__________RE 1

 

Incarto n.
14.2023.83

Lugano

29 dicembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.146 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 luglio 2023 il

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1 __________

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2023 dal Giudice di pace;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il CO 1 (qui di seguito “il Consorzio”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26.– oltre agli interessi del 4% dal 29 dicembre 2021, indicando quale causa del credito la “Fattura nr. 2021/2400 del 29.12.2021 per prestazioni __________ eseguite nel corso del 2021 su un ospite della struttura, su indicazioni del medico curante”;

 

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 luglio 2023 il Con-sorzio ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;

 

                                         che la notifica a RE 1 dell’istanza e dell’ordinanza con cui è stato fissato il termine per formulare osservazioni è avvenuta a mezzo di polizia;

 

                                         che statuendo con decisione dell’8 agosto 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico del Consorzio le spese processuali di fr. 100.– e a carico della convenuta fr. 50.– per la notifica a mezzo di polizia;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere la modifica del dispositivo n. 2 della decisione relativo all’esborso di fr. 50.–;

 

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il reclamo è tempestivo;

 

                                         che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’i­­stanza per mancanza di un titolo di rigetto provvisorio, ma ha posto l’esborso di fr. 50.– a carico di RE 1, poiché ella non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordi­­nanza del 13 luglio 2023 che fissava il termine per formulare osservazioni all’istanza, sicché si è dovuto procedere con la notifica dell’atto tramite l’ausilio della polizia il 25 luglio 2023;

 

                                         che nel reclamo RE 1 chiede in sostanza che i fr. 50.– vengano posti a carico della parte soccombente;

 

                                         che di principio le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nel caso in esame il Giudice di pace non ha indicato il motivo giuridico, risultante dagli art. 107 o 108 CPC, per cui si sarebbe giustificato di scostarsi dalla regola generale posta all’art. 106 CPC;

                                         ch’egli si è limitato a rilevare che la convenuta non aveva ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione del termine di risposta;

 

                                         che il primo giudice non cita indizi per cui si debba ritenere che la convenuta si sarebbe sottratta coscientemente alla notifica;

 

                                         che non si può dunque considerare che le spese di notifica per mezzo di polizia siano state causate dall’escussa nel senso del­l’art. 108 CPC;

 

                                         che non appariva del resto necessario interpellare la convenuta, e ancora meno rinnovare la notifica per mezzo di polizia, giacché risultava manifesta l’infondatezza dell’istanza, cui non era allegato alcun titolo di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 253 CPC a contrario);

 

                                         che il reclamo merita quindi accoglimento;

 

                                         che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va quindi riformato nel senso che le spese processuali di fr. 100.– oltre all’e­­sborso di fr. 50.– per la notifica dell’istanza alla convenuta a mez­zo di polizia sono poste a carico dell’istante;

 

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue anch’essa la soccombenza del Consorzio (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale non ha presentato osservazioni al reclamo;

 

                                         che non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1 non avendo formulato nel reclamo alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

 

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         “2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.”

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del Consorzio CO 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–__________;

–

    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).