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Incarto n. |
Lugano 26 giugno 2024
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1305 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 marzo 2023 dalla
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RE 1
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contro |
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CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
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giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto d’appalto del 28 marzo 2018 CO 1 ha commissionato alla RE 1 le opere di giardiniere indicate nell’offerta del 2 marzo 2018 nel quadro del progetto di edificazione del mappale n. __________ __________. La committente si è impegnata a versare all’assuntrice il prezzo forfettario di fr. 100'000.–.
B. Il 30 novembre 2020 la RE 1 ha allestito la liquidazione finale che ammonta a fr. 169'380.25, composti dall’importo forfettario di fr. 100'000.– stabilito nel contratto d’appalto e per il resto dalla remunerazione di lavori supplementari. Tenuto conto degli acconti già versati, il saldo dovuto era di fr. 25'022.55.
C. Con diffida del 30 settembre 2021 la RE 1 ha chiesto il pagamento di sette fatture scoperte emesse tra il 5 luglio 2020 e il 19 dicembre 2020 per complessivi fr. 26'452.90.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 24'729.85 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2021, indicando quale causa del credito le “Fatture riguardanti le opere da giardiniere, sistemazione esterna al mapp. __________ a __________ (residenza __________). Liquidazione finale e fatture approvate dalla direzione lavori studio arch. __________; richiami inviati anche da arch. __________ DL successiva. Diffida raccomandata trasmessa dopo vari richiami il 30.09.2021”.
E. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 per fr. 26'444.–. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 aprile 2023. Con replica presentata l’11 maggio nel termine fissato dalla Pretura e duplica spontanea del 19 maggio 2023, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
F. Statuendo con decisione del 28 dicembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della convenuta.
G. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 gennaio 2024 per ottenere “che la decisione venga annullata e rivista” e che “se del caso vengano sentite le parti in causa ed i testimoni citati in queste osservazioni e nella decisione”. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 27 febbraio 2024 la reclamante ha confermato le proprie conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 12 gennaio. Presentato già il 5 gennaio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.1.1 Con il reclamo la RE 1 premette di non trovare “assolutamente normale” che una decisione presa durante le ferie natalizie e di fine anno stabilisca un termine per osservazioni (recte: reclamo) che scade ancora nel periodo citato, senza dargli il tempo necessario per procurarsi un legale.
1.1.2 In realtà il termine di reclamo non è scaduto durante le ferie natalizie, ossia durante il periodo dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024 (art. 56 n. 2 LEF), bensì il 12 gennaio 2024, siccome la decisione è giunta alla reclamante il 2 gennaio 2024, data (non contata) dalla quale ha iniziato a decorrere il termine (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; sopra consid. 1.1). Ha avuto pertanto dieci giorni per procurarsi un legale e inoltrare il reclamo, come stabilito dalla legge. La doglianza è quindi infondata.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1 Le parti devono formulare le loro censure contro la decisione impugnata in modo completo nel termine di ricorso o di risposta; un eventuale secondo scambio di allegati o l’esercizio del diritto di replica spontanea non possono servire a completare una critica insufficiente o a formulare nuove censure (cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4 i.f., pag. 417).
1.2.2 Nel caso in esame, la RE 1 ha fondato il reclamo sul fatto che i crediti posti in esecuzione sono stati riconosciuti dalla direzione lavori per conto della committente. Sostiene quindi tardivamente nella replica spontanea che alcune prestazioni sarebbero state riconosciute direttamente dalla committente o tramite e-mail in risposta all’e-mail con cui l’arch. PI 1 le avrebbe trasmesso le offerte. Ad ogni modo le e-mail non sono allegate alla replica, non avrebbero comunque potuto essere prodotte per la prima volta in sede di reclamo (sopra consid. 1.2) e non sono idonee quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che deve recare la firma manoscritta dell’escusso (art. 14 CO e sentenza della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024 consid. 5). Le nuove censure presentate con la replica spontanea non costituiscono d’altronde una risposta agli argomenti presentati con le osservazioni al reclamo, ove CO 1 si è limitata a rispondere agli argomenti contenuti nel reclamo senza aggiungere null’altro. Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierno giudizio.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza poiché ha constatato che in particolare dalla “scheda contabile relativa alla committente” si evince con chiarezza che la pretesa residua in capo all’istante non rientra nel forfait di fr. 100'000.– stabilito con il contratto d’appalto, ma riguarda semmai i lavori supplementari successivamente eseguiti dalla procedente, per i quali manca un titolo di rigetto. In difetto di una firma apposta dalla convenuta, il primo giudice ha risposto negativamente alla questione di sapere se i bollettini e le offerte sottoscritti dalla direzione lavori vincolassero la committente, così come le fatture e le diffide emesse dall’appaltatore, la corrispondenza e-mail tra le parti, il parziale pagamento di altri lavori supplementari e la mancata contestazione delle fatture. A suo giudizio nulla muta a questa conclusione l’evidenza che le offerte e i bollettini di lavoro sono stati siglati dalla persona incaricata dalla direzione lavori: in difetto di elementi per determinarsi sull’estensione di tale mandato appare fortemente dubbio che “l’approvazione” da parte degli architetti avvicendatisi per conto della committente implichi l’impegno di quest’ultima a pagare puntuali prestazioni effettuate dall’istante.
4. Nel reclamo la RE 1 espone che la direzione lavori non è mai cambiata durante tutta l’esecuzione delle opere ed era, come stabilisce il suo ruolo, il tramite tra la cliente e gli artigiani. D’altronde, essa non vede chi, se non il direttore lavori, possa autorizzare gli artigiani a portare avanti le opere dal momento che la committente non è sicuramente presente sul cantiere tutti i giorni. Le opere il cui prezzo è oggetto dell’istanza, anche se non sono contemplate dal contratto d’appalto, sono state eseguite durante l’esecuzione dei lavori a contratto, sono state richieste dalla committente, preventivate a parte e sottoposte alla stessa dalla direzione lavori e da lei approvate. Non si spiega infatti perché la direzione lavori avrebbe dovuto apporre la propria firma se tali lavori erano compresi nel contratto d’appalto.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).
In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). La mancanza del potere di rappresentanza può, in linea di massima, essere sanata posteriormente, anche tacitamente o per atti concludenti del rappresentato (art. 38 cpv. 1 CO), in particolare nel corso della procedura di rigetto. In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142; sentenza della CEF 14.2014.63 del 5 agosto 2014 consid. 6.3, sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).
5.1 Nella fattispecie non è chiaro quali sono i documenti – asseritamente firmati dalla direzione lavori per conto della committente – di cui si avvale la RE 1 come titolo di rigetto per i costi delle opere supplementari. Anche con l’istanza di rigetto la RE 1 non era stata chiara. Si era semplicemente riferita nella motivazione alla “liquidazione finale approvata dalla direzione lavori”, che corrisponde al doc. C privo di qualsiasi firma, nonché a “diversi richiami” e a una diffida; essa ha poi citato offerte e fatture prodotte alla rinfusa. Come già aveva eccepito CO 1 con le osservazioni all’istanza, non è nemmeno chiaro come la RE 1 abbia calcolato la cifra posta in esecuzione; in effetti l’importo indicato nel precetto esecutivo è di fr. 24'729.85, quello nell’istanza di fr. 26'444.–, quello nella diffida (come somma di sette fatture scoperte) di fr. 26'452.90 (doc. A) e quello indicato nella liquidazione finale di fr. 25'022.55 (doc. C).
Ora, non spetta al giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione (cfr. art. 55 cpv. 1 CPC), sicché l’istante non può accontentarsi di produrre alla rinfusa numerosi documenti confidando nel fatto che il giudice li esamini uno a uno per determinare se siano idonei a giustificare il rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2023.154 del 26 aprile 2024 consid. 1.2.2 e i rinvii). Al riguardo le allegazioni di fatto riferite alla “situazione pagamenti CO 1” al 19 novembre 2020 (doc. F) formulate per la prima volta solo con la replica spontanea di seconda sede sono tardive e quindi inammissibili (sopra consid. 1.2), per tacere del fatto che fatture e offerte non firmate dall’escusso non costituiscono titoli di rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (ad esempio: sentenza della CEF 14.2023.121 del 23 febbraio 2024, consid. 5 e i rinvii). Già per questo motivo la reiezione dell’istanza risulta corretta, sicché il reclamo va respinto.
5.2 Ad ogni modo, di principio un conteggio finale firmato dall’architetto incaricato della direzione lavori non è vincolante per il committente in assenza di poteri espressi conferitogli e non può quindi valere come titolo di rigetto dell’opposizione. Il caso è diverso invece se l’appaltatore prova che il contratto concluso con l’architetto firmato dal committente lo autorizza ad approvare le fatture (Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 1 ad art. 79 LEF che rinvia alla DTF 118 II 313 consid. 2a, pag. 315). Infatti, il committente ricorre ai servizi dell’architetto in qualità di esperto per la pianificazione e la progettazione nonché per la direzione e supervisione dei lavori di costruzione. Normalmente, invece, il committente si riserva il diritto di decidere autonomamente in merito agli obblighi finanziari, non avendo biso-gno delle competenze specifiche dell’architetto. Pertanto egli necessita di un’autorizzazione esplicita per le dichiarazioni legali fatte per conto del cliente, che, come l’accettazione di una fattura finale, pongono il cliente di fronte a obblighi finanziari significativi (DTF 118 II 313 consid. 2/a, pag. 315; 109 II 459 consid. 5/c, pag. 459).
5.2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha allegato né dimostrato con documenti in prima sede che la direzione lavori fosse abilitata ad approvare i costi per le opere supplementari in rappresentanza della committente. Al contrario, nel contratto d’appalto (doc. B) è espressamente previsto che “qualsiasi lavoro supplementare prima di essere eseguito, deve essere preventivato ed accettato dalla committenza. In caso contrario non verrà riconosciuto alcun supplemento al contratto”. Non è prescritta alcuna procura a favore della direzione lavori. Il solo contratto d’appalto firmato dalla convenuta non bastava quindi per ammettere ch’essa ha riconosciuto anche i costi per le opere supplementari approvate dalla direzione lavori.
5.2.2 Nel reclamo la RE 1 allega che le opere supplementari erano state accettate dalla committente senza però riferirsi ad alcun documento (offerte, bollettini, fatture, diffide). D’altronde CO 1 ha sempre contestato di aver autorizzato la direzione lavori ad approvare opere supplementari (vedi osservazioni all’istanza e osservazioni al reclamo), ciò che esclude una ratifica a posteriori (art. 38 cpv. 1 CO, v. sopra consid. 5). Anche alla luce di tali elementi la decisione del Pretore non presta il fianco alla critica.
6. La reclamante afferma ancora che nessuno degli architetti assunti a posteriori dalla committente per verificare il suo lavoro ha mai contestato i lavori svolti. Tale circostanza è irrilevante ai fini del giudizio odierno, da un lato perché il loro potere di rappresentare la convenuta non è stato dimostrato, dall’altro perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso o del suo rappresentante – non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024, consid. 5.6, e 14.2018.147 del 31 gennaio 2019, consid. 5.1/b).
7. Infine, nemmeno può essere accolta la richiesta di “sentire le parti in causa ed i testimoni citati in queste osservazioni e nella decisione”, siccome la procedura è di natura sommaria e consente di principio solo la produzione di documenti (art. 254 CPC); in ogni caso non sono ammessi nuovi mezzi di prova in sede di reclamo (v. sopra consid. 1.2 e 2).
8. In definitiva, il reclamo va pertanto respinto. Rimane però la possibilità per la RE 1 di far valere le sue pretese in procedura ordinaria (sopra consid. 2), previo un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), ciò che gli permetterebbe di chiedere l’assunzione di tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, compresa l’audizione di testi, e di postulare in via accessoria il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).
9. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'444.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 800.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).