|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2024.2458 (opposizione tardiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 maggio 2024 da
|
|
CO 1
|
|
|
contro |
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 20 febbraio 2020 la Banca PI 1 da una parte e in solido gli ex coniugi RE 1 e CO 1 dall’altra hanno sottoscritto un contratto di credito base ipoteca di fr. 178'500.– sull’immobile sito sul fondo n__________ RFD __________, di cui essi sono comproprietari in ragione di metà ciascuno. Lo stesso giorno, le parti hanno anche sottoscritto la relativa convenzione per il trasferimento garanzie, con la quale i mutuatari hanno ceduto alla Banca tre cartelle ipotecarie gravanti il medesimo fondo.
B. Il 20 gennaio 2022 la banca ha disdetto il contratto base d’ipoteca con effetto al 31 luglio 2022 e l’8 settembre 2022 ha fatto spiccare due precetti esecutivi volti alla realizzazione del suo pegno, uno (n. __________) nei confronti di RE 1 per fr. 166'950.– più accessori e l’altro(n. __________) di CO 1 per fr. 168'000.–oltre ad accessori. Solamente la prima ha interposto opposizione. Il 16 maggio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione ha comunicato ad RE 1 e CO 1 che la banca aveva domandato la realizzazione del fondo gravato da pegno. Il 13 dicembre 2023 RE 1 ha pagato l’intero debito, il cui saldo ammontava a fr. 166'925.75 secondo il conteggio del giorno precedente. Il 20 dicembre 2023, la banca ha restituito le tre cartelle ipotecarie ad RE 1.
C. Il 26 aprile 2024, l’Ufficio d’esecuzione ha avvisato CO 1 del cambiamento di creditore nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla banca, cui era subentrata RE 1, e l’ha informato del suo diritto, secondo l’art. 77 cpv. 2 LEF, di presentare opposizione tardiva scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.
D. Mediante istanza del 7 maggio 2024, CO 1 ha inoltrato opposizione al cambio di creditore alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con disposizione ordinatoria del 14 maggio 2024, il Pretore ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione __________ e ha assegnato un termine ad RE 1 per esprimersi sull’opposizione tardiva.
E. Entro il termine assegnato, con osservazioni del 1° giugno 2024 RE 1 ha chiesto la reiezione dell’opposizione tardiva. Tramite replica spontanea dell’11 giugno 2024 e duplica spontanea del 18 giugno 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
F. Statuendo con decisione del 27 settembre 2024 il Pretore ha ammesso l’opposizione tardiva e posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2024 per ottenerne la riforma, nel senso, in via principale, dell’integrale reiezione dell’opposizione tardiva, e in via subordinata della sua parziale ammissione con riduzione del credito garantito dai pegni immobiliari a fr. 83'462.85 oltre agli accessori, in entrambi i casi protestate tasse e spese. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2024 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di ammissione dell’opposizione tardiva – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 2 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 30 settembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Se il creditore cambia in corso d’esecuzione prima della ripartizione o della dichiarazione di fallimento, l’escusso, se non l’aveva già fatto tempestivamente prima (DTF 125 IIII 42 consid. 2/b), può presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore (art. 77 cpv. 1 e 2 LEF). Udite le parti, il giudice decide sull’ammissibilità dell’opposizione (art. 77 cpv. 3 LEF). L’escusso può far valere solo i motivi dovuti al cambiamento di creditore, ovvero le eccezioni dirette specificamente contro il nuovo creditore (come la compensazione) e quelle attinenti alla validità della cessione (DTF 91 III 7, pag. 10; Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 77 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 77 LEF).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che, nel rimborsare interamente la somma mutuata alla banca, RE 1 non si è sostituita alla stessa nel credito ipotecario nei confronti di CO 1, ma ha liberato anche quest’ultimo del proprio ob-bligo solidale (art. 147 cpv. 1 CO). Per il Pretore, il credito della banca non è quindi passato ad RE 1, ma si è estinto. Semmai ella ha una pretesa di regresso nei confronti di CO 1 perché ha pagato alla banca più di quanto le incombeva nel rapporto interno tra i debitori solidali (art. 148 cpv. 1 e 2 CO). A giudizio del primo giudice, l’eventuale credito di RE 1 nei confronti di CO 1 è quindi un altro credito, non garantito da pegno, rispetto a quello estinto vantato in origine dalla banca nei confronti dei debitori solidali. In buona sostanza non è cambiato il creditore, ma proprio l’eventuale credito. Non reputando data identità tra il credito ipotecario originario (estinto) e l’eventuale credito di regresso vantato da RE 1 nei confronti di CO 1, il Pretore ha considerato ch’ella non potesse sostituirsi alla banca nell’esecuzione. Risultando l’eccezione del debitore “sostanzialmente pertinente” e verosimile, in definitiva il giudice precedente ha ammesso l’opposizione tardiva.
4. Nel reclamo RE 1 si duole di una violazione dell’art. 149 cpv. 1 CO, secondo cui il debitore solidale subentra “in tutte le ragioni del creditore” fino a concorrenza di quanto pagato. Con la tacitazione integrale della banca (per fr. 166'925.75), ella ritiene di essere subentrata in tutti i diritti della stessa, compresi il credito e le cartelle ipotecarie consegnate in garanzia del credito, sicché non solo la banca poteva cederle i titoli in questione, ma la reclamante poteva prendere il posto della banca nell’esecuzione avviata contro CO 1, il quale non vi aveva interposto opposizione. In via subordinata la reclamante rileva che il Pretore avrebbe tutt’al più potuto riconoscere l’opposizione tardiva solo parzialmente, e ciò limitatamente alla metà della somma da lei pagata (pari a fr. 83'462.85), ossia la parte del debito a carico di CO 1.
4.1 Il Pretore ha effettivamente misconosciuto che il debitore solidale cui spetta un diritto di regresso è surrogato per legge (art. 149 cpv. 1 CO) in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato. Acquisisce il credito con i suoi accessori e i suoi mezzi di prova. Il creditore è tenuto a consegnargli l’eventuale titolo di pegno immobiliare (art. 853 CC) o riconoscimento di debito in suo possesso e qualsiasi altro mezzo di prova (art. 170 cpv. 2 CO) (Romy in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 1 ad art. 149 CO). Il credito surrogato, di conseguenza, non si estingue, ma sussiste accanto al credito di regresso, a concorrenza dell’importo di regresso (art. 148 cpv. 2 CO; Romy, op. cit., n. 2 ad art. 149). Anche i diritti esecutivi del creditore principale passano al debitore che l’ha tacitato nella stessa misura. Come risulta dall’art. 77 cpv. 1 LEF, il debitore gli subentra nell’esecuzione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.1).
4.2 Nel caso di specie nel contratto con la Banca (doc. D, punto 8) i mutuatari RE 1 e CO 1 si sono impegnati a restituire il mutuo “solidalmente”. Poiché non hanno pattuito alcunché di diverso, per legge i mutuatari rispondevano internamente in parte uguale di quanto dovuto al mutuante (art. 148 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2022.159 del 24 maggio 2023 consid. 5.2). È pacifico che RE 1 ha pagato più della sua parte, anzi ha interamente estinto il debito. Le spetta pertanto un regresso verso l’altro condebitore per la quota, di metà, pagata in più di quella propria (art. 148 cpv. 2 CO). La sentenza impugnata è così giuridicamente errata laddove il Pretore ha ritenuto estinto il credito principale della banca. Come visto (sopra consid. 4.1), esso sussiste accanto al credito di regresso, è garantito dai pegni a concorrenza del diritto di regresso e dà diritto alla debitrice surrogata di subentrare alla banca nell’esecuzione contro il condebitore (art. 77 cpv. 1 LEF). A parte il fatto che la questione dell’identità del credito posto in esecuzione (con quello risultante dal titolo di rigetto) si pone solo nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione – mentre in quella di ammissione dell’opposizione tardiva le eccezioni sono limitate a quelle che non avrebbe potuto sollevare prima del cambiamento di creditore (sopra consid. 2) – è incontestabile che il credito nel quale RE 1 è stata surrogata è quello posto in esecuzione dalla banca. Il contratto di mutuo costituirebbe del resto anche un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; citata 14.2022.159 consid. 5.1.2 e i rinvii).
4.3 Dalla lettera della banca del 20 dicembre 2023 (doc. P) risulta che il saldo del mutuo al 12 dicembre 2023 era di fr. 166'925.75 ed è stato estinto completamente il giorno successivo da RE 1. In assenza di patto contrario, ciascun mutuatario avrebbe dovuto saldarne la metà (art. 148 cpv. 1 CO), ovvero fr. 83'462.87 (fr. 166'925.75 ÷ 2), sicché la reclamante è subentrata nell’esecuzione solo per i fr. 83'462.87 pagati in più della sua quota-parte (art. 149 cpv. 1 CO e sopra consid. 4.1). In accoglimento della conclusione subordinata della reclamante, la sentenza impugnata va riformata nel senso di ammettere l’opposizione tardiva interposta da CO 1 limitatamente a fr. 83'462.87 oltre agl’interessi di mora del 10% dal 30 giugno 2022 indicati nel precetto esecutivo n. __________.
5. Con le osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce in modo generico la validità della propria opposizione tardiva e fa valere che “l’azione della Banca” non era rivolta solo contro di lui, ma anche contro l’ex moglie. Non ne trae però alcuna deduzione giuridica. La questione è pertanto senza rilievo. Ad ogni modo, l’ese-cuzione contro RE 1 (n. __________) si è estinta con il pagamento del credito della banca (art. 12 LEF). Rimane dunque giustamente in discussione solo quella diretta contro di lui.
6. Nelle sue osservazioni CO 1 ribadisce d’altronde che le cartelle ipotecarie sono state restituite a torto RE 1. In effetti, nel contratto era previsto che non appena la banca non avesse avuto più alcun diritto nei confronti del costituente (ossia lui e l’ex moglie), avrebbe dovuto restituire le cartelle ipotecarie al costituente della garanzia (ossia sempre a lui e all’ex moglie), mentre se il credito fosse stato soddisfatto da un terzo – e secondo lui RE 1 non è evidentemente un terzo – le cartelle ipotecarie avrebbero dovuto essere trasferite al terzo. Di conseguenza, la banca non ha, secondo lui, rispettato quanto indicato nel contratto perché avrebbe dovuto riconsegnare le cartelle ipotecarie all’intera parte costituente e non solo ad RE 1.
In realtà è incontestato che il credito della banca non è stato saldato dalla “parte costituente” del pegno, bensì dalla sola ex moglie, che va pertanto considerata, dal profilo del contratto di garanzia, quale “terzo” rispetto alla “parte costituente”, che comprende anche l’ex marito. RE 1 è del resto incontestabilmente un terzo rispetto al credito della banca contro l’ex marito e al pegno sulla quota di comproprietà di lui sul fondo n. __________ RFD __________. A prescindere dagli accordi contrattuali, la reclamante, sia come sia, è legalmente subentrata nelle garanzie della banca al momento in cui l’ha disinteressata (art. 149 cpv. 1 e 170 cpv. 1 CO; sopra consid. 4.1; cfr. pure art. 110 n. 1 CO per la parte del debito spettante all’ex marito e per la parte de pegno di proprietà di lui). La banca era pertanto tenuta legalmente a riconsegnare i titoli alla nuova ed esclusiva creditrice ipotecaria. In definitiva, il reclamo merita accoglimento per quanto attiene alla richiesta subordinata della reclamante.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC), di metà ciascuno. Non si pone invece problema d’indennità in mancanza di domande motivate (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) al riguardo né in prima né in seconda sede e ad ogni modo domande del genere andrebbero ritenute compensate stante il pari grado di soccombenza.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 168'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’opposizione tardiva interposta nell’esecuzione n. __________ è parzialmente ammessa limitatamente a fr. 83'462.87; l’esecuzione può essere proseguita solo per i restanti fr. 83'462.87 oltre agli interessi del 10% dal 30 giugno 2022.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).