2023 (data del timbro postale) il reclamo è dunque senz’altro tempestivo anche senza tenere conto delle ferie estive;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata il primo giudice ha considerato che le decisioni relative all’imposta e alla diffida, passate in giudicato, costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo ed evidenziato che il convenuto aveva lamentato difficoltà finanziarie senza però sollevare contestazioni su quelle decisioni né sul loro carattere definitivo, onde l’accoglimento dell’istanza;
che nel reclamo RE 1 ribadisce di avere difficoltà finanziarie dovute anche a problemi di salute suoi e della figlia e spiega di non poter pagare rate mensili di più di fr. 50.–, richiesta che è stata fino ad ora respinta dal Comune di __________ e che quindi ripresenta in questa sede;
che così facendo il reclamante non si confronta tuttavia con la motivazione della decisione impugnata secondo cui il Comune di __________ ha prodotto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ciò che basta per accogliere la sua istanza;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che per abbondanza censure riguardanti la situazione medica o economica dell’escusso (e dei suoi famigliari) non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2023.3 del 19 maggio 2023, pag. 3 con rinvii);
che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante: sentenze della CEF 14.2020.17 del 1° luglio 2020, consid. 2 e 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pag. 3);
che una rateazione del debito può essere ottenuta contro il volere dell’escutente solo in fase di realizzazione di eventuali beni mobili pignorati in virtù dell’art. 123 LEF (già citata 14.2023.3 pag. 3);
che la sentenza impugnata andrebbe quindi confermata anche nel merito;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, poiché tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico;
che non si assegnano indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'953.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).