Incarto n.
14.2024.180

Lugano

14 febbraio 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1674 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 marzo 2024 dalla

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 dicembre 2024 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 14 marzo 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decreta­re il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'142.– oltre a interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 10 luglio 2024, il Pretore, a richiesta delle parti, le ha citate seduta stante a una nuova udienza fissata per l’11 dicembre 2024, cui però nessuna di esse è comparsa.

 

                                  C.   Statuendo con decisione dell’11 dicembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento e la concessione di un congruo termine per consentirle di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell’istan­­te, in conformità con gli accordi presi con la stessa. Il 27 dicembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 dicembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23 dicembre 2024 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio inclusi 2024: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed .stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 7 gennaio 2025, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 4 gennaio un sabato. Presentato il 20 di­cembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

 

                                   2.   La reclamante si duole anzitutto che la sentenza impugnata è sta­ta emessa in assenza delle parti alla seconda udienza dell’11 dicembre 2024, “a causa di un mero errore interpretativo”, “non intenzionale”, di ambedue le parti, che hanno erroneamente ritenuto che sarebbero state riconvocate con un ulteriore atto di citazione. Come ammesso dalla stessa reclamante, si trattava di un evidente errore, poiché il verbale della prima udienza indicava sen­z’alcuna ambiguità valere “quale formale citazione”. In queste cir-costanze, la reclamante non può ovviamente dedurre, implicitamente, da un proprio errore una violazione del suo diritto di essere sentita. La censura va pertanto respinta.

 

                                   3.   Nel merito, la reclamante rileva di aver firmato con l’istante il 16 dicembre 2024 un’“istanza congiunta per revoca della dichiarazione di fallimento”, con cui hanno chiesto al Pretore di revocare la decisione di fallimento e di concedere un termine di alcuni mesi per consentire alla convenuta di completare il piano di rientro in corso e di “rientrare in bonis”, l’istante dichiarando che il fallimento non rispecchia la sua volontà.

 

                                3.1   Ora, tale convenzione, già per il fatto che è stata conclusa solo dopo il fallimento, non può adempiere le condizioni perché il Pretore potesse, come addotto dalla reclamante, respingere l’istanza secondo l’art. 172 n. 1 o 2 LEF o differire il fallimento in virtù del­l’art. 173 LEF. L’art. 172 LEF riguarda del resto ipotesi (annullamento della comminatoria di fallimento, restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo o ammissione al beneficio dell’opposizione tardiva giusta l’art. 77 LEF) senza attinenza con l’oggetto della convenzione. Nemmeno era, e non è tuttora dato il presupposto per un differimento della decisione giusta l’art. 173 LEF, in mancanza di una decisione dell’autorità di vigilanza o del giudice in applicazione degli art. 85 o 85a LEF, oppure di un atto esecutivo nullo. Anche al riguardo il reclamo è infondato.

 

                                3.2   Non sono neppure realizzati i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, in virtù del quale l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato pres­so l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è infatti esaustiva (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019 consid. 3.1; Giroud/ Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 20c ad art. 174 LEF) e non contempla quali motivi di revoca del fallimento né una dilazione né una proroga di pagamento accordata dall’istante.

 

                                3.3   Secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, la revoca del fallimento è subordinata al verificarsi di uno dei tre motivi esaustivamente elencati dal­la norma – estinzione del debito verso l’istante (n. 1), deposito della somma dovuta presso l’autorità giudiziaria superiore a dispo-sizione del creditore (n. 2) oppure ritiro della domanda di fallimen­to (n. 3) – e al fatto che il reclamante abbia reso verosimile la propria solvibilità. Entrambi i presupposti devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

 

                                         Orbene, la reclamante non ha né allegato né dimostrato tali presupposti né con il reclamo, ma neppure entro la scadenza del termine di ricorso, ossia entro il 7 gennaio 2025 (sopra consid. 1). Non ha invero neppure ritirato le due prime raccomandate contenenti la decisione di reiezione dell’effetto sospensivo e la richiesta di anticipazione delle spese processuali presumibili, inviate il 30 dicembre 2024 alla sua sede indicata a registro di commercio (via __________) e il 3 gennaio 2025 all’indirizzo menzionato sul reclamo (__________). Da una verifica d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) del registro delle esecuzioni, si evin­ce d’altronde che la reclamante è ufficialmente insolvibile, giacché nei suoi confronti sono stati rilasciati undici attestati di carenza di beni per quasi fr. 6'000.– complessivi. Il reclamo va pertanto respinto.

 

                                   4.   Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. La decisione va notificata al presidente della sua gerenza, come la terza raccomandata del 20 gennaio 2025, l’unica andata a buon fine.

 

                                   5.   La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– c/o __________, ;

–  ;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

 

                                         Comunicazione a:

                                         –  Tribunale federale, II Corte di diritto civile, Av. du Tribunal fédéral 29, Losanna (con riferimento all’inc. 5A_72/2025);

                                         –  Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).