Incarto n.
14.2024.11

Lugano

1 luglio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.3124 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 giugno 2023 da

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

CO 1

(rappr. dall’RA 1 __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 gennaio 2024 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   CO 1 ha lavorato come venditore presso l’PI 1 (ora in liquidazione), di cui RE 1 è amministratore unico. Con decisione del 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato l’PI 1 a rifondere all’ex dipendente salari arretrati di fr. 6'085.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 e ripetibili parziali di fr. 950.–.

 

                                  B.   In base alla decisione appena citata, con sentenza del 1° dicembre 2022 (inc. SO.2022.1684) il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’PI 1 all’esecu­zione (n. __________) avviata nei suoi confronti da CO 1 per fr. 7'035.–, oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre 2017 su fr. 6'085.– e dal 16 marzo 2022 su fr. 950.–.

 

                                  C.   Con sentenza del 23 maggio 2023 (inc. 14.2022.160) la scrivente Camera ha respinto il reclamo presentato dall’PI 1 contro la decisione appena menzionata. In particolare ha confermato la reiezione dell’eccezione di compensazione con una sua pretesa di fr. 7'353.– basata su un bollettino di dicembre 2018 firmato da CO 1, che recitava: “Condizioni generali dei be­ni dati in consegna presso __________ negozio di giocattoli e abbigliamento per bambini, __________. Le merci da noi consegnate rimangono di nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto. Consegne in difetto o erroneo, nonché eventuali difetti, possono essere contestati solo entro otto giorni dalla consegna”.

 

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2023 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'353.– oltre agli interessi del 5% dall’11 aprile 2022, indicando quale causa del credito: “Il credito riguarda principalmente la consegna di abbigliamento e giocattoli, oltre a diverse somme in contanti che sono state messe a disposizione e consegnate nel periodo compreso tra gennaio 2018 e dicembre 2018”.

 

                                  E.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (in realtà provvisorio) alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 21 luglio 2023. Con replica spontanea del 29 luglio 2023 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 9 gennaio 2024, il Pretore ha respin­to l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore del convenuto.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 20 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricor­so, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

 

                             1.3.1   Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante sosteneva che il suo ex dipendente avesse beneficiato durante il suo impiego di agevolazioni in quanto gli sarebbero state conse-gnate diverse merci a credito provenienti dal suo negozio di giocattoli e abbigliamento __________ di __________. Egli ha fondato la sua pretesa su un bollettino di consegne, che però, come ha già avuto modo di stabilire la scrivente Camera nel 2023, sebbene firmato da CO 1, non costituisce un titolo di rigetto prov­visorio, poiché non indica la sua volontà di pagare o riconoscere le somme menzionate a favore di RE 1. Il primo giudice ha quindi respinto l’istanza per la pretesa di fr. 7'353.–, così come per le spese esecutive di fr. 73.–, che rientrano nella competenza esclusiva dell’ufficio d’esecuzione, e per le “spese rigetto” di fr. 300.– per mancanza di un titolo di rigetto.

 

                             1.3.2   Nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma si limita a ribadire che dal testo del bollettino intestato al negozio __________ (“le merci consegnate sarebbero rimaste di nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto”), dalle dodici firme e dalle nove sigle apposte pacificamente da CO 1 e dagli importi ivi indicati risultava chiaro che costui “si riconosceva debitore” ed era coscien­te del suo impegno, sicché l’istanza merita accoglimento. La censura si avvera quindi irricevibile poiché insufficientemente motivata (v. sopra consid. 1.3).

 

                          1.3.2.1   Per abbondanza, la decisione di primo grado non presta il fianco alla critica neppure nel merito, poiché nel bollettino CO 1 non ha espresso la volontà di pagare o riconoscere le somme men­zionate a favore di RE 1, requisito indispensabile per ammettere l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il documento non indica l’oggetto delle pretese consegne e invero neppure menziona le merci asseritamente consegnate o le somme prestate. Le cifre nella seconda colonna corrispondono del resto solo parzialmente a quelle a destra della terza colonna. Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione; il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Non è manifestamente il caso nella fattispecie.

 

                          1.3.2.2   D’altronde ci si potrebbe anche interrogare sulla legittimazione di RE 1, siccome nella precedente causa egli aveva sostenuto di aver ceduto il credito all’PI 1. Stan­-te l’irricevibilità del reclamo si può però prescindere dal verificare tale presupposto e di determinarsi sui rilievi del reclamante in merito alla causa precedente.

 

                             1.3.3   Il pronunciato odierno non priva RE 1, se del caso, del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario pre­vio esperimento di un tentativo di conciliazione (art. 79 LEF e 197 segg. CPC; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

 

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'353.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–__________;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).