|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.881 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 6 agosto 2024 dal
|
|
Comune di Lugano, Lugano (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)
|
|
|
contro |
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'224.10 oltre agli interessi del 3.5% dal 29 febbraio 2024 (indicando quale causa del credito le “imposte comunali per l’anno 2022”), fr. 50.– (per “spese diffida”) e fr. 45.05 (per “interessi calcolati fino al 28-02-2024”);
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 agosto 2024 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 21 agosto 2024 e con replica del 4 settembre 2024 il Comune di Lugano ha ribadito il suo punto di vista.
C. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato in concreto il 7 novembre 2024 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 29 ottobre 2024, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni prodotte dall’istante sono passate in giudicato sicché costituiscono un valido titolo di rigetto per l’imposta comunale 2022, le spese di diffida e gl’interessi di mora. Ha d’altronde constatato che diversi tentativi di notifica del precetto esecutivo in via postale, anche attraverso una “distribuzione speciale”, sono andati a vuoto, perché l’escusso non l’ha ritirato, sicché è stato necessario, il 17 luglio 2024, pubblicarlo nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
4. Nel reclamo RE 1 sostiene che il precetto esecutivo è “nullo, da annullare o inadempibile” poiché gli è stato notificato durante le ferie esecutive (art. 56 LEF), ciò che vale sia per i tre tentativi per posta (durante le ferie pasquali), sia per la pubblicazione nel FUSC (durante le ferie estive).
4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, invero, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è né nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; Schmid/Bauer in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 51 ad art. 56 LEF). Detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2024.1 del 27 marzo 2024 pag. 2 con rinvii).
4.2 La censura del reclamante è quindi infondata e per di più senza interesse, siccome egli non ha subìto alcun pregiudizio, dal momento che ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 19 luglio 2024 (nello stesso senso la citata 15.2024.1, pag. 2).
5. RE 1 ribadisce poi che l’istanza di rigetto andava dichiarata irricevibile d’ufficio (art. 60 CPC) per “manifesta incapacità processuale del firmatario” (art. 68 e 130 CPC), perché firmata da un unico rappresentante del Comune, la cui firma non è né verificata né verificabile con certezza, siccome il nominativo indicato non ne chiarisce l’identità personale. D’altronde, egli censura il fatto che la procura data dal Municipio l’11 maggio 2021 in particolare a Danilo Sala è “vetusta, non attuale”, è prodotta solo in copia e su carta non intestata e non specifica se è collettiva o singola, mentre a suo dire la sottoscrizione di atti a nome dell’autorità comunale necessita sempre due firme valide.
5.1 In realtà l’identità personale del firmatario dell’istanza di rigetto è immediatamente riconoscibile poiché in calce il nominativo “D. Sala” è indicato sotto la dicitura “Ufficio Contribuzioni” con la firma e il timbro dell’Ufficio contribuzioni di Lugano. Il nome di Danilo Sala figura poi nella procura prodotta con l’istanza (doc. E) e nella stessa egli è indicato come “Responsabile del Servizio contribuzioni”. Non vi è dunque motivo di dubitare che l’istanza di rigetto è stata firmata da un valido rappresentante del Comune di Lugano.
5.2 La procura agli atti (doc. E), d’altronde, non menziona l’esigenza di una doppia firma. E il reclamante non cita la fonte legale dalla quale si dedurrebbe che sarebbero invece sempre necessarie due firme valide, sicché l’istanza di rigetto avrebbe dovuto essere firmata da due rappresentati del Municipio. L’art. 9 cpv. 4 della legge organica comunale (LOC, RL 181.100) prevede invero che il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare in particolare ai funzionari dell’amministrazione competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio. Giusta l’art. 62bis del Regolamento comunale della città di Lugano del 14 marzo 1989 (n. 1.1.1) le competenze delegate dal Municipio sono stabilite tramite ordinanza municipale, segnatamente dall’ordinanza municipale sulle deleghe operative dell’11 novembre 2021 (n. 1.1.6) che prevede in materia di contribuzioni la delega di rappresentanza – inclusa la sottoscrizione d’istanze – per relazioni con autorità amministrative, esecutive e giudiziarie in prima battuta al “Responsabile contribuzioni” (n. 2.33). Bastava quindi la firma del solo responsabile del Servizio contribuzioni, vale a dire di Danilo Sala.
5.3 Ove il primo giudice non abbia avuto dubbi sulla validità della procura, spetta al reclamante spiegare perché egli avrebbe ecceduto il proprio potere d’apprezzamento nel rinunciare a richiedere una procura attuale e più circostanziata di quella agli atti, pena l’inammissibilità del reclamo (sentenza della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020, consid. 4). Nella fattispecie il reclamante non adduce alcun motivo per cui la procura agli atti non rispecchierebbe la situazione attuale, che come già rilevato risulta anche direttamente dal diritto comunale (sopra consid. 5.2).
5.4 RE 1 disconosce inoltre che nella procedura civile i documenti possono in linea di massima essere prodotti in copia e solo in caso di dubbio sull’autenticità del titolo il giudice o la controparte possono esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 5.4). Nel caso di specie, anche se la procura non è redatta su carta intestata, vi è apposto il timbro ufficiale del Municipio e la stessa, comunque sia, è conforme al diritto comunale (sopra consid. 5.2).
5.5 A fronte dell’inconsistenza delle contestazioni meramente formaliste e speculative mosse dal convenuto, non si può seriamente rimproverare al primo giudice di non avere avuto dubbi sulla validità della procura prodotta dal rappresentante dell’istante. In definitiva la censura è priva di pregio.
6. Il reclamante si duole che la replica di prima sede è firmata da “R. Leoni”, il quale non compare sulla procura. Lamenta pure che l’istante l’ha inoltrata tardivamente, ossia diciotto giorni dopo la fissazione del termine, e ch’essa non gli è stata trasmessa subito, ma solamente due mesi dopo, insieme alla decisione impugnata.
6.1 La replica è firmata anche da “D. Sala”, che come visto dispone al riguardo di un diritto di firma individuale (sopra consid. 5.2). La doglianza è pertanto infondata.
6.2 Stante il diritto di essere sentite delle parti (art. 53 CPC), il Giudice di pace avrebbe dovuto trasmettere la replica al convenuto prima di notificare la decisione impugnata e, siccome aveva assegnato un termine all’istante per presentare un’eventuale replica, per parità di trattamento avrebbe dovuto impartire al convenuto un termine per formulare un’eventuale duplica (sentenza della CEF 14.2019.174 del 30 settembre 2019 consid. 1.3/a e 1.3/d).
6.2.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito, perlomeno ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4A_641/2023 del 17 settembre 2024 consid. 4.1.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3).
6.2.2 Nel caso in esame, RE 1 non indica quali motivi suscettibili di cambiare l’esito del giudizio impugnato avrebbe potuto far valere con la duplica. Egli in particolare non espone alcuna ragione per cui le decisioni prodotte dall’istante non dovrebbero es-sere considerate validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, limitandosi a sollevare le censure formali già esaminate. Non si giustifica pertanto di annullare la sentenza impugnata neppure per l’inosservanza dell’art. 53 CPC in prima sede. In definitiva, il reclamo va di conseguenza respinto.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'274.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – Comune di Lugano, Ufficio contribuzioni, Via della Posta 8, Lugano.
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).