Incarto n.
14.2024.124

Lugano

12 febbraio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella causa SO.2022.1122 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 febbraio 2022 da

 

 

RE 1, __________ (__________)

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

 

CO 1, FR – __________

(patrocinata dall’avv. dott. PA 2 e

 dall’avv. PA 3, __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 settembre 2024 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con lodo del 21 dicembre 2021, la Cour internationale d’arbitrage dell’International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi ha accertato la responsabilità civile della PI 1 (in seguito: PI 1) e di RE 1 nei confronti della CO 1 (in seguito: CO 1) per inadempimenti contrattuali. La Corte ha pertanto condannato le responsabili, in solido, tra l’altro, al pagamento a favore della danneggiata 1) di un risarcimento del danno di 3'607'599.20 oltre agl’interessi semplici “au taux légal” dal giorno stesso, 2) di un risarcimento di 288'607.50 oltre agl’in­teressi semplici sempre “au taux légal” dal giorno stesso e 3) di un’ indennità per torto morale di 56'250.–; ha inoltre condannato le responsabili e la terza parte convenuta, PI 2, a pagare a favore della danneggiata le spese ripetibili di  157'736.89 e in solido le spese processuali di $ 345'000.–, per ambedue le somme senza interessi.

 

                                  B.   Con istanza 8 febbraio 2022 diretta contro RE 1, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro del fondo n. __________ RFD __________ (__________) e di “tutti i beni, in contanti o sotto forma di titoli, monete, metalli preziosi, interessi, diritti, crediti, garanzie o qualsiasi altro valore, proprietà o diritto di qualsiasi tipo o in qualsiasi valuta, in conti […], depositi, casseforti o detenuti in qualsiasi altra qualità e di proprietà o relativi a RE 1 come titolare, proprietaria creditrice, avente economicamente diritto”, segnatamente, i conti bancari __________

                                         __________ presso la __________ e __________

                                         __________ presso la __________, il tutto fino a concorrenza di  4'003'576.92, oltre agli interessi dello 0.76% su 3'896'206.70 dal 21 dicembre 2021, e di $ 345'000.–. Quale titolo del credito, la CO 1 ha indicato il lodo arbitrale e, quale causa di sequestro, il possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

 

                                  C.   Mediante decreto dello stesso 8 febbraio 2022, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro così come richiesto dall’istante, compreso per quanto attiene all’indicazione dei crediti in valute estere. La sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecu­zione (UE) ha eseguito il sequestro il giorno seguente (verbale n. __________) a concorrenza di fr. 4'540'912.50 più accessori. Con istanza del 24 febbraio 2022 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. In esito a un’u­­dienza di discussione, su istanza delle parti, il 3 maggio il procedimento è stato sospeso con facoltà per ciascuna di esse di riattivarlo, ciò ch’è avvenuto il 10 giugno, su richiesta della convenuta. Nelle sue osservazioni del 1° luglio, la CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Su istanza delle parti, il 22 luglio 2022 il procedimento è stato nuovamente sospeso alle stesse condizioni e l’11 agosto 2023 nuovamente riattivato, sempre su richiesta della convenuta, che ha comunicato la riduzione del credito in dollari a 338'408.–, siccome parzialmente pagato dall’istante dopo il sequestro. Nella replica e nella duplica spontanea, del 2 e del 5 ottobre, come pure nella triplica spontanea del 25 ottobre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                                  D.   Pendente il procedimento, RE 1 ha integralmente pagato il credito in euro fatto valere dalla sequestrante.

 

                                  E.   Statuendo con decisione 23 settembre 2024 il Pretore ha respinto l’opposizione, nella misura in cui non era diventata priva di oggetto in seguito ai predetti pagamenti, e confermato il sequestro limitatamente a $ 338'408.– (pari a fr. 312'472.73 al tasso di cambio valido il giorno dell’esecuzione del sequestro), ponendo a carico del­l’opponente le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili di fr. 5'000.– a favore della sequestrante.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2024 per ottenerne l’annul­­lamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso, protestate, sia in prima sede, sia in seconda, le spe­se processuali e un’“adeguata indennità a titolo di ripetibili”. Nelle sue osservazioni del 7 novembre, la CO 1 ha concluso, in via principale, per l’irricevibilità del reclamo, e in via subordinata, per la sua reiezione. Nella replica e duplica spontanee, del 28 novembre e del 12 dicembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 25 settembre 2024, il termine d’im­­pugnazione è scaduto sabato 5 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

 

                                   2.   Nella decisione impugnata, sull’unico punto contestato nel recla­mo, il Pretore si è posto la questione di sapere se l’istanza di sequestro è irricevibile, qualora il credito alla base dello stesso sia espresso in valuta straniera e l’istante non lo abbia convertito in franchi svizzeri. Ha giudicato irrilevante, siccome immotivata, la risposta positiva di un’autrice (Aylin Günen King, Le séquestre des articles 271 ss LP: Quoi de neuf après 10 ans? in: Revue de l’a­vocat 5/2021, pag. 208) e non pertinente, siccome riferita a una procedura di ricorso contro un’esecuzione a convalida del sequestro, la sentenza del Tribunale federale 5A_197/2012 del 26 settembre 2012 (consid. 2.1), entrambe citate da RE 1. Ha pe­rò ammesso che parte della dottrina ritiene che il credito debba essere convertito in franchi, al tasso di cambio valido il giorno della presentazione dell’istanza, in forza di un’applicazione analogica dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF relativo alla domanda di esecuzione.

 

                                         Il magistrato ha tuttavia citato la decisione 14.2016.85, emessa da questa Camera il 26 ottobre 2016 in una procedura di opposizione al sequestro, in cui essa ha invero lasciato aperta la questione, giudicando irricevibile la contestata assenza di conversione per mancanza di un interesse degno di protezione, giacché il reclamante non aveva esplicitato quale pregiudizio gli avesse causato la mancata indicazione del credito in franchi svizzeri, e ad ogni modo l’UE l’aveva poi convertito d’ufficio, posto che il tasso di cambio è un fatto notorio, e il debitore non aveva né contestato l’esecuzione del sequestro (mediante un ricorso giusta l’art. 17 LEF), né preteso che il valore dei beni sequestrati superasse l’importo del credito (consid. 5.2). Il primo giudice ha nondimeno menzionato anche la decisione 14.2021.158, pronunciata dalla Camera il 19 aprile 2022 in una procedura di rigetto dell’opposizione, con cui essa ha riconosciuto l’obbligo di conversione, al tasso di cambio valido il giorno della presentazione dell’istanza di sequestro, se quest’ultima precede la promozione dell’esecuzio­­ne (consid. 6.3.3.1). Egli si è domandato se la seconda decisione avesse voluto risolvere la questione lasciata aperta nella prima, senza, a sua volta, rispondervi.

 

                                         Il Pretore ha infatti considerato che la conversione del credito non è un presupposto processuale e che la LEF non indica il contenuto dell’istanza di sequestro, a differenza di quello della domanda di esecuzione, e indica sì che il decreto di sequestro deve enunciare il credito pel quale il sequestro è concesso” (art. 274 cpv. 2 LEF), ma senza richiedere che sia espresso in franchi svizzeri; ricordato che il tasso di cambio è un fatto notorio e che il giorno determinante è quello di presentazione dell’istanza di sequestro, ha inoltre ritenuto che non c’è ragione per cui la conversione non possa essere operata dall’UE ai fini dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Per finire, egli ha però rinunciato a prendere posizione e, sulla scorta della citata 14.2016.85, ha invece osservato che RE 1 non aveva esplicitato quale pregiudizio le causasse la mancata trasformazione del credito, e neppure aveva contestato l’esecuzione del sequestro o preteso che il valore dei beni sequestrati superasse l’im­porto del credito. Onde la reiezione dell’istanza.

 

                                   3.   Nelle osservazioni, la CO 1 qualifica il reclamo come irricevibile anzitutto perché la reclamante non ha addotto alcun interesse degno di protezione, anzi ha riconosciuto di non aver subìto alcun pregiudizio dall’esecuzione del sequestro, siccome non ha contestato gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, secondo cui 1) il credito residuo derivante dal lodo arbitrale, a seguito di pagamenti parziali, ammonta a $ 338'408.–, pari a fr. 312'472.73 al tasso di cambio in essere al momento dell’esecuzione del sequestro, 2) la sua mancata conversione in franchi svizzeri nell’i­stanza non le ha causato alcun danno e 3) ella non ha contestato l’esecuzione del sequestro né allegato e dimostrato che il valore dei beni sequestrati superasse l’importo del credito. Anche per il fatto che, pendente il procedimento, la debitrice ha pagato il credito in euro e che, per finire, l’UE ha eseguito il sequestro in franchi svizzeri e il credito in dollari non produce interessi, la CO 1 giudica inoltre abusivi, siccome puramente defatigatori, sia l’opposizione al sequestro, sia il reclamo.

 

                                3.1   Il giudice entra nel merito dell’azione o dell’istanza solo se sono dati i presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.20 del 25 settembre 2023, consid. 4.1 e le precedenti). Tale presupposto processuale vale anche per l’opposizione al sequestro (sentenza della CEF 14.2020.159 del 18 gennaio 2021, consid. 4) e, mutatis mutandis, per i mezzi d’impugnazione (sentenza della CEF 14.2021.87 dell’8 febbraio 2022, consid. 3.2.1).

 

                                         L’esigenza di un interesse degno di protezione riguarda la pretesa – ovvero l’affermazione di un diritto per cui è chiesta la tutela giurisdizionale (di natura processuale) – e non il diritto stesso (di natura sostanziale). Dal profilo della ricevibilità, il giudice deve quindi solo verificare se l’accoglimento della domanda (in casu del recla­mo) potrebbe avere effetti positivi sulla situazione, giuridica o di fatto, personale, attuale ed effettiva della parte richiedente, a prescindere dalle sue concrete possibilità di successo. L’accertamen­­to dell’esistenza di un interesse degno di protezione personale, attuale ed effettivo avviene pertanto sulla scorta delle sole allegazioni del richiedente, senza esame, pur sommario, della fondatezza della pretesa (in particolare della legittimazione attiva), la quale viene esaminata nel merito unicamente se la domanda è ricevibile (sentenza della CEF 14.2018.148/149 del 22 marzo 2019, consid. 2.3/b).

 

                                3.2   Nella fattispecie, RE 1 ha un evidente interesse a presentare il reclamo, perché se fosse accolto, il sequestro sarebbe annullato e lei recupererebbe la disponibilità dei beni sequestrati e non dovrebbe sopportare le spese di procedura. Si può però discutere se in concreto tale interesse è degno di protezione (giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). In linea di massima, l’invocazione di un interesse protetto dalla legge (ossia di un interesse giuridico) basta a riconoscere la ricevibilità della domanda di protezione, purché l’interesse sia ancora attuale e personale al momento della decisione (cfr. Bohnet in: Commentaire romand, Code de procé­dure civile, 2ª ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC), ciò che nel caso di un ricorso presuppone la sussistenza di un pregiudizio (o Beschwer”, v. Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 12 ad art. 308-334 CPC), che ad esempio non è dato se il debitore si è trasferito all’estero portando con sé i beni indicati nell’istanza di sequestro la cui reiezione è oggetto di ricorso (Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 13a ad art. 308-334 CPC) oppure se il ricorrente li ha ceduti a un terzo dopo il sequestro cui si oppone.

 

                             3.2.1   Quando il ricorrente invoca la violazione in prima sede di una nor­ma di procedura, che non ha avuto influsso sull’esito della decisione impugnata, non è chiaro se la censura dev’essere dichiarata irricevibile o respinta. Jeandin (op. cit., n. 3b ad art. 320) opta per la prima soluzione (nello stesso senso per le domande abusi­ve: Bohnet, op. cit., loc. cit.), ma la sentenza del Tribunale federale a cui rinvia (4A_221/2015 del 23 novembre 2015, consid. 3.2) pare andare nella direzione della seconda soluzione, poiché ipotizza l’accoglimento del ricorso qualora la violazione sia causale o la norma violata sia di natura formale. Nella sentenza 14.2016.85, la Camera ha adottato la prima soluzione laddove ha ritenuto irricevibile la censura di violazione dell’eventuale esigenza normativa (questione lasciata aperta) di convertire in franchi svizzeri i crediti espressi in valuta estera già nell’istanza di sequestro, qualora il debitore non contesti la conversione operata dall’ufficio d’esecuzione in occasione dell’esecuzione del sequestro né alleghi un pregiudizio attuale e personale in sede di reclamo contro la decisione di reiezione della sua opposizione al sequestro.

 

                             3.2.2   Le censure fondate su una violazione (non causale) di una norma processuale o manifestamente abusive (ciò che si verifica appun­-to quando il ricorrente fa valere la violazione di una norma di procedura in modo contrario al suo scopo) riguardano più il diritto sostanziale, che non la pretesa – ancorché non sembra escluso che una pretesa possa essere esercitata in maniera manifestamente abusiva. Alla luce della definizione del presupposto dell’interesse degno di protezione (sopra consid. 4.1), la sanzione dell’irricevibi­­lità è quindi discutibile. Non è tuttavia necessario sciogliere l’inter­rogativo nella fattispecie, perché sebbene la censura della reclamante non fosse irricevibile, è in ogni caso da respingere, come verrà spiegato più avanti (sotto consid. 5), ciò che nel risultato non determina differenze rilevanti dal profilo pratico.

 

                                   4.   Stante l’esito del giudizio odierno, non sarebbe neppure necessario esaminare la censura della CO 1 secondo cui la reclamante non si sarebbe confrontata con la decisione impugnata. Comunque sia, ella l’ha discussa dettagliatamente (reclamo, pagg. 5-9), esponendo anche i motivi per cui non sarebbe tenuta a fornire la prova di aver patito un danno (esigenza legale e giurisprudenziale a carico del creditore d’indicare le sue pretese in valuta svizzera, riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 84 CO).

 

                                   5.   Entrando nel merito della questione sollevata dalla reclamante, occorre anzitutto precisare che la Camera ha nel frattempo sciolto il quesito lasciato aperto nella citata 14.2016.85 (e nella sentenza impugnata), statuendo che, come in caso di domanda di esecuzio­ne (art. 67 al. 1 n. 3 LEF) o di continuazione dell’esecuzione (art. 88 al. 1 LEF), anche nell’istanza di sequestro il creditore deve indicare il credito in valuta legale svizzera (citata 14.2021.158, consid. 6.3.3.1), con riferimento in particolare alla 5A_197/2012 (consid. 2.1) menzionata dalla reclamante. Il Tribunale federale ha poi confermato il principio recentemente (DTF 145 III 221, consid. 5.3 pag. 223), rinviando alla decisione del 2012 e aggiungendo che l’obbligo dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF si applica per analogia non solo all’istanza, ma pure al decreto di sequestro, giacché l’art. 274 cpv. 2 n. 2 pone gli stessi principì dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF. La dottrina è unanime (tra altri: Stoffel e Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 28b ad art. 271 e n. 5c ad art. 279 LEF; Günen King, op. cit., pag. 208; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 271 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LEF).

                                5.1   La reclamante può quindi essere seguita laddove sostiene che incombe all’istante indicare nell’istanza di sequestro l’importo in franchi svizzeri dei crediti in garanzia dei quali chiede il sequestro. Rimane però da determinare quali sono le conseguenze se il sequestrante non si conforma a tale esigenza. Qualora la consideri come un presupposto processuale (giusta l’art. 59 CPC) o una formalità la cui carenza gli risulti riparabile e involontaria (secondo l’art. 132 cpv. 1 CPC), il giudice dichiarerà l’istanza irricevibile, se del caso dopo aver dato l’occasione all’istante di sanare il difetto (art. 132 cpv. 1 CPC, che secondo Bohnet [op. cit., n. 16 ad art. 132] è applicabile al requisito analogo di quantificazione della pretesa). Se invece qualifica l’esigenza di conversione come un presupposto materiale (alla stregua della verosimile esistenza del cre­dito vantato dal sequestrante giusta l’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF), il giudice respingerà l’istanza, se occorre dopo aver dato all’istante la possibilità di rimediarvi (art. 56 CPC). Anche al riguardo non è necessario risolvere il quesito nella fattispecie, dal momento che il Pretore ha accolto l’istanza. Si pone invece il problema di sapere se RE 1 era legittimata (processualmente e materialmente) a eccepire l’informalità al momento in cui ha presentato l’opposi­zione al sequestro.

                                5.2   Per i motivi già formulati in occasione dell’esame della ricevibilità del reclamo (sopra consid. 4.2), si deve verosimilmente riconosce­re ad RE 1 un interesse degno di protezione a far valere la violazione dell’obbligo di conversione mediante opposizione al sequestro (e ora con il reclamo). La censura da lei sollevata va dun­que esaminata sotto il profilo del diritto sostanziale.

                                5.3   Già si è ricordato (sopra consid. 4.2.1) che la censura fondata sul­la violazione di una norma di procedura, se non ha avuto influsso sull’esito della decisione impugnata, dev’essere respinta, fatte sal­ve le norme di natura formale (citata 4A_221/2015, consid. 3.2). Si tratta invero di una conseguenza dell’obbligo generale di esercitare i propri diritti secondo la buona fede e del corrispettivo rifiuto di protezione in caso di abuso manifesto (art. 2 cpv. 1 e 2 CC), in particolare se il diritto è esercitato, o l’istituto giuridico usato, in con­trasto con il suo scopo (Chappuis, in: Commentaire romand, Code civil I, 2ª ed. 2023, n. 32 ad art. 2 CC e i rinvii, in particolare alla DTF 143 III 279, consid. 3.1 e 3.3, in cui un sequestro destinato a eludere un divieto di compensazione è stato ritenuto abusivo). Ora, l’esigenza di conversione (dell’art. 67 al. 1 n. 3 LEF) ha uno scopo meramente pratico, dettato dalla necessità per l’ufficio d’e­­secuzione di valutare l’estensione del pignoramento (art. 97 cpv. 2 LEF) o della realizzazione (art. 123, 126 o 142a LEF oppure 107 cpv. 1 RFF) e di determinare in che misura l’esecuzione si estingue con i pagamenti effettuati dal debitore (art. 12 LEF), come effettuare la ripartizione (art. 146 o 157 LEF) e per quale importo rilasciare gli attestati di carenza di beni o d’insufficienza di pegno (DTF 125 III 443 consid. 5/a; 43 III 272; Kofmel-Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 40 ad art. 67 LEF).

 

                                5.4   Nel caso in esame, al momento della presentazione dell’opposi­zione al sequestro, l’UE aveva già convertito in franchi svizzeri i crediti vantati dalla sequestrante, sicché non si ponevano più problemi pratici di esecuzione del sequestro. RE 1 non contesta d’altronde il tasso di conversione né fa valere che l’assenza d’indicazione del controvalore in valuta svizzera sull’istanza di sequestro avrebbe creato incertezze nella determinazione dell’esten­­sione del sequestro (giusta l’art. 97 cpv. 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF). Siccome il fine dell’obbligo di conversione era già stato raggiunto, la richiesta della reclamante di annullare il sequestro contravviene allo scopo della regola e trascende quindi manifestamen­te nell’abuso di diritto, che non merita protezione, l’osservanza del diritto processuale non essendo invero fine a sé stesso (menzionata 4A_221/2015, consid. 3.2). Perlomeno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica.

 

                                         L’esigenza di agire in buona fede ha del resto una portata generale, che si estende pure al diritto di procedura (cfr. art. 52 CPC) e dell’esecuzione per debiti (Chappuis, op. cit., n. 6 ad art. 2). Anche una pretesa (per opposizione all’affermato diritto sostanziale, sopra consid. 4.1) non merita protezione se non viene esercitata in buo­na fede, in particolare in modo compatibile con il suo fine. In concreto, la reclamante non ha né materialmente né formalmente un interesse degno di protezione a obbligare l’istante e il giudice a ricominciare daccapo la procedura per correggere un’informalità iniziale priva di risvolti concreti.

 

                                5.5   A scanso di equivoci, va precisato che la regola in discussione non può essere considerata come una norma di natura formale, la cui violazione determinerebbe la nullità del sequestro a prescindere dalle sue conseguenze effettive. Essa non risulta infatti emanata nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte alla procedura di sequestro (ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LEF). Del resto, anche per la garanzia di natura formale per antonomasia, il diritto di essere sentito, il Tribunale federale ne sanzio­na ora la lesione solo ove sia ravvisabile l’influenza ch’essa potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023, RtiD 2024 I 841 n. 29c, consid. 3) ed esige che il ricorren­te esponga quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale e in che modo questi sarebbero stati pertinenti. Nel caso contrario, il rinvio al giudice precedente si ridurrebbe a una vana formalità, che prolungherebbe inutilmente la procedura. Ora, neppure il diritto di essere sentito è fine a sé stesso (sentenza del Tri­bunale federale 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1). Mutatis mutandis, queste considerazioni calzano perfettamente al caso in esame.

 

                                   6.   Il rinvio della reclamante alla giurisprudenza relativa all’art. 84 CO è irrilevante. In effetti, la procedura di opposizione al sequestro non tende a condannare l’opponente a pagare un importo, sia es­so in valuta estera o in valuta svizzera. È pure senza rilievo ai fini del giudizio la questione di sapere se il credito di $ 345'000.– fatto valere dalla sequestrante nell’esecuzione a convalida del sequestro sia eccessivo o no. RE 1 ha potuto far valere le sue ra­gioni nella procedura di rigetto dell’opposizione e potrà, se del ca­so, chiedere direttamente all’UE di limitare il sequestro all’importo che verrà stabilito definitivamente nella procedura di rigetto. In definitiva, il reclamo va pertanto respinto.

 

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                         In entrambe le sedi, il valore litigioso corrisponde ai fr. 312'472.73 (pari al controvalore di $ 338'408.–) indicati quale parte insoluta dei crediti alla base del sequestro nella decisione impugnata (consid. 7), non potendosi tenere conto del criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, giacché in concreto non è stato reso noto, il verbale di sequestro non essendo agli atti.

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 312'472.73 raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà alla CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  avv. PA 1, __________, __________;

–  avv. PA 2 e PA 3, __________

, __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).