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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 luglio 2024 da
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RE 1, IT – __________ (__________) (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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CO 1, IT – __________ (__________) (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
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giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nella causa promossa da RE 1 contro l’ex convivente CO 1 volta a regolamentare l’affidamento e il mantenimento delle due figlie comuni minori PI 1 e __________, con decreto del 22 dicembre 2022, il Tribunale di Varese ha tra l’altro ammonito CO 1 a ristabilire la propria residenza e quella delle figlie nella casa familiare di __________ (VA), ha affidato le figlie a entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ne ha disposto la collocazione prevalente presso la madre con un diritto di visita del padre e ha posto a carico di quest’ultimo un contributo di mantenimento per le figlie di € 800.– (€ 400.– per ciascuna) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a CO 1. Mediante decreto del 30 marzo 2023, il Tribunale ha in particolare autorizzato la madre a far completare l’anno scolastico di PI 1 nel suo comune di origine __________ (Sicilia), ha riconfermato quanto disposto circa l’affidamento e la collocazione delle figlie e ha ridotto a € 750.– (€ 400.– per __________ e € 350.– per __________) l’assegno perequativo posto a carico del padre, sempre da versare alla madre entro il 10 di ogni mese.
B. Con decisione del 15 maggio 2024, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa) ha stabilito che a far tempo dal 1° maggio 2024 avrebbe versato a CO 1 assegni familiari (AF) di fr. 200.– mensili per ogni figlia.
C. Mediante istanza del 21 giugno 2024 diretta contro RE 1 a garanzia dei contributi di mantenimento delle figlie, di fr. 4'082.82, e degli AF, di fr. 6'800.–, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso la datrice di lavoro del debitore, la __________, “del salario e di qualsiasi emolumento/corrispettivo”, il tutto fino a concorrenza di fr. 10'882.80. Quali titoli dei crediti, l’istante ha indicato i due decreti del Tribunale di Varese, di cui ha chiesto il preventivo exequatur, e per quanto riguarda gli assegni familiari ha indicato la Legge italiana 151/1975 e la “normativa svizzera”. Quale causa di sequestro ha menzionato il possesso di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).
D. Con decreto del 4 luglio 2024, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e dichiarato esecutivi in Svizzera i dispositivi dei due decreti del Tribunale di Varese relativi alle spese straordinarie e agli assegni perequativi, ordinato il sequestro come richiesto, poi eseguito il 23 luglio dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________) e concesso a CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio. Il 29 luglio 2024 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione e postulato la concessione del gratuito patrocinio. Con replica e duplica spontanee del 29 agosto e 9 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
E. Statuendo con decisione 3 ottobre 2024 il Pretore ha respinto sia l’opposizione, confermando il sequestro, sia la richiesta di concessione del gratuito patrocinio, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili di fr. 700.– a favore della sequestrante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2024 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso, protestate le spese processuali della prima sede, come pure le ripetibili, quantificate in fr. 2'556.55, nonché le spese giudiziarie della seconda sede. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 4 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 14 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un po-tere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono ammessi nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid. 3.1). Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della situazione esistente al momento della decisione sull’opposizione (DTF 140 III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).
3. Con il reclamo RE 1 contesta che i decreti del Tribunale di Varese costituiscano in Svizzera una causa di sequestro e titoli di credito esigibile, e ciò tanto per i contributi di mantenimento delle figlie (sotto consid. 4 segg.), quanto per gli assegni familiari fatti valere dalla sequestrante (consid. 7 segg.).
I. Sui contributi di mantenimento delle figlie
4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che i due decreti del Tribunale di Varese costituiscono decisioni nel senso della Convenzione di Lugano e nel contempo titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, giacché si tratta di decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non ha condiviso la tesi di RE 1, secondo cui CO 1 avrebbe dovuto dapprima promuovere l’esecuzione forzata in Italia, siccome entrambi vi sono domiciliati, rilevando che la Svizzera e l’Italia non hanno formulato una tale riserva al momento della ratifica della Convenzione di Lugano, e, ad ogni modo, che il debitore non corre il rischio di pagare due volte (in entrambi i Paesi), purché provi di aver effettivamente onorato il suo debito. Ciò posto, il magistrato ha giudicato che sulla scorta dei decreti italiani, d’immediata esecutività, la sequestrante vanta un credito per il mantenimento delle figlie di € 4'277.–, pari a fr. 4'082.82 (secondo il tasso di cambio non contestato applicato dalla sequestrante), tenuto conto dei pagamenti già effettuati dal padre (di € 9'423.–). Ha pertanto respinto l’opposizione al sequestro con riguardo a tale credito.
5. Nel reclamo, RE 1, a più riprese e con varie formulazioni, sostiene che i due decreti del Tribunale di Varese non stabiliscono a suo carico l’obbligo di pagare fr. 4'082.82, in particolare ch’essi “non indicano un importo di un credito che possa essere posto in esecuzione, se non l’ammontare del contributo alimentare mensile”. Aggiunge che CO 1 non ha prodotto la prova della verosimile esistenza del credito, giacché le due decisioni non indicando “l’importo reclamato”, come non ha prodotto “estratti conto, dai quali poteva emergere un mancato pagamento, per esempio”. Il reclamante osserva ch’entrambe le parti sono cittadine italiane e risiedono in Italia, sicché secondo lui deve pagare i contributi di mantenimento in quel Paese. Ne deduce che la sequestrante avrebbe dovuto dapprima adire il Tribunale per ottenere un “titolo idoneo a rendere esigibile quell’importo”, quindi chiedere il sequestro in Svizzera; scrive infatti che “in Svizzera non vi era la competenza del giudice del sequestro, perché manca il titolo che rende esigibile il credito, ciò che è il fondamento dell’art. 271 LEF”. Per questi motivi, il reclamante ritiene che i due decreti non costituiscano titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Chiede pertanto la riforma della decisione impugnata, nel senso di accogliere l’istanza e di annullare il sequestro.
6. Innanzitutto, non si può non rilevare che RE 1 confonde i vari presupposti per concedere il sequestro, in particolare la verosimile esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di un credito esigibile del sequestrante (art. 272 cpv. 1 n. 1 e 271 cpv. 1, 1° periodo LEF, fatti salvi i casi, enumerati all’art. 271 cpv. 2 LEF, in cui non è richiesto il presupposto dell’esigibilità), come confonde l’esigibilità del credito vantato dalla sequestrante con la competenza del giudice del sequestro.
6.1 Nel caso in cui il sequestro è fondato sulla cifra 6 dell’art. 271 cpv.1 LEF il credito scaturisce direttamente dal titolo prodotto, sicché non è arbitrario considerare che il creditore non debba rendere verosimile la propria pretesa con altri indizi (sentenza del Tribunale federale 5A_953/2017 dell’11 aprile 2018, consid. 3.2.2.1 con rinvii). La norma appena citata consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti e non garantiti da pegno, il sequestro di beni del debitore che si trovano in Svizzera quando contro quest’ultimo il creditore dispone di un “titolo definitivo di rigetto dell’opposizione”, locuzione con cui il legislatore ha inteso le decisioni giudiziarie o amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza della CEF 14.2020.73 del 10 luglio 2020 consid. 5 e i riferimenti). Costituisce un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF la decisione giudiziaria esecutiva (o il titolo parificato giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF) che condanna l’escusso a pagare all’escutente una somma di denaro determinata, ossia quantificata, o agevolmente determinabile in base a documenti menzionati nella decisione (DTF 149 III 258 consid. 6.1.1; tra tante: sentenza della CEF 14.2024.68 del 7 agosto 2024, consid. 4.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 26 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 e 6a ad art. 80 LEF).
6.2 Nella fattispecie, il reclamante non ha impugnato il dispositivo relativo all’exequatur dei due decreti del Tribunale di Varese né contestato il loro carattere immediatamente esecutivo, sicché il reclamo si avvera irricevibile, in quanto insufficientemente motivato, laddove il reclamante invoca l’assenza di un titolo di rigetto dell’opposizione esecutivo in Svizzera. Ad ogni modo è evidente che i due decreti del Tribunale di Varese sono decisioni giudiziarie esecutive che pongono a carico di RE 1 somme di denaro determinate, ovvero contributi di mantenimento mensili a favore delle figlie di € 800.– per il periodo da gennaio a marzo 2023 e di € 750.– per il periodo dall’aprile 2023 fino al giugno 2024 (l’istanza di sequestro risalendo al 21 giugno 2024), pari complessivamente a € 13'650.– ([€ 800.– x 3] + [€ 750.– x 15]), di cui la madre fa valere solo € 4'227.– (equivalenti a fr. 4'082.82). Il carattere esecutivo in Italia risulta esplicitamente dagli attestati ai sensi degli art. 54 e 58 CLug allegati ai decreti (doc. C e D in fondo, acclusi all’istanza di sequestro)
6.3 I due decreti, nei limiti anzidetti, costituiscono dunque entrambi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi di mantenimento e di conseguenza, producendoli, CO 1 ha reso verosimile l’esistenza sia della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF sia del credito per mantenimento a garanzia del quale ha chiesto il sequestro (sopra consid. 6.1). Contrariamente a quanto afferma il reclamante in modo avventato, il credito è poi esigibile, giacché il Tribunale di Varese, per entrambi i decreti, ha precisato che il contributo di mantenimento è “da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese”. Tutti i contributi maturati prima dell’11 giugno 2024 erano pertanto esigibili al momento della presentazione dell’istanza di sequestro (il 21 giugno 2024) nella misura in cui non erano stati estinti dai pagamenti effettuati dal reclamante.
6.3.1 Che CO 1 dovesse dapprima adire il Tribunale per ottenere un “titolo idoneo a rendere esigibile quell’importo” per poi chiedere un sequestro in Svizzera misconosce sorprendentemente che è quanto ha fatto la sequestrante nell’ottenere i due decreti italiani e farli dichiarare esecutivi in Svizzera. È dunque errato sostenere che “in Svizzera non vi era la competenza del giudice del sequestro, perché manca il titolo che rende esigibile il credito, ciò che è il fondamento dell’art. 271 LEF”. Con la pronuncia dell’exequatur delle decisioni italiane il Pretore era legittimato, anzi tenuto a adottare i provvedimenti cautelari richiesti da CO 1 (art. 47 cpv. 2 CLug), che in Svizzera assumono la forma del sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF se il credito vantato dall’istante ha carattere pecuniario (cfr. art. 271 cpv. 3 LEF). Proprio la Convenzione di Lugano conferma che una decisione può essere eseguita sul territorio di uno Stato estero alle condizioni che la stessa stabilisce (art. 38 segg.), debitamente verificate dal Pretore nel caso in esame senza che il reclamante abbia sollevato serie contestazioni. Il principio della territorialità dell’esecuzione forzata impone, a seconda dei casi, l’avvio di più esecuzioni per l’incasso dello stesso credito nei diversi Stati in cui si trovano i beni del debitore.
6.3.2 È irrilevante il fatto che la sequestrante non abbia prodotto “estratti conto, dai quali poteva emergere un mancato pagamento”. Spettava infatti semmai al reclamante eccepire e rendere verosimile di aver pagato le somme risultanti dai decreti italiani fatte valere da CO 1 (cfr. art. 8 CC; sentenza della CEF 14.2006.9 del 7 agosto 2006 consid. 5.1).
6.4 In conclusione, il reclamo è infondato sulla questione del credito per mantenimento.
II. Sul credito agli assegni familiari
7. Il Pretore ha giudicato pacifico che dal gennaio 2023 al maggio 2024 (compreso) RE 1 aveva percepito AF per fr. 6'800.–, come dimostrato dalle sue buste paga. Ha inoltre ritenuto assodato che nello stesso periodo CO 1 non aveva percepito l’analoga prestazione italiana (l’assegno universale unico; in seguito: AUU), giacché la Cassa svizzera, prima di emettere la decisione del 15 maggio 2024, ragionevolmente doveva aver accertato l’inesistenza di una doppia percezione; ha comunque considerato dubbio che, se non fosse stato il caso, “ogni responsabilità sugli effetti della mancata comunicazione delle effettive circostanze ricadrebbe sull’opponente”. Ciò posto, il magistrato ha statuito, da un lato, che la sequestrante, rinviando all’art. 211 della legge italiana n. 151/1975, aveva reso verosimile che gli assegni familiari spettano al genitore affidatario, ovvero a lei stessa, poiché le figlie sono collocate in modo preponderante presso di lei, dall’altro che gli assegni sono verosimilmente dovuti in aggiunta al contributo di mantenimento, rilevando al riguardo che “suscita qualche perplessità che [il padre] non abbia contestato la decisione della Cassa. O, quanto meno, la sua attitudine costituisce un altro tassello a favore della lettura della sequestrante”. Ne ha concluso ch’egli, percependo gli assegni al posto di lei, si era indebitamente arricchito, onde la nascita del credito per cui è stato concesso il sequestro, di complessivi fr. 6'800.–. Ha aggiunto che per quel credito vale la causa del sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Ha pertanto respinto l’opposizione anche con riguardo a tale pretesa.
8. RE 1 sostiene che la questione degli AF poteva essere decisa soltanto dal Tribunale di Varese e, in merito, rileva che i due decreti non chiariscono se il contributo di mantenimento comprende oppure no gli assegni e, soprattutto, cosa ne è di assegni insoluti. Nega dunque che l’esistenza del credito agli AF sia stata resa verosimile dalla decisione della Cassa. Volendo, per delirio d’ipotesi, seguire la tesi del magistrato, fa comunque notare, da un lato, che non è stata recata la prova che gli assegni non siano già compresi nel contributo di mantenimento stabilito con i decreti, dall’altro che il primo giudice ha tralasciato il fatto che CO 1 percepisce anche l’AUU, “che è comprensivo degli AF”, onde il diritto alla differenza tra i due. Il reclamante critica il Pretore, nella misura in cui ha ritenuto che la sequestrante, rinviando all’art. 211 della legge italiana 151/1975, aveva reso verosimile che gli AF le spettano, giacché le figlie sono collocate in modo preponderante presso di lei. Osserva infatti che nell’istanza di sequestro è assente un simile nesso, la sequestrante avendo soltanto citato la prassi della Suprema Corte di Cassazione circa il genitore che ha diritto agli assegni familiari in base alla nota disposizione, la quale nulla dice circa il fatto che gli AF sono (per ipotesi) inclusi nel contributo di mantenimento e ch’ella non li ha percepiti.
9. Ancora una volta, RE 1 non si confronta puntualmente con la motivazione del Pretore. Non contesta di aver percepito AF per fr. 6'800.– dal gennaio 2023 al maggio 2024 (ciò che risulta del resto incontestabilmente dai doc. B e G acclusi all’istanza di sequestro) né di non aver impugnato la decisione del 15 maggio 2024 (doc. F), con cui la Cassa svizzera ha deciso di versare gli AF dal 1° maggio 2024 direttamente sul conto di CO 1 in virtù dell’art. 9 cpv. 1 della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam, RS 836.2). Ne segue che la conclusione del Pretore secondo cui egli, nel percepire gli assegni al posto di lei, si è indebitamente arricchito, resiste all’insufficiente critica. Essa è poi rafforzata dal rinvio all’art. 211 della legge italiana 151/1975, in virtù del quale “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di la-voro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”, norma testualmente riportata nell’istanza di sequestro (ad 4.1).
Stante il chiaro diritto della sequestrante agli assegni familiari in base al diritto sia svizzero che italiano, incombeva semmai al reclamante rendere verosimile che gli AUU, “comprensivo degli AF”, sono inclusi negli assegni perequativi stabiliti dal Tribunale di Varese. Orbene, non sussiste alcuna indicazione in tal senso nelle decisioni italiane, sicché la conclusione più verosimile è che, come risulta del resto dalle leggi italiana e svizzera, gli assegni non sono compresi nei contributi di mantenimento, siccome nell’ipotesi inversa il Tribunale di Varese l’avrebbe specificato. D’altronde RE 1 non ha addotto alcun indizio oggettivo e concreto a sostegno delle proprie allegazioni. Egli non spiega in particolare il motivo perché CO 1 avrebbe diritto solo alla differenza tra l’AUU e gli AF né soprattutto perché il saldo spetterebbe a lui. Di conseguenza, nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo è infondato anche sulla questione degli AF, e come tale va respinto, specie tenuto conto del potere d’apprezzamento da riconoscere al Pretore (sopra consid. 2.2).
III. Sulle spese giudiziarie e sui rimedi giuridici
10. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'882.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).