Incarto n.
14.2024.50

Lugano

14 agosto 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.679 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 febbraio 2024 da

 

 

RE 1 IT- (RA)

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

 

 

contro

 

 

CO 1 IT-

(patrocinato dall’avv. RE 1 __________)

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 marzo 2024 dal Pretore;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decisione del 20 novembre 2023 (inc. n. __________), la Corte delle assise correzionali ha ritenuto CO 1 colpevole di alcuni reati patrimoniali e l’ha condannato, fra l’altro, a pagare ad RE 1 € 198'692.85 oltre a interessi per “restituzione di retrocessioni e risarcimento danni” e a fr. 14'088.35 per risarcimento delle spese legali.

 

                                  B.   Su istanza di RE 1, con decreto di sequestro del 4 dicembre 2023 (SO.2023.5734) la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro (n. __________) di beni riconducibili ad RE 1 sino a concorrenza di € 198'692.85 (oltre agl’interessi del 5% dal 1° marzo 2016 su € 12'192.85 e dall’8 febbraio 2016 su € 186'500.–) e fr. 14'088.35. L’8 gennaio 2024 CO 1 ha formulato opposizione al sequestro.

 

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 11'539.51 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2016 (indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro n. __________ del 22.12.2023. Dispositivi 5.1 e 5.2 della Sentenza del 20 novembre 2023 della Corte delle assise correzionali di Lugano di cui all’inc. n. __________ e verbale di dibattimento del 20 novembre 2023 nell’ambito della medesima procedura (controvalore di EUR 12'192.85)”), 2) fr. 176'506.58 oltre agli interessi del 5% dall’8 febbraio 2016 (“vedi credito 1 [controvalore di EUR 186'500.00]”) e 3) fr. 14'088.35 (“vedi credito 1”).

 

                                  D.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 febbraio 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 18 marzo 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 aprile 2024 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

                                  G.   Con scritto del 7 giugno 2024 RE 1 ha prodotto la sentenza del 28 maggio 2024 (SO.2024.166) con cui il Pretore del distretto di Lugano ha respinto l’opposizione avverso il sequestro.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 marzo 2024, il termine d’im­­pugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 10 aprile. Presentato già il 2 aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Invece lo scritto del 7 giugno 2024 è manifestamente tardivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                             1.2.1   Nel caso di specie sono inammissibili, poiché addotte per la prima volta con il reclamo, sia le osservazioni all’opposizione al sequestro del 14 febbraio 2024 (doc. D), sia le allegazioni di fatto fondate sulle stesse, in particolare in merito al ritiro dell’appello e al­l’esecutività della decisione penale. Non è quindi possibile tenerne conto ai fini dell’odierno giudizio.

 

                             1.2.2   Ciò vale a maggior ragione per la sentenza emessa il 28 maggio 2024 dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, prodotta da RE 1 con lo scritto del 7 giugno 2024 dopo la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1.1), a prescindere dal fatto che si tratti di un vero novum (sentenza della CEF 14.2020.82 del 4 gennaio 2021, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 39c, consid. 1.3.2).

 

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la senten­za della Corte delle assise correzionali di Lugano versata agli atti non conteneva l’attestazione di passato in giudicato, sicché la stes­sa non poteva costituire un titolo di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne. Egli ha inoltre rilevato che nemmeno il verbale del dibattimento di medesima data poteva giustificare il rigetto provvisorio dell’op­posizione siccome, segnatamente, non era firmato dall’escusso o dal suo patrocinatore. Ha quindi respinto l’istanza.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 espone di aver ritirato l’appello contro la decisione penale con scritto del 31 gennaio 2024, da lei prodotto nella procedura d’opposizione al sequestro, insieme alla sen­tenza motivata a norma dell’art. 399 cpv. 2 CPP munita del timbro di passato in giudicato, ciò che ha reso la sentenza penale esecutiva ex tunc dalla sua data d’emanazione il 20 novembre 2023 giusta l’art. 437 cpv. 2 CPP. Ella sostiene che il primo giudice doveva tenere in considerazione la documentazione prodotta nel­l’ambito della procedura parallela di sequestro, posto che il medesimo giudice fungeva sia da giudice del rigetto sia da giudice competente per la procedura d’opposizione al sequestro. Gli era infatti nota l’esecutività del titolo di rigetto invocato e avrebbe dovuto tenerne conto d’ufficio. Ammettere il contrario costituisce a sua men­te un formalismo eccessivo che non merita tutela.

 

                                4.1   Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le decisioni penali sono esecutive non appena sono state notificate salvo che siano state impugnate tempestivamente mediante un appello (art. 402 CPP), un ricorso al Tribunale federale in materia penale nell’ipotesi dell’art. 103 cpv. 2 lett. b LTF oppure un rimedio giuridico non automaticamente sospensivo ove l’autorità di ricorso abbia sospeso l’esecutività della decisione impugnata (art. 387 CPP o 103 cpv. 3 LTF), come pure in caso di ritiro del ricorso (art. 437 cpv. 1 lett. b CPP, sentenza della CEF 14.2022.53 del 2 novembre 2022 consid. 5.1 con rinvii). L’esecu­tività della decisione invocata quale titolo di rigetto dev’essere rea-lizzata al momento dell’emanazione del giudizio sull’istanza di rigetto (DTF 146 III 284 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.1 con rinvii). La mancanza di una decisione esecutiva giusta l’art. 80 LEF osta al rigetto dell’opposi­­zione finché l’appello – che ha effetto sospensivo (art. 402 CPP) – non è stato respinto, dichiarato irricevibile o ritirato (già citata 14.2022.94 consid. 4.2). L’istante deve portare la prova piena del­l’esistenza del titolo esecutivo di rigetto (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4) e deve farlo per mezzo di documenti (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4 e della CEF 14.2023.112 del 30 aprile 2024 consid. 5.3.2; sui documenti che comprovano l’esecutività, si veda Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 73 ad art. 80 LEF).

 

                                4.2   Nel caso di specie è pacifico che l’istante si è limitata in prima sede a produrre una versione della sentenza della Corte delle assise correzionali senza timbro di passaggio in giudicato o perlomeno attestazione di esecutività e non ha speso una parola riguar­do all’esecutività della stessa. Spettava però a lei produrre la documentazione atta a ottenere il rigetto dell’opposizione già dinanzi al giudice di prime cure. Solo in seconda sede, e quindi in modo inammissibile (sopra consid. 1.2.1), ha allegato che l’appello contro la sentenza penale è stato da lei ritirato il 31 gennaio 2024 e che quindi al momento dell’emanazione del giudizio di primo gra­do (il 18 marzo 2024) la sentenza era esecutiva. È vero che in prima sede ella ha menzionato che l’esecuzione era stata avviata a convalida del sequestro, ma ciò non poteva sostituirsi a un’alle­gazione esplicita, precisa e sostanziata in merito all’esecutività della decisione penale. Del resto i richiami ad altri procedimenti vanno esclusi nei casi in cui, come nella fattispecie, l’istante, quale parte della procedura all’opposizione al sequestro, avrebbe potuto produrre già con l’istanza tutti i documenti necessari alla tutela dei propri interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione da lei avviata (sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017, consid. 5.4 con rinvii).

                                 4.3   Contrariamente a quanto crede la reclamante, il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto – né autorizzato – ad accertare i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Il Pretore, per­tanto, non doveva, né poteva, assumere d’ufficio documenti prelevandoli dal suo incarto relativo all’opposizione al sequestro né assegnare un termine all’istante per produrre la prova dell’esecutività della decisione penale. Non vi era neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC), poiché tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con rinvii; già citata 14.2017.92, consid. 5.5 con rimandi). Dipendeva solo dalla reclamante, patrocinata da un avvocato, presentare un’istanza completa di tutti i documen­ti necessari. E se respingere l’istanza senza darle l’occasione di correggerla potrà anche considerarsi formalista, non è certo un formalismo eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della procedura di rigetto (v. sopra consid. 2; nello stesso senso la già citata CEF 14.2017.92, consid. 5.5).

 

                                4.4   Nel pretendere che la documentazione prodotta nella procedura d’opposizione al sequestro era già conosciuta e debitamente a disposizione del primo giudice, la reclamante pare riferirsi all’art. 151 CPC, secondo cui i fatti noti al giudice non devono essere provati. Si può però dubitare che nella fattispecie al Pretore dovesse essere noto il contenuto delle osservazioni dell’istante nella procedura di opposizione al sequestro ricevute pochi giorni prima dell’emanazione della decisione di (non) rigetto. Ad ogni modo, non occorre perdere di vista, ancora una volta, che la procedura di rigetto è una procedura documentale (sopra consid. 2), in cui la produzione del titolo di rigetto è la condizione sine qua non dell’ac­coglimento dell’istanza. In altri termini, il titolo non è un semplice fatto che potrebbe considerarsi provato perché notorio o non contestato dall’escusso, bensì un presupposto materiale che il giudice deve verificare d’ufficio (nello stesso senso la già citata 14.2017.92 consid. 5.6; anche indirettamente la già menzionata 14.2023.112 consid. 5.3.3.1). La critica si rivela dunque ingiustificata. In definitiva, in assenza di prova dell’esecutività della decisione penale, il rigetto definitivo non poteva essere concesso. La decisione del pri­mo giudice non presta il fianco alla critica.

 

                                4.5   Ad ogni buon conto, il giudizio odierno non reca alcun danno irreparabile alla reclamante, se non per quanto attiene alle spese processuali (evitabili in seconda sede semplicemente astenendosi dal­l’interporre un reclamo inutile), dal momento che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 456 consid. 2.5) l’e­scutente può ripresentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione (entro il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF), producendo la documentazione mancante, in concreto la prova dell’esecutività della decisione penale (DTF 140 III 456 consid. 2.5, RtiD 2016 II 653 n. 42c consid. 7.3/b, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novem­bre 2019 consid. 6.2 e 9, e la già citata 14.2017.92 consid. 5.5 i.f.).

 

                                   5.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 202'134.44, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).