Incarto n.
14.2024.10

Lugano

19 agosto 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 marzo 2023 da

 

 

CO 1, IT – __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1, __________

(patrocinata dall’avv. RA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 gennaio 2024 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con un contratto del 5 dicembre 2019, CO 1 si è impegnato a lavorare per la RE 1 ed essa si è obbligata a corrispondergli, tra l’altro, un salario mensile lordo di fr. 9'000.– versato tredici volte all’anno, aumentato a fr. 9'500.– mensili dal 1° luglio 2020. Egli si è inoltre impegnato a non fare concorrenza alla società dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

 

                                         Con un “Allegato” dello stesso giorno, il lavoratore si è impegnato a non fare concorrenza alla datrice di lavoro per un periodo di due anni dalla cessazione, per qualsivoglia causa, del rapporto di lavoro e, per questo motivo, la società si è obbligata a versargli un corrispettivo mensile pari al “30% di 1/12 della ultima sua retribuzio­ne annua lorda (quella fissa di base)”, per lo stesso periodo di due anni.

 

                                  B.   Il 4 ottobre 2022, CO 1 ha scritto alla RE 1 per ottenere rassicurazioni sul fatto che il corrispettivo convenuto nel patto di non concorrenza gli sarebbe stato versato nei modi e nei termini concordati, contrariamente a quanto comunicatogli dalla direttrice dell’ufficio del personale al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha precisato che l’impiego da lui assunto dal 1° ottobre presso la PI 2 non rientrava nei settori oggetto del patto. Il 18 ottobre 2022, la società gli ha risposto che a suo giudizio non sussistevano i presupposti per il versamento del corrispettivo.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 9'833.85, pari a tre mensilità di fr. 3'277.95 relative a ottobre, novembre e dicembre 2022, oltre agl’interessi del 5%, rispettivamente, dal 1° novembre 2022, dal 1° dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023, indicando quale causa del credito l’“Accordo di divieto di concorrenza di data 5.12.2019”.

 

                                  D.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 marzo 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 aprile 2023. Con replica e duplica spontanee del 28 aprile e del 4 maggio 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 9 gennaio 2024, il Pretore ha integralmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’i­­stante.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2024 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, con addebito alla controparte delle spese processuali e di ripetibili “per almeno CHF 800.–”, protestate “congrue” tasse, spese e ripetibili. Il 22 gennaio 2024 il presidente della Camera ha respinto la do-manda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nel frattempo, nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2024 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, a sua volta protestate tasse, spese e ripetibili. Mediante replica del 1° marzo 2024 e duplica spontanee dell’11 marzo 2024 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti richieste.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 10 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 20 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordi-nario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che l’Al­­legato costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per le tre mensilità poste in esecuzione. Ha poi respinto, in particolare, l’eccezione della RE 1, secondo cui il patto di non concorrenza è nullo. Ha infatti spiegato che l’assen­­za della firma di CO 1 non rende nullo l’Allegato, giacché vi figura quella della debitrice. Ha respinto anche l’obiezione della convenuta, secondo cui il corrispettivo è inesigibile perché non so­no date le quattro condizioni, cui esso, a suo giudizio, è subordinato, ovvero 1) la risoluzione del rapporto di lavoro, 2) l’esistenza di un danno economico in capo all’istante, 3) l’ottemperanza, da parte di quest’ultimo, del divieto di svolgere un lavoro in concorrenza con l’attività della convenuta e 4) il tempestivo preavviso del­l’istante circa l’inizio del nuovo lavoro. Ha pertanto accolto l’istan­za e rigettato integralmente l’opposizione.

 

                                   4.   Nel reclamo (ad 2.2/, pagg. 5 e 6) la RE 1, oltre a ribadire la nullità formale del patto di non concorrenza (censura che per motivi di esposizione verrà esaminata successivamente al considerando 5), sostiene che l’Allegato subordini l’esigibilità del corrispettivo a “innumerevoli condizioni particolari che richiedono l’in­­terpretazione dell’accordo stesso”. Al riguardo rimprovera il Pretore non solo per aver omesso di prendere “in considerazione la censura nel suo insieme”, ma anche per aver compiuto “un’analisi circostanziata del contenuto di merito […] fornendo anche la propria interpretazione del testo”: ritiene infatti che l’esame delle predette condizioni richieda un approfondimento, che spetta però al giudice del merito e non a quello del rigetto dell’opposizione.

 

                                4.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con-dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta o la firma elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020, consid. 5, e 14.2017.228 del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b).

 

                             4.1.1   Il patto di non concorrenza (cfr. art. 340 e segg. CO) è una clausola accessoria di un contratto di lavoro individuale con cui il lavoratore s’impegna a non esercitare una determinata attività per un determinato periodo di tempo dopo la scadenza del contratto. Quando è legato al pagamento di un’indennità (Karenzentschädigung), il patto assume la forma di un contratto bilaterale in cui il pagamento dell’indennità è il corrispettivo dell’astensione del lavoratore dalla concorrenza (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.2.1 e i rinvii; Veuillet/Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 182a ad art. 82 LEF).

 

                             4.1.2   Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente, incombe a quest’ul­­timo, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto corret­tamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio del­l’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella 14.2023.134 del 26 aprile 2024 consid. 5; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente all’eccezione d’inadempimen­to; DTF 149 III 310 consid. 5.2.2, implicitamente per i difetti che ricadono sotto l’art. 82 CO). Spetta al convenuto rendere verosimile che le prestazioni per cui invoca l’eccezione dell’art. 82 CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la pretesa posta in esecuzione (citata 14.2023.134, consid. 5 i.f. e i rinvii).

 

                                4.2   Nella fattispecie, il patto di non concorrenza contenuto nel contrat­to di lavoro (doc. C) e nel relativo Allegato (doc. E) costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla RE 1 per la somma di denaro determinata – “30% di 1/12 della ultima sua retribuzione annua lorda” (doc. E, ad 4, pag. 6) – che la datrice di lavoro si è impegnata, sottoscrivendo il contratto e l’allegato, a versare all’ex dipendente quale corrispettivo per l’osservanza del divieto di concorrenza, soltanto se egli ha dimostrato di aver adempiuto i propri obblighi corrispettivi nella misura in cui gli stessi sono stati contestati dall’escussa in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibili e tempestivo (sopra consid. 4.1.1 e 4.1.2).

 

                                4.3   La reclamante è malvenuta a rimproverare al primo giudice di aver esaminato in modo circostanziato le censure da lei presentate in prima sede, salvo sottintendere che le stesse erano prive di rilievo o manifestamente insostenibili. Ad ogni modo non è dato di capire come l’esame della sua argomentazione “nel suo insieme” dovreb­be giungere a un risultato diverso da quello delle singole censure, tutte respinte dal Pretore.

 

                             4.3.1   Essa misconosce inoltre che al giudice non è vietato interpretare il documento prodotto dall’istante come titolo di rigetto dell’oppo­­sizione – anzi è tenuto a farlo onde stabilire se adempie ai requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF –, ma l’interpretazione, secondo il principio dell’affidamento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giu­dice del rigetto (sentenze del Tribunale federale 5A_380/2021 del 14 settembre 2022, consid. 4.3, e 5A_1015/2020 del 30 agosto 2021, consid. 3.2.3). Soltanto in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta e spetterà allora, semmai, al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2023.21 del 4 agosto 2023 consid. 5 e 14.2020.175 del 2 aprile 2021 consid. 4.2.1). Nella fattispecie, il Pretore doveva pertanto verificare, in base a un’interpre­tazione oggettiva del patto di non concorrenza fondata sul titolo stesso, se le contestazioni formulate dalla convenuta in modo processualmente corretto erano idonee a considerare che i documenti prodotti dall’istante erano insufficienti a rigettare l’opposizione, spe­cie se sussistevano dubbi sull’osservanza da parte del lavoratore del suo obbligo di non concorrenza.

 

                             4.3.2   Che il corrispettivo sia vincolato a “innumerevoli” condizioni non impedisce in sé il rigetto dell’opposizione, che va concesso se il convenuto non ne ha contestato l’adempimento regolarmente allegato dall’istante (per l’eccezione dell’art. 82 CO: sopra consid. 4.1.2; in generale: sentenza della CEF 14.2023.112 del 30 aprile 2024 consid. 5.3.3.1 con un rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 36 e 79 ad art. 82 LEF; v. pure: Veuillet/abbet, op. cit., n. 65 ad art. 82), se l’istante ha dimostrato che la condizione è realizzata o è diventata senza oggetto, in linea di massima con documenti, oppure se ciò è notorio o riconosciuto senza riserve dal convenuto (sentenza del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4).

                                4.4   Nel dettaglio, la reclamante lamenta anzitutto l’assenza di prova della risoluzione del rapporto di lavoro quale condizione essenzia­le dell’esigibilità del corrispettivo posto in esecuzione. Al riguardo il primo giudice ha rilevato che la RE 1 si era limitata a contestare la mancata produzione della lettera di dimissioni di CO 1, senza però contestare il fatto ch’egli aves­se disdetto il contratto per la fine di settembre 2022 e iniziato un nuovo lavoro dal 1° ottobre successivo, circostanza peraltro resa verosimile dalla produzione della lettera del 4 ottobre 2022. Ne ha concluso che la risoluzione del rapporto di lavoro è effettivamente avvenuta (decisione impugnata, pag. 5).

 

                             4.4.1   La RE 1 ribadisce che CO 1 non ha reso verosimile l’effettiva data di risoluzione del rapporto di lavoro, giacché egli non ha prodotto la lettera di dimissioni e, dunque, agli atti figurano soltanto documenti “generici e vaghi”, che sono “una mera allegazione di parte” e non forniscono “riscontri documentali oggettivi e inconfutabili” (reclamo, ad 2.2/a, pag. 6).

 

                             4.4.2   Così facendo, la RE 1 non si confronta però con la motivazione del magistrato o, meglio, non spende una parola sull’accertamento del Pretore circa la mancata contestazione del­la disdetta per la fine di settembre 2022 e l’inizio del nuovo lavoro dal 1° ottobre, da cui ha concluso che il rapporto di lavoro era ef­fettivamente terminato. In merito, il reclamo è dunque irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

 

                             4.4.3   Ad ogni modo, la censura della RE 1 rasenta la temerarietà. Nelle osservazioni all’istanza (ad C/6, pag. 5) essa ha infatti ammesso di aver ricevuto la lettera del 4 ottobre 2022 (doc. H) e non fa valere per avventura di aver contestato la risoluzione del rapporto di lavoro, che secondo tale documento si è verificata al più tardi a fine settembre 2022. Anzi ha riferito essa stes­sa della partenza di CO 1 (ad D, pag. 6) e dell’assunzione di una nuova sfida professionale (ad E, pag. 7). Fosse anche ricevibile, il reclamo andrebbe dunque respinto su questo punto.

 

                                4.5   La reclamante ribadisce d’altronde che l’esigibilità del corrispettivo è vincolato all’esistenza di un danno economico subito da CO 1 nel rispettare il patto di non concorrenza. Al riguardo il Pretore ha rilevato, in particolare, che l’Allegato “è chiaro e non fa dipendere l’esigibilità del corrispettivo dalla sussistenza di un danno” (decisione impugnata, pag. 5).

 

                             4.5.1   Nel reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver negato il presupposto del danno economico interpretando a torto “il tenore della clausola” e applicando in modo errato il diritto. Citando Francesco Trezzini (Commentario pratico al contratto di lavoro, Vol. II, 2021, n. 2 ad art. 340 CO), essa scrive che il corrispettivo serve “a prevenire un illecito ostacolo alla carriera professionale del lavoratore”, ostacolo che però nel caso concreto non si è verificato, giacché l’istante ha disdetto il contratto perché aveva trovato una posizione lavorativa migliore e, dunque, non aveva sof­ferto alcun danno (reclamo, ad 2.2/b, pagg. 6 e 7).

 

                             4.5.2   Ancora una volta, la motivazione della reclamante si avvera insufficiente, poiché non indica quale clausola del patto vincolerebbe il corrispettivo all’esistenza di un danno economico effettivamente subito dal lavoratore. Già si è detto (sopra consid. 4.3.1) che il primo giudice era legittimato, anzi tenuto, a interpretare il patto secondo il principio dell’affidamento verificando nello specifico, in base al patto stesso, se il corrispettivo è subordinato all’allegata condizione del danno economico. Il Pretore ha risposto al quesito in mo­do negativo. Spettava alla reclamante dimostrare che l’accertamento è manifestamente errato e/o la deduzione giuridica erronea (sopra consid. 1.2). Opporre la propria interpretazione è insufficiente, anche perché la reclamante si fonda su elementi estranei al patto. Pure questa censura è irricevibile.

 

                             4.5.3   Per abbondanza, il corrispettivo è dovuto in cambio dell’obbligo del lavoratore di astenersi dallo svolgere lavori in concorrenza con l’attività del datore di lavoro e non dall’esercitare qualsiasi lavoro. Che CO 1 abbia trovato un altro lavoro, che la stessa reclamante ammette non entrare in concorrenza con la propria attività (sotto consid. 4.6), è dunque irrilevante per l’esigibilità del corrispettivo. Anche nel merito il reclamo resisterebbe alla critica.

 

                                4.6   Pur ammettendo che la PI 2 non le fa “concorrenza diret­ta”, nel reclamo (ad 2.2/c, pag. 7) la RE 1 pre­cisa che, in conseguenza di ciò, non si è verificata la condizione posta al punto 2 dell’Allegato, di modo che il corrispettivo non è esigibile, “giacché soggetto ad interpretazione”.

 

                             4.6.1   Il fatto che, a detta della reclamante, il corrispettivo sia “soggetto ad interpretazione” non è un ostacolo al rigetto dell’opposizione, siccome il giudice è legittimato e tenuto a interpretare il titolo, pur nei limiti già citati (sopra consid. 4.3.1). L’istanza va respinta solo se è perlomeno dubbio che una condizione cui è subordinato l’obbligo riconosciuto dal convenuto non sia soddisfatta.

 

                             4.6.2   Nel caso in esame il punto n. 2 dell’Allegato precisa il punto n. 1, nel senso che CO 1 non deve accettare lavori per conto d’imprese “in concorrenza diretta” con la RE 1 e operanti nell’UE o in Svizzera. Ora, la reclamante non contesta, anzi ribadisce, che la PI 2 non le fa “concorrenza diretta”. La censura è pertanto manifestamente infondata.

 

                                4.7   In merito alla censura per cui CO 1 non avrebbe informa­to la RE 1 dell’inizio del nuovo lavoro presso la PI 2 con il preavviso di almeno quindici giorni previsto dal punto 7 del patto, il Pretore ha rilevato che, giusta il punto 4, il diritto al corrispettivo dipende, verosimilmente, dal rispetto dei soli obblighi previsti ai punti da 1 a 3 (dagli “obblighi che precedono”), sicché la violazione del punto 7 è irrilevante (decisione impugnata, pag. 6).

 

                             4.7.1   La reclamante ripete che il magistrato, scorrettamente, ha “fornito un’interpretazione del testo della clausola [cioè il punto 7] e dell’intero accordo, dando la sua interpretazione e formulando dunque chiari apprezzamenti di merito ed eccedendo la sua facoltà di esame”. Rileva poi che, in base al punto 5, CO 1 è tenuto a restituire l’intero corrispettivo ricevuto se non adempie uno qualunque degli obblighi previsti dal patto di non concorrenza. A suo parere l’ine­­sigibilità del corrispettivo per violazione del punto 7 non va giudicata tanto in base al punto 4, bensì in base al punto 5, che abbraccia l’inadempimento, per l’appunto, di qualsiasi obbligo previsto dall’Allegato. Ora, siccome il resistente le ha comunicato l’im­­piego presso la PI 2 soltanto con la lettera del 4 ottobre 2022, tre giorni dopo il suo inizio (il 1° ottobre), ha violato il punto 7, onde l’applicazione del punto 5 (reclamo, ad 2.2/d, pag. 7 e 8).

 

                             4.7.2   Ancora una volta il giudice ha legittimamente interpretato il patto (sopra consid. 4.3.1) per determinare se la violazione del punto 7 ostava all’esigibilità del corrispettivo pattuito al punto 4 e ha con­cluso che non fosse il caso, dal momento che il punto 4 si riferisce solo agli “obblighi che precedono”, ossia a quelli menzionati ai punti da 1 a 3. Tale motivazione è ineccepibile. La reclamante non di­mostra del resto che l’accertamento del primo giudice sia manife­stamente errato né quindi che la deduzione giuridica sia erronea. Essa si limita ad allegare che la violazione del punto 7 costituisce un inadempimento giusta il punto 5, il quale ha per conseguenza che CO 1 è “tenuto alla restituzione dell’intero corrispettivo percepito in forza della clausola sub 4”. La menzione del punto 5 è però un’allegazione di fatto nuova, non formulata in prima sede, in cui la convenuta ha sì denunciato una violazione del punto 7, ma senza specificare che, di conseguenza, trovava applicazione il punto 5 (cfr. osservazioni di prima sede, ad C/6, pagg. 5 e 6). Ora, sono inammissibili in sede di reclamo i fatti non allegati in prima sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2) anche se sono contenuti o deducibili da documenti versati agli atti cui la parte che se ne prevale non ha rinviato espressamente, ove non possano essere appurati agevolmente senza margine d’interpreta­­zione (DTF 144 III 522 consid. 5.1 e 5.3.2; sentenze della CEF 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 6.2.1 e 14.2020.102 del 15 febbraio 2021 consid. 9, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44c). Nella fattispecie, l’incombenza di cui al punto 7 ha chiaramente un carattere accessorio rispetto all’obbligo principale di non concor­renza, sicché il Pretore non doveva, senza una corrispondente al­legazione della convenuta, ritenere che la sua inosservanza facesse decadere il diritto dell’istante al corrispettivo pattuito al pun­to 4, il quale non menziona né il punto 7 né il punto 5. Incombeva infatti alla convenuta rendere verosimile che l’incombenza stabilita al punto 7 si trova in un rapporto di reciprocità con la pretesa posta in esecuzione (sopra consid. 4.1.2). Non potendosi tenere conto delle nuove allegazioni fondate sul punto 5, la critica alla decisione impugnata si conferma infondata.

 

                                   5.   La RE 1 ripropone d’altronde l’eccezione di nul­lità formale del patto di non concorrenza (reclamo, ad 2.1, pagg. 4 e 5), osservando, da un lato, che il patto è un contratto sinallagmatico, in cui il lavoratore s’impegna a non fare concorrenza all’ex datrice di lavoro e in cambio quest’ultima si obbliga a pagargli un corrispettivo, e dall’altro, che la validità del patto è subordinata al­l’esigenza della forma scritta (art. 340 CO) e pertanto all’apposi­zione della firma di ciascun contraente (art. 13 CO). Orbene – rileva la reclamante – sull’Allegato manca la firma di CO 1. Ne deduce che in concreto il patto di non concorrenza è invalido per vizio di forma (art. 340 cum 13 CO), specie perché il patto indica a chiare lettere di essere stato “liberamente sottoscritto dopo attento esame dai contraenti” e non rispetta la forma voluta dalle parti per il contratto di lavoro, sicché non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

 

                                         Nelle osservazioni, CO 1 ribatte che il contratto di lavoro e l’Allegato costituiscono in realtà un unico “strumento contrattua­le”, giacché sono stati stipulati lo stesso giorno e il secondo è dichiaratamente, per l’appunto, un allegato del primo. Constatato che il contratto di lavoro reca anche la sua firma, e ricordato che un riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di elementi, a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, sostiene che la mancanza della stessa sul patto di non concorrenza perde qualsiasi rilevanza. Ad ogni modo, il resistente asserisce che la reclamante ha confuso due piani giuridici, che vanno invece trattati separatamente: la validità del riconoscimento di debito “ai sensi del diritto esecutivo”, la quale presuppone la sottoscrizione, da parte del debitore, di un documento che indica una prestazione esigibile e determinata o facilmente determinabile, e la validità del contratto sinallagmatico sottostante “ai sensi del di­ritto civile”. Ne consegue a suo parere che il vizio rilevato “alberga in tutt’altro ambito rispetto a quello che qui ci occupa e pertanto va respinto”. Da ultimo, il resistente nota che la reclamante non ha eccepito l’invalidità dell’Allegato prima della procedura di rigetto dell’opposizione, generando così nei suoi confronti il legittimo affidamento nel fatto che il patto di non concorrenza fosse valido, tant’è ch’egli lo ha regolarmente adempiuto. Ritiene dunque che il comportamento della RE 1 costituisca un manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che, come tale, non va tutelato. Chiede pertanto di respingere il reclamo (osservazioni, ad 1.1, pag. 3 e 4).

 

                                5.1   Il resistente misconosce invero che l’art. 82 cpv. 2 LEF consente all’escusso di far valere tutte le eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, in particolare quelle previste dal diritto civile, come la nullità del riconoscimento (sotto consid. 5.2.1).

 

                                5.2   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ec­­cezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 8).

 

                             5.2.1   Quali mezzi di difesa l’escusso può allegare tutte le eccezioni e obiezioni che infirmano il titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2 LEF; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2; 142 III 723 consid. 4.1), in particolare un vizio di forma che colpisce il proprio obbligo (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 4.2/b/aa: mancanza dell’atto pubblico o del consenso del coniuge nel contratto di fideiussione [art. 493 e 494 CO]).

 

                             5.2.2   Nel caso di specie, l’art. 7 del contratto di lavoro (doc. C) rinvia a un “accordo separato allegato”, che precisa esserne “parte integran­te (del contratto). D’altronde, nell’incipit del patto di non concorrenza in questione – denominato significativamente “Allegato al­l’art. 7 del Contratto di lavoro” – si ripete che il patto è parte integrante del contratto di lavoro. Entrambi i documenti recano la data del 5 dicembre 2019. Visti i reciproci rinvii, nonché la corrispondenza, testuale e cronologica, tra il contratto di lavoro e l’Allegato, la tesi secondo cui il resistente, firmando il primo, ha approvato anche il secondo, che ne è parte integrante, è dunque (perlome­no) più verosimile della tesi della reclamante, secondo cui i due atti sono indipendenti e il secondo è invalido per vizio di forma.

 

                                         Parte della dottrina ammette del resto che la forma scritta è rispettata se il lavoratore firma il contratto di lavoro che rinvia a condizioni generali, regolamenti o altri accordi che contengono il patto di non concorrenza (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 2a ad art. 340 CO), perlomeno se la sua attenzione è stata esplicitamente richiamata sull’esi­stenza di una clausola di divieto di concorrenza nel documento in questione (Dietschy-Martenet in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 5 ad art. 340 CO), ciò che ovviamente è il caso nella fattispecie (v. il testo dell’art. 7 del contratto di lavoro). La firma di CO 1 sul contratto di lavoro vale quindi anche come sottoscrizione dell’Allegato pur “dopo attento esame dai contraenti”. Infondata, pure quest’ultima censura va respinta e con essa anche integralmente il reclamo, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'833.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  avv. RA 1, __________, __________,

    __________;

–  avv. PA 1, __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).