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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella causa SO.2024.4834 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 settembre 2024 da
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CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 agosto 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 31 luglio 2024, indicando quale causa del credito la “Sentenza n. 1517/2023 (RG n. 7608/2013) + interessi legali dal 15.03.2019 al 31.07.2024 + spese come da sentenza”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 settembre 2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 limitatamente a fr. fr. 9'347.36 oltre interessi;
che in base all’ordine 24 settembre 2024 della destinataria, la Posta ha prolungato fino al 18 ottobre 2024 il tempo per ritirare la raccomandata contenente l’ordinanza del 19 settembre 2024, con cui il Pretore aveva assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;
che ciò nonostante già il 14 ottobre 2024 il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2024 per ottenere la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta in concreto ad RE 1 il 21 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 31 ottobre, sicché, presentato brevi manu il giorno prima, il reclamo è tempestivo;
che la reclamante rileva a ragione di non aver avuto conoscenza, prima dell’emanazione della sentenza impugnata, della facoltà offertale dal Pretore di presentare osservazioni all’istanza;
che la finzione di notificazione dell’atto giudiziario alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) non vale di regola per gli atti introduttivi d’istanza (DTF 142 III 599 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023, consid. 4.2.3), in particolare per la notifica dell’istanza di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 225 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2018.106 del 2 maggio 2019 consid. 3);
che nella fattispecie RE 1 ha prolungato il termine di ri-tiro della raccomandata in discussione, il 24 settembre 2024, dopo l’emissione dell’avviso di ritiro, ma non è dimostrato che abbia avuto, prima dell’ordine di proroga, conoscenza del suo contenuto e nemmeno dell’identità del mittente, siccome la raccomanda ordinaria cui ha fatto capo la Pretura, a differenza di quella specifica per gli atti giudiziari, non menziona il mittente, il quale non è neppure indicato sull’avviso di ritiro, e la Posta non rinvia l’atto non appena trascorso il termine di giacenza postale di sette giorni con un’informazione scritta al destinatario, come avviene invece per la raccomandata specifica (www.post.ch/-/media/portal-opp/pm/dokumente/ briefe-gerichtsurkunde-broschuere.pdf?vs=7&sc_lang=it&hash=28E081AF751 C5D4C3C22867196ED28B2);
che il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 e 253 CPC) di RE 1 è stato dunque leso, ciò che implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto sulla procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulti alcun pregiudizio per la parte lesa (sentenza della CEF 14.2023.97 28 febbraio 2024, consid. 4.4 e i riferimenti);
che nella fattispecie la reclamante non chiede invero l’annullamento della decisione impugnata, bensì la riforma nel senso della reiezione dell’istanza in base alle allegazioni di fatto e i mezzi di prove acclusi al reclamo;
che la cognizione della Camera è però limitata per quanto attiene all’accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e di principio non si estende ad allegazioni di fatto e documenti prodotti per la prima volta con il reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC);
che s’impone pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emetta una nuova decisione in cui si determinerà sulle obiezioni della reclamante, la causa non potendosi infatti dire sufficientemente matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il magistrato statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenze del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024, consid. 1.3.4);
che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) – omessa verifica dell’effettiva notifica dell’ordinanza del 19 settembre 2024 – non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato, il Pretore potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in relazione con la procedura di rinvio;
che ripetibili non possono essere poste a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'347.36, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che decisione emessa il 14 ottobre 2024 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.__________ è annullata e la causa è retrocessa al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 250.– versato dalla reclamante le è restituito.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).