Incarto n.
14.2023.85

Lugano

2 ottobre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.603 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 luglio 2023 dalla

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 agosto 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con istanza del 28 luglio 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 109'750.40 oltre a spese e interessi;

 

                                         che all’udienza di discussione del 16 agosto 2023 è comparsa la sola istante, che ha rilevato come la convenuta non avesse effettuato alcun versamento e ha aggiornato la sua pretesa a fr. 116'361.05;

                                         che statuendo con decisione 16 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.

 

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento;

 

                                         che la reclamante si è limitata a inoltrare “regolare reclamo, in quan­to in attesa di ricevere chiarimenti in merito all’importo dovuto alla Cas­sa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG”;

 

                                         che secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere motivato;

 

                                         che nel caso in esame la reclamante non spiega perché il Pretore aggiunto avrebbe dovuto aspettare per statuire ch’essa ricevesse chiarimenti in merito all’importo dovuto all’istante;

 

                                         che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;

 

                                         che in ogni caso le informazioni necessarie figuravano nel conteggio degli scoperti allegato all’istanza (quale doc. E) e se gliene fossero necessitate altre sarebbe spettato alla reclamante informarsi sul credito vantato dalla Cassa istante prima o al più tardi all’udien­za del 16 agosto 2023, la citazione contenendo l’avvertenza che il Pretore aggiunto avrebbe statuito sull’istanza seduta stante anche in assenza delle parti;

 

                                         che le spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 LEF);

 

                                         che stante l’esito della decisione odierna, non è necessario notificarla alla controparte, e ciò vale anche per il reclamo, sicché non si pone problema d’indennità d’inconvenienza;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–

     ;

–  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).