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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.1075 (istanza di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da
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CO 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
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contro |
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IS 1, c/o __________, |
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giudicando ora sulla “domanda di riesame” della sentenza 14.2019.53 emessa da questa Camera il 6 giugno 2019, con cui ha parzialmente accolto il reclamo di RE 1 contro la decisione 1° marzo 2019 del Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
con sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53), la Camera ha parzialmente accolto il reclamo di CO 1 contro la decisione emessa il 1° marzo 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che aveva respinto la sua istanza di sequestro diretta avverso IS 1, ordinando il sequestro (n. __________) degli averi di quest’ultima presso due banche a garanzie di due crediti di CO 1 di fr. 1'512'842.10 e fr. 51'057.20 (oltre ad accessori);
che il 14 giugno 2019 la Camera ha dichiarato inammissibile una prima istanza “urgentissima” di “riesame/revoca” presentata da IS 1 in merito alla sentenza del 6 giugno 2019;
che mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc. 14.2021.89/90) questa Camera ha riformato la sentenza dell’8 giugno 2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva parzialmente accolto l’opposizione al sequestro di RI 1 (sino a concorrenza di fr. 51'057.20), respingendo integralmente tale opposizione;
che dopo aver accertato, con decisione del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), la perenzione dell’esecuzione n. __________a promossa da CO 1 a convalida del sequestro della sola pretesa per spese legali di fr. 51'057.20, nella sentenza 15.2024.27 del 19 luglio 2024 la Camera ha fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione di rettificare i dati del proprio sistema informatico relativi al sequestro n. __________, stralciando dall’importo garantito la posizione n. 3 relativa a tale pretesa (consid. 3.2.2), pur confermando che il sequestro rimaneva in vigore per l’altra pretesa di fr. 1'512'842.10 tempestivamente convalidata dal sequestrante con l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 e l’avvio dell’azione di merito davanti alla Pretura del Distretto di Lugano (inc. OR.2021.83);
che con scritto del 26 aprile 2024, IS 1 chiede, da una parte, la revisione della sentenza 15.2023.64 (2a revisione) emanata il 16 febbraio 2024 da questa Camera (domanda “A”), e dall’altra, “in alternativa o in subordine” il “riesame” della sentenza 14.2019.53 del 6 giugno 2019 con cui la Camera ha decretato il noto sequestro, con contestuale accertamento della prescrizione dell’azione di merito di CO 1 (domanda “B”);
che il 6 maggio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la disgiunzione delle conclusioni “A” e “B”, che si riferiscono a due decisioni diverse (15.2023.64 la prima e 14.2019.53 la seconda);
che con decisione odierna (inc. 15.2024.39) la Camera ha dichiarato irricevibile la conclusione “A”;
che con il presente giudizio viene esaminata la conclusione “B”;
che IS 1 la fonda con riferimento 1) alla pretesa tardività della propria opposizione al sequestro, 2) alla decadenza della causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF in seguito all’accertamento del suo domicilio in Svizzera e 3) all’intervenuta prescrizione dell’azione di merito promossa da CO 1;
che invocando “autorevole dottrina” (Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 54 ad art. 272 LEF; idem: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 62 ad art. 272 LEF), l’istante sostiene che il giudice potrebbe modificare la decisione di sequestro su richiesta di ogni parte o d’ufficio poiché la stessa non acquisisce regiudicata materiale;
che invece per il Tribunale federale – a ragione – il sequestro LEF, benché sia una misura provvisionale, segue le proprie regole stabilite agli art. 271 segg. LEF, ciò che esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un cambiamento delle circostanze (come invece previsto dall’art. 268 cpv. 1 CPC), il debitore disponendo in tale ipotesi, una volta esaurita la via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), della possibilità di chiedere l’ottenimento di garanzie (o il loro aumento) con una (nuova) istanza fondata sull’art. 273 LEF, nell’esame della quale il giudice del sequestro potrà tenere conto di eventuali nuove circostanze di rilievo (sentenze 4A_579/2018 del 22 maggio 2019, consid. 6.1, e 5A_563/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.3.2);
che proprio perché la decisione di sequestro non passa in giudicato materiale, è d’altronde irricevibile, a norma dell’art. 328 CPC, la domanda di revisione della decisione sull’opposizione al sequestro, in caso sia di accoglimento (DTF 138 III 382 consid. 3) sia di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.177 [revisione] del 27 settembre 2018, RtiD 2019 I 661 n. 75c, consid. 2.3);
che infatti il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti (specie l’eccezione di prescrizione) nella causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF; DTF 138 III 636 consid. 4.3.2) oppure, trattandosi di un terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF; citata 14.2017.177, consid. 2.3);
che in particolare è esclusa una revoca del sequestro fondato sulla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF per il motivo che dopo il passaggio in giudicato formale della decisione di sequestro il debitore ha spostato il domicilio in Svizzera, non solo perché non lo prevede l’art. 280 LEF, ma anche perché ammetterla consentirebbe al debitore di eludere a piacimento gli effetti del sequestro, svuotando l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di significato;
che la conclusione “B” della domanda in esame è pertanto integralmente irricevibile;
che nella sua veste di autorità giudiziaria la Camera non è del resto competente per accertare la decadenza del sequestro nel senso dell’art. 280 LEF (DTF 143 III 578 consid.3.2.1, pag. 584; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018 consid. 1.3), per tacere del fatto che la Camera ha già giudicato manifestamente abusiva se non temeraria l’allegazione dell’istante secondo cui la sua opposizione al sequestro sarebbe stata tardiva, sicché l’azione di merito avviata da CO 1 non avrebbe convalidato tempestivamente il sequestro (sentenza 15.2023.64 [2a revisione] pag. 3, di cui IS 1 chiede per la terza volta la revisione con la domanda “A”);
che la tassa del presente giudizio segue la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'512'842.10, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La conclusione “B” della domanda di riesame è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).