Incarto n.
14.2024.104

Lugano

6 dicembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio promossa con istanza 4 luglio 2024 dalla

 

 

dott. med. CO 1, __________ (__________)

 

 

contro

 

 

dott. iur. RE 1, __________

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 30 agosto 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 agosto 2024 dal Giudice di pace;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Mediante un contratto di locazione del 23 febbraio 2018, CO 1 ha concesso l’uso di un appartamento a RE 1 e quest’ultimo si è impegnato sia a consegnarle, al più tardi alla fir­ma del contratto, una cauzione di fr. 3'600.–, sia a pagarle, mensilmente e anticipatamente, una pigione di fr. 1'200.– e un acconto per le spese accessorie di fr. 150.–.

                                  B.   Con lettera dell’11 ottobre 2022, l’avv. PI 1 (allora) patrocinatore di CO 1 ha diffidato RE 1 a pagare arretrati composti delle mensilità maturate da giugno a ottobre 2022, di fr. 5'250.– (fr. 1'350.– x 5 ./. fr. 1'500.– già saldati) oltre agl’interessi di mora, e la cauzione, per complessivi fr. 8'850.–.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'699.90 oltre agl’interessi del 7% dal 1° gennaio 2024, indicando quale causa del credito gl’“Interessi di mora generati dal ritardo nel pagamento dei canoni di locazione”.

 

                                  D.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio 2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 16 luglio. Nel termine assegnatole, l’istan­te si è riconfermata nella sua posizione con replica del 7 agosto.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 23 agosto 2024, la Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 agosto 2024 per ottenerne la riforma, nel senso della reiezione dell’istanza, protestate tasse, spe­se e ripetibili di seconda sede. Nel termine assegnatole, CO 1 non ha presentato osservazioni all’impugnativa.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 26 agosto 2024, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 5 settembre. Presentato il 30 agosto 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha statuito che il Contratto di locazione e le Condizioni generali per il contratto di locazione della CATEF costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il credito d’interessi di mora del 7% sulle mensilità pagate in ritardo. Al riguardo, ha infatti spiegato 1) che alla luce della documentazione agli atti e della sua formazione giuridica RE 1 non poteva ignorare l’esistenza delle Condizioni, la sua tesi contraria configurando anzi un tentativo di eludere il proprio impegno, 2) ch’esse sono parte del contratto, anche se egli non le ha firmate, giacché “sono chiare e pertanto, non rifiutate dal convenuto, sono equiparabili a riconoscimento di debito” e 3) ch’esse riportano l’elenco delle chiavi consegnategli, ciò che ancora una volta confuta l’allegazione di non conoscerle. Ne ha dedotto ch’egli non poteva misconoscere l’articolo delle Condizioni che prevede, per l’appunto, un interesse di mora del 7%. Ha pertanto accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria sia per il capitale (consistente d’interessi) di fr. 1'699.90, sia per gl’interessi di mora (sul capitale) del 7% dal 1° gennaio 2024.

 

                                   4.   Nel reclamo, RE 1 lamenta che la Giudice di pace ha assegnato a CO 1 un termine per presentare la replica, di cui ella ha poi fatto uso, ma a lui non ne ha assegnato uno per presentare la duplica, ciò che ritiene essere un vizio procedurale grave. Ritiene però anche inopportuno l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice, sicché chiede che la Camera vi si sostituisca e statuisca sulla base anche dei documenti prodotti con l’impugnativa, seppur per la prima volta.

 

                                4.1   Va dato atto al ricorrente che la Giudice di pace è incorsa in una violazione del diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC), assegnando un termine per esprimersi una seconda volta solo all’escutente. Siccome la causa è matura per il giudizio e che il reclamante chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) (tra tante: sentenza della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023, consid. 4).

 

                                4.2   La richiesta del reclamante di tenere conto dei documenti da lui prodotti con l’impugnativa si scontra, per quanto attiene alla conferma di pagamento del 28 agosto 2024 (doc. F), che non figura già agli atti di prima sede, con l’art. 326 cpv. 1 CPC (sopra consid. 1.2). Se egli avesse voluto che tale nuovo mezzo di prova fosse considerato, avrebbe dovuto chiedere l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice perché gl’impartisse un termine per l’inoltro di un’eventuale duplica. Ad ogni modo, il documento in questione risulta senza rilievo ai fini del giudizio odierno (sotto consid. 6.1).

 

                                   5.   In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

 

                                5.1   Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per le spese accessorie debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuil­-let [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a CO; sentenze della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024, consid. 5.1, 14.2022.109 del 3 marzo 2023, consid. 5, e 14.2021.96 del 3 gennaio 2022 consid. 6; Veuillet, op. cit., n. 162 ad art. 82).

 

                             5.1.1   Per motivi di praticabilità è ammesso che il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, anche se non prevede esplicitamente la cor­responsione d’interessi in caso di mora del debitore, giustifica, perlomeno per i crediti di diritto privato, l’estensione del rigetto del­l’opposizione agl’interessi di mora relativi al credito riconosciuto, calcolati per difetto al saggio del 5% dell’art. 104 cpv. 2 CO, purché l’escutente produca l’interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o dimostri che un termine fisso di adempimento è stato convenuto giusta l’art. 102 cpv. 2 CO. La regolamentazione degli art. 102 e segg. CO è tuttavia di natura dispositiva (sentenza della CEF 14.2022.129 del 31 marzo 2023, consid. 5.2 e i riferimenti; cfr. pure per il rigetto definitivo: DTF 148 III 225 consid. 4.2.4).

 

                             5.1.2   Nella fattispecie, è manifesto, come pure incontestato, che il Contratto di locazione (doc. B, pag. 1) costituisce un valido titolo di ri­getto provvisorio dell’opposizione per le pigioni e gli acconti per le spese accessorie (sopra consid. 5.1), e pertanto anche per gl’interessi di mora (sopra consid. 5.1.1), da computare in caso di ritardato pagamento dal primo giorno del mese cui si riferiscono, come esplicitamente indicato nel contratto (doc. B, pag. 2, punto 4.1 e sotto consid. 5.2.3), senza esigere una preventiva interpellazione. Le parti, però, non concordano sul saggio d’interesse (al riguardo v. sotto consid. 5.2.2).

 

                                5.2   RE 1 rileva che le Condizioni generali per il contratto di loca-zione sono “copie ottenute pagina per pagina (non […] il documento intero)”, anziché l’originale, sicché “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali”. Secondo lui, poi, un documento prodotto in copia non ha le caratteristiche necessarie per costituire un riconoscimento di debito ai sensi della LEF. D’altronde, egli osserva, il contratto è stato firmato solo sulla prima pagina, e non su quelle successive, in particolare su quelle in cui è previsto un saggio d’interessi del 7% e spese di diffida di fr. 20.–, di modo che a suo dire difetta un titolo per gl’interessi maggiorati e le spese di diffida. Il reclamante addu­ce per finire che al momento della sottoscrizione del contratto lo stesso era formato solo della prima pagina. Chiede pertanto di riformare la decisione impugnata, nel senso di respingere l’istanza.

                             5.2.1   In linea di massima, nella procedura civile i documenti possono es­sere prodotti in copia. Solo in caso di dubbio sull’autenticità del titolo (originale o copia) o sulla conformità della copia all'originale il giudice o la controparte possono esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i titoli di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_439/2023 del 23 novembre 2023, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019, consid. 5.4 e i rinvii).

 

                             5.2.2   Nella fattispecie non è contestato che le Condizioni generali per il contratto di locazione (doc. B, pag. 2-4), come anche il contratto stesso, sono fotocopie. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, ciò non priva in sé quei documenti della qualità di riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5.2.1). Il reclamante non ha infatti addotto fatti plausibili di natura tale da far sorgere dubbi sulla conformità delle copie all’originale. Che “chiunque ne avesse l’interesse avrebbe (o ha) potuto sostituire le pagine con quelle a lei più congeniali” non basta a far sorgere dubbi, perché potenziali sostituzioni di pagine sono in astratto sempre pos­sibili in ogni documento (anche in quelli prodotti dal reclamante), determinante è se vi sono indizi di sostituzioni effettive. L’argomentazione del reclamante è d’altronde contraddittoria, poiché se, come allega, il contratto era formato di una sola pagina, non è ipotizzabile la sostituzione di pagine inesistenti. Del resto, l’allegazione in questione è manifestamente abusiva, perché sulla prima pagi­na, ch’egli non contesta di aver firmato, il punto 7 indica che le “condizioni generali per il contratto di locazione CATEF (C.G.) sottoscritte unitamente al presente contratto sono parte integrante dello stesso”.

 

                                         È parimenti temerario sostenere che le condizioni generali non sono parte integrante del contratto perché non sono state sottoscritte dal conduttore. Di tutta evidenza, nell’apporre la sua firma sulla prima pagina immediatamente sotto il punto 7 il reclamante ha sottoscritto sia il contratto sia le condizioni generali che ne sono parte integrante. Ciò vale anche per il punto 4.1 sulla prima pagina delle condizioni generali, relativo al tasso d’interesse del 7% e alla spesa di diffida di fr. 20.–. Il reclamante non ha né addotto né indicato ragioni per pensare che la versione agli atti sia diversa da quella originale della CATEF, che avrebbe potuto agevolmente pro­curarsi e produrre. Il primo giudice non aveva dunque alcun motivo di dubitare dell’autenticità del contratto e delle condizioni generali e, comunque sia, RE 1 non gli ha chiesto di esigere da CO 1 la produzione dell’originale. Strumentale, la censura non merita ascolto.

                             5.2.3   Ciò posto, le condizioni generali, cui il contratto sottoscritto dal reclamante rinvia, costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione per gl’interessi di mora del 7% annuo dovuti per le pigioni e gli acconti per le spese accessorie pervenuti al locatore dopo il primo giorno del mese cui si riferiscono (doc. B, pag. 2, punto 4.1), ricordato che le parti possono derogare al tasso legale del 5% (sopra consid. 5.1.1) e che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione che, come nella fattispecie, il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). RE 1 ammette d’altronde implicitamente di non aver sempre pagato puntualmente il dovuto, tanto che argomenta di aver saldato ogni “arretrato” (sotto consid. 6). Sul punto, la decisione impugnata resiste alla critica, ancorché per motivi parzialmente diversi da quelli addotti dalla Giudice di pace.

 

                                5.3   RE 1 afferma che il credito posto in esecuzione “non rispecchia i criteri di liquidità ed esigibilità previsti dalla LEF in quanto frutto di un calcolo eseguito da persona che non ha i requisiti di competen­za per un calcolo di matematica finanziaria […]. Non è dato di sapere su quali pigioni decorrono gli interessi e a partire da quando”.

 

                             5.3.1   Che il calcolo degl’interessi pretesi sia stato eseguito “da persona che non ha i requisiti di competenza per un calcolo di matematica finanziaria” è una critica che lascia il tempo che trova: ciò che con­ta è che il calcolo sia oggettivamente comprensibile e corretto, la formazione di chi lo ha eseguito essendo invece irrilevante, specie per operazioni semplici come il computo d’interessi non composti.

 

                             5.3.2   D’altronde, contrariamente a quanto sostiene RE 1, il calco­lo degl’interessi esposto nella tabella prodotta dall’istante (doc. C) è oggettivamente comprensibile. Essa è infatti composta di cinque colonne, la prima delle quali, pur priva di titolo, indica all’evidenza le singole mensilità in mese e anno, mentre le altre sono rubricate “valuta”, “pagamento”, “gg. ritardo” e “interessi”. È dunque chiaro che le colonne vanno lette come segue: la mensilità di un certo anno (1a colonna; per esempio alla settima riga “09.18”, cioè la mensilità del settembre 2018) è giunta alla locatrice alla data indicata nella 2a colonna (“24.09.18” nell’esempio) per l’importo menzionato nel­la 3a colonna (“fr. 1'350”) con un ritardo quantificato nella 4a colon­na (“23” giorni rispetto al primo del mese di settembre 2018), maturando l’interesse di mora specificato nella 5a colonna (fr. “5.95”). In fondo alla tabella (pag. 2), sotto la quinta colonna, il documento riporta la somma degl’interessi di mora dovuti per le mensilità dal marzo 2018 al dicembre 2023 (fr. “1'699.89”), pari alla somma posta in esecuzione. Il reclamante disponeva pertanto di tutti i dati per capirne la composizione e contestare se del caso, come gl’incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), le somme, date e imputazioni risultanti dalla tabella. Si è limitato a sostenere di aver pagato “ogni arretrato” (sotto consid. 6.1). Per il resto, la correttezza dei dati del calcolo degl’interessi va considerata appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Anche su questo punto, il reclamo è infondato.

 

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ec­cezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

 

                                6.1   Nel caso in esame RE 1 sostiene che “ogni arretrato è stato pagato” entro i termini, come si evincerebbe dalla lettera di diffida dell’avv. PI 1 dell’11 ottobre 2022 e dalla relativa conferma di pagamento del 20 marzo 2023. A prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (sopra consid. 4.2), il documento in questione risulta senza rilievo ai fini del giudizio odierno, poiché il pagamento di fr. 9'569.– in esso accertato è stato debitamente contabilizzato dall’istante (doc. C, registrazioni del 20 marzo 2023 di 7 mensilità di fr. 1'350.– + fr. 119.–) e l’avv. PI 1, nel suo scritto del 10 febbraio 2023 (doc. E), ha precisato che oltre ai fr. 9'569.– erano ancora dovuti gl’interessi di mora del 7% “a decorrere dai rispettivi inizi del mese”. Il reclamante non può pertanto seriamente sostenere di aver estinto anche gl’interessi di mora con il versamento dei fr. 9'569.– e ad ogni modo non riesce a rendere la sua allegazione verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

                                6.2   Volendosi riferire, per mera abbondanza, giacché RE 1 non vi si è più riferito nel reclamo, all’altra conferma di pagamento (doc. 3) da lui citata nelle osservazioni di prima sede, intanto ne risulta il versamento di soli fr. 5'250.–, ovvero soltanto di una parte del capitale indicato nella nota lettera (doc. 2) – quello delle mensilità, l’altra parte del capitale, di fr. 3'600.–, riferendosi a quello della cauzione –, ma, soprattutto, quel documento non rende verosimile il pagamento degl’interessi di mora oggetto dell’esecuzione. La censura è priva di pregio.

 

                                6.3   Il reclamante non solleva altre eccezioni. L’estensione del rigetto dell’opposizione agl’interessi di mora del 7% maturati sulla pretesa che già verte su interessi moratori lede tuttavia manifestamente il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO). Si tratta inve­ro di una norma considerata oggi dispositiva (DTF 131 III 12 con­sid. 9.3; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 7 ad art. 105 CO), sicché non può (più) ritenersi di ordine pubblico (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suis­se, 2a ed., 1997, pag. 693, citato da Thévenoz, op. cit. loc. cit.) né quindi da rilevare d’ufficio (contra: sentenza del Tribunale federale 5A_955/2021 dell’11 maggio 2022 consid. 3.2; Veuillet, op. cit., n. 171 ad art. 82). Si giustifica nondimeno un intervento d’ufficio della Camera, perché la decisione impugnata è viziata da una carenza da considerare manifesta (cfr. sopra consid. 1.2), ricorda­to che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC) e che l’art. 105 cpv. 3 CO vieta l’anatocismo, fatta salva un’eventuale novazione del debito d’interessi già scaduti, la quale non può però essere presunta (art. 116 cpv. 1 CO) e nella fattispecie non risulta dai documenti prodotti dall’istante (nel risultato, tra tante: sentenza della CEF 14.2023.131 dell’8 marzo 2024 consid. 6.1).

 

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, poiché l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo e la riforma alquanto parziale della decisione impugnata non giustifica l’assegnazione di un’indennità al reclamante, da un canto perché verte su un importo infimo, e dall’altro poiché si fonda su un intervento d’ufficio della Camera (sopra consid. 6.3).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'699.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria per fr. 1'699.89 (senza interessi di mora).

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr.250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  dott. iur. RE 1, __________, __________;

–  dr. med. CO 1, __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).