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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1409 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 novembre 2023 dalla
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CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
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contro |
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RE 1
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giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 6 novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 274.75 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 22 gennaio 2024 il convenuto ha chiesto l’annullamento o la sospensione della comminatoria di fallimento facendo valere di essere creditore nei confronti dell’istante di una pretesa di rimborso di fatture mediche di fr. 493.15.
C. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il presidente della Camera ha respinto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo con ordinanza del 9 febbraio 2024.
Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 30 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 9 febbraio. Presentato già il 5 febbraio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 172 n. 1 LEF, il giudice rigetta la domanda di fallimento in particolare quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza. Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli art. 85 o 85a cpv. 2 LEF hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (art. 174 cpv. 1 LEF).
3. Il reclamante ribadisce, come già fatto con il ricorso contro la comminatoria di fallimento (inc. 15.2023.128), che l’esecuzione non poteva continuare in via di fallimento per la parte dei premi dovuti alla cassa istante relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni stante l’esclusione prevista dall’art. 43 cpv. 1bis LEF. Si duole che l’Ufficio d’esecuzione non ha tenuto conto del suo ricorso, benché gliel’avesse trasmesso questa Camera.
3.1 Il ricorrente non considera tuttavia ch’egli non aveva chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso, il quale per legge non sospende automaticamente l’esecuzione (art. 36 LEF). Questa Camera ha trasmesso il ricorso all’Ufficio solo perché procedesse all’istruttoria preliminare prevista dall’art. 9 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), ciò che ha concluso con la trasmissione delle sue osservazioni del 6 febbraio 2024. Ad ogni modo l’operato dell’Ufficio è terminato con la notifica della comminatoria di fallimento. La censura è pertanto priva di rilevanza.
3.2 Con decisione odierna (inc. 15.2023.128), la Camera ha respinto il ricorso interposto da RE 1 contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione sfociata nell’apertura del fallimento (e nell’esecuzione n. __________ promossa dalla stessa istante), considerando che la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione infortuni era stata estinta dai sussidi erogati al reclamante, sicché le esecuzioni potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento (art. 43 LEF a contrario; DTF 139 III 288 consid. 2.1.1).
Inoltre, il reclamante non ha dimostrato di aver estinto la parte dei premi posti in esecuzione relativa all’assicurazione malattia, di modo che il suo fallimento andava comunque sia decretato a prescindere da un eventuale splitting dell’esecuzione per la parte del credito relativo all’assicurazione infortuni. Il reclamo è dunque infondato su questo punto.
4. Per il resto, il reclamante rimprovera all’istante diverse mancanze, dalle quali risulterebbe ch’egli non avrebbe potuto risparmiare quello che avrebbe potuto cambiando cassa e che l’istante non ha preso in considerazione alcune ricette mediche e due infortuni.
Si tratta però di censure sostanziali (ossia relativa all’esistenza e all’importo dei crediti posti in esecuzione) che RE 1 avrebbe dovuto far valere opponendosi alla decisione 11 febbraio 2023 (notificatagli per posta A+ il 14 febbraio 2023), con cui la CO 1 ha stabilito l’importo da lui dovuto e rigettato in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo, ciò ch’egli non dimostra di aver fatto. Nella procedura di fallimento, queste censure sono improponibili. Sotto questo profilo, il reclamo è di conseguenza irricevibile.
5. Il reclamante rileva che il Pretore aggiunto ha rigettato definitivamente la sua domanda di annullamento o sospensione dell’esecuzione giusta gli art. 85 o 85a LEF.
5.1 In realtà il primo giudice si è dichiarato a ragione incompetente a statuire in merito. RE 1 non formula del resto alcuna critica motivata al riguardo. Non si poneva neppure la questione di un eventuale differimento del fallimento nel senso dell’art. 173 cpv. 1 LEF, poiché il convenuto non prova di aver depositato, prima dell’udienza, alcuna istanza formale di sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF (v. DTF 133 III 684 consid. 3.2).
5.2 Sia come sia, un’azione del genere pareva d’acchito esclusa, giacché il reclamante avrebbe potuto – e quindi dovuto – far valere le sue censure con un’opposizione (giusta l’art. 52 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) contro la decisione con cui la CO 1, in virtù dell’art. 49 LPGA, ha stabilito che RE 1 è suo debitore di fr. 236.95 e rigettato in via definitiva l’opposizione (giusta l’art. 74 LEF) da lui interposta al precetto esecutivo (art. 79 LEF). Non avendolo fatto, la decisione è passata in giudicato e dunque non avrebbe potuto essere rimessa in discussione con un’azione di annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85a LEF fondata su fatti anteriori al passaggio in giudicato (sentenza del Tribunale federale 9C_492/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 4; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11a e 11e ad art. 85a LEF). Ne segue che il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, è infondato e come tale va respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
6. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
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– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).