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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2022 dalla
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CO 1, __________ (ZH) (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
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avv. RE 1, c/o __________, |
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giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con un contratto di leasing del 28 luglio 2012, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha ceduto un’automobile “in uso e godimento al contraente del leasing”, RE 1, che si è impegnata a pagare un canone mensile di fr. 1'182.– alla cessionaria. Nell’allegato denominato “Conferma negativa conformemente alla LCC” (pag. 4 di 8), la contraente ha attestato che avrebbe utilizzato l’automobile per svolgere l’attività di “libero professionista (ad es. avvocato, medico architetto)”.
B. Mediante sentenza del 2 novembre 2018, il Bezirksgericht di __________ ha condannato RE 1 a pagare fr. 22'205.80 oltre agli interessi del 3.9% dal 1° aprile 2016, nonché spese ripetibili di fr. 4'150.– a favore della CO 1.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione e modificato il 20 luglio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 29'100.80 oltre agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018, indicando quale causa del credito la “Sentenza del Bezirksgericht __________ del 02.11.2018, inc. __________ (Foro esecutivo secondo gli art. 46, risp. 50 LEF)”.
D. Mediante sentenza del 29 marzo 2022 (15.2021.79), la Camera ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RE 1 contro il precetto esecutivo, facendo ordine all’Ufficio d’esecuzione di non aggiungere negli atti esecutivi l’indicazione “art. 50 LEF” nell’indirizzo di PI 1, ma per il resto ha confermato che nel caso concreto l’UE aveva validamente emesso il precetto fondando la sua competenza territoriale sull’art. 50 cpv. 1 LEF.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 giugno 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 luglio 2022. Mediante replica, duplica, triplica e quadruplica spontanee del 22 luglio, 11 e 17 agosto, e 5 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
F. Statuendo con decisione del 12 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e “accresciute” indennità. Stante l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 22 aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 2 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha fondato la propria competenza territoriale sull’art. 50 cpv. 1 LEF, ritenendo dato il foro dell’azienda in Svizzera alla sede luganese dello studio legale della convenuta, con riferimento alla sentenza di questa Camera del 29 marzo 2022 (citata sopra al consid. D; doc. H accluso all’istanza) e alla “Conferma negativa” acclusa al contratto di leasing, in cui ella ha attestato che avrebbe utilizzato l’automobile per svolgere l’attività professionale.
3.1 Nel reclamo, RE 1 fa valere di non poter essere escussa in Svizzera dal momento che è domiciliata all’estero e sostiene che il suo indirizzo professionale in Svizzera non crea ivi alcun domicilio, giacché l’art. 23 cpv. 2 CC stabilisce che una persona fisica ha, di principio, un solo domicilio, anche se soggiorna rego-larmente in più luoghi, come nel suo caso. Ritiene pertanto che il precetto esecutivo, emesso il 20 luglio 2021, sia “illegale e senza efficacia alcuna, ovvero nullo di pieno diritto”.
3.2 È invero molto dubbio che RE 1 sia effettivamente domiciliata in Croazia – ovvero vi risieda con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e __________ sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021 consid. 5 e i rinvii) – giacché ella non ha sostanziato la sua affermazione e ha continuato a inviare i suoi scritti ad autorità giudiziarie ed esecutive da __________ o da __________ e a tenervi aperto uno studio legale (doc. D e F acclusi all’istanza). Non dimostra poi di avere uno studio legale “principale” a Milano, perlomeno non all’indirizzo da lei indicato (cfr. doc. C).
Non è però necessario approfondire tali questioni in questa sede. Sapere se esiste un’azienda in Svizzera nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF, di cui è titolare un debitore domiciliato all’estero, è infatti una questione di esclusiva competenza dell’autorità di vigilanza (DTF 114 III 6 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_883/ 2020 consid. 3.2; citata 15.2021.79 consid. 6.3.1). Se non è stato contestato al momento della notifica del precetto esecutivo, o se è stato contestato senza successo come nella fattispecie, il foro esecutivo, che determina anche la competenza del “giudice del luogo d’esecuzione” (giusta l’art. 84 cpv. 1 LEF) non può più essere rimesso in discussione nella procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 136 III 373 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019, consid. 4, e della CEF 14.2019.205 del 13 marzo 2020, consid. 4.1 e i rinvii). Le critiche (rinnovate) della ricorrente relative al foro esecutivo sono pertanto inammissibili.
3.3 RE 1 nega pure di aver contratto per conto dell’azienda in Svizzera (cioè lo studio legale) la pretesa per la quale ora CO 1 procede contro di lei.
3.3.1 La censura secondo cui la “Conferma negativa” (doc. N) non sarebbe un “documento utilizzabile dalla controparte” poggia sul fatto ch’ella l’avrebbe concluso con la PI 4 e non con l’escutente (la CO 1). Si tratta di un’allegazione di fatto formulata in prima sede in un altro contesto (v. sotto consid. 4) sicché la sua ricevibilità in seconda sede è dubbia (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, la censura è infondata, come verrà spiegato più avanti (consid. 4).
3.3.2 RE 1 contesta d’altronde la tesi della CO 1, secondo cui l’utilizzo di un’automobile per motivi professionali ne esclude l’utilizzo per motivi privati. Afferma di avere un solo veicolo e un solo indirizzo, professionale e privato, onde l’impossibilità di utilizzare il veicolo per una sola ragione, tant’è che il fisco lo considera a uso privato.
La situazione è in verità molto semplice. Il 28 luglio 2012 RE 1 ha firmato il contratto di leasing (doc. I) attestando a pagina 4 (doc. N) che avrebbe usato il veicolo per la sua attività da libera professionista e indicando quale suo indirizzo quello del suo studio legale in __________ a __________. Ha quindi pacificamente assunto i propri obblighi per conto della sua “azienda” ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF. Ch’ella abbia poi utilizzato l’automobile anche per scopi privati non cambia l’accordo contrattuale. Permettere all’escusso di modificare successivamente e unilateralmente la qualifica del suo obbligo svuoterebbe l’art. 50 cpv. 1 LEF del suo senso. Le contestazioni della reclamante sono pertanto infondate, compresa quella relativa all’allegazione non dimostrata della concessione da parte della CO 1 di uno “sconto flotta” agli avvocati, di cui non ha del resto spiegato in modo comprensibile la rilevanza per la questione in esame.
3.3.3 La reclamante rimprovera a torto al primo giudice di aver arbitrariamente ignorato tutte le sue argomentazioni in merito all’art. 50 cpv. 1 LEF. Egli si è infatti correttamente riferito alla decisione di questa Camera per quanto attiene al foro (sopra consid. 3.2) e alla “Conferma negativa” riguardo al fatto che il leasing è stato contratto per conto dello studio legale (sopra consid. 3.3.2). La sua motivazione permetteva di capire il risultato della decisione impugnata in modo tale da permettere alla convenuta d’impugnarla all’istanza superiore con piena consapevolezza (DTF 150 III 1, consid. 4.5; sentenza della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024, consid. 5). Secondo la giurisprudenza citata, non era necessario che il Pretore trattasse in dettaglio tutti gli argomenti della convenuta e confutasse espressamente ogni singolo argomento, poteva limitarsi ai punti essenziali per la decisione. In particolare poteva tralasciare il richiamo alla garanzia costituzionale del foro del domicilio del convenuto nelle azioni civili dell’art. 30 cpv. 2 Cost., da una parte perché essa si applica solo alle azioni civili nel senso dell’art. 1 lett. a CPC (Bohnet in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 92 ad art. 30 Cost.), non quindi alle pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti menzionate all’art. 1 lett. c CPC, e dall’altra perché il secondo periodo del secondo capoverso citato dalla reclamante stabilisce che la legge può prevedere un foro diverso, ciò che è proprio il caso dell’art. 84 cpv. 1 LEF. Al riguardo, il reclamo è inconsistente.
4. RE 1 rileva inoltre che, stando al contratto di leasing, la sua controparte è la PI 4, ovvero una persona giuridica distinta dalla CO 1, e osserva che quest’ultima non ha “invocato alcuna norma legale che le consenta di agire a nome” dell’altra società. Afferma pertanto che all’istante difetta il presupposto processuale dell’interesse ad agire (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) e che l’istanza non poteva essere accolta in assenza d’identità tra il creditore indicato nel titolo di rigetto e quello indicato nel precetto esecutivo. La reclamante misconosce però due elementi, entrambi decisivi: il primo che il titolo di rigetto definitivo – la sentenza del Bezirksgericht – l’ha condannata a pagare la somma posta in esecuzione alla CO 1, il secondo che il contratto di leasing non è firmato dalla “PI 4”, bensì dalla “CO 1 Leasing, un reparto di CO 1” (doc. I). Tanto basta per respingere la censura.
5. Nella decisione impugnata, il Pretore, da un lato, ha appurato che agli atti figurano 1) una procura “di rappresentanza e trattativa ai sensi dell’art. 462 cpv. 1 CO”, conferita a PI 1 da PI 2 e PI 3, entrambi con diritto di firma collettiva a due in nome dell’istante, 2) una procura, conferita all’avv. PA 1 da PI 1, e 3) uno scritto del 13 luglio 2022, con cui quest’ultimo conferma di aver sottoscritto la procura, conferita all’avvocato, nella sua veste di “Responsabile gestione crediti”. Dall’altro, ha rammentato che l’avv. PA 1 aveva già patrocinato l’escutente nella procedura di ricorso e che al termine della stessa questa Camera aveva respinto l’eccezione di difetto di rappresentanza dell’avvocato, siccome contraria alla buona fede (art. 2 cpv. 2 CC) e dilatoria, giacché nel ricorso la ricorrente lo aveva indicato come rappresentante dell’escutente. Il magistrato ha d’altronde giudicato infondata l’eccezione di falso sollevata dalla convenuta in merito alla procura conferita da PI 2 e PI 3, così come allo scritto di PI 1, e, tenuto conto della natura documentale della procedura di rigetto, ha rifiutato di assumere una perizia e testimonianze a proposito di tali documenti.
5.1 Nel reclamo, RE 1 ripropone l’eccezione di difetto di rappresentanza e sostiene pertanto che la procura all’avv. PA 1 è “invalida, inefficace e nulla”.
5.1.1 Lamenta anzitutto in modo defatigatorio un “diniego formale e materiale di giustizia (artt. 9 e 29 cpvv. 1 e 2 Cost.)” del Pretore e una “violazione grave del diritto di essere sentito”, per aver egli omesso di esaminare sia le sue argomentazioni, sia i documenti prodotti dalla CO 1 con la replica. In realtà, al primo considerando della decisione impugnata, il giudice precedente ha espressamente, benché succintamente, preso posizione sulle sue argomentazioni, dopo aver menzionato i documenti allegati dall’istante. Sul punto, il reclamo è totalmente privo di fondamento (v. sopra consid. 3.3.3).
5.1.2 Nel merito, la reclamante fa valere che la procura a favore dell’avv. PA 1 è stata rilasciata (il 17 gennaio 2020, doc. A) da una “persona di cui non si conosce il nome”, “in assolo”, contrariamente alla prassi di firma collettiva a due. A suo dire, la nuova documentazione acclusa alla replica spontanea – ovvero la dichiarazione sottoscritta il 13 luglio 2022 da PI 1, che conferma di aver sottoscritto la procura del 17 gennaio 2020 nella sua veste di responsabile della gestione dei crediti della CO 1 e ratifica l’operato dell’avv. PA 1, corredata da una procura generale conferita a PI 1 da PI 2 e PI 3 a nome della società istante e di due altre società del gruppo – è stata “confezionata ad arte, contraffatta ovvero taroccata di tutto punto nella forma e nel contenuto”. Rileva al riguardo che 1) la dichiarazione di PI 1 non è redatta su carta intestata della CO 1 né con indirizzo professionale proprio, 2) la sua firma sullo scritto “appare insicura e non convinta, ma soprattutto molto diversa” da quella apposta sulla procura conferita all’avv. PA 1, 3) la procura generale “appare ancora più anomala”, non solo perché non è redatta su carta intestata della CO 1, ma il suo contenuto “pare concepito e redatto da qualcuno non molto familiare con le esigenze formali e legali di una procura, soprattutto [… quando essa] ricomprenda un esercizio molto esteso di rappresentanza, inter alia, […] avanti le Autorità giudiziarie [… ma sia] paradossalmente confinata negli stretti limiti dell’art. 462 cpv. 1 CO” ed è stata conferita a un soggetto che non è iscritto nell’albo degli avvocati né in quello dei commercialisti, e 4) il mandato commerciale conferito da tre società del gruppo CO 1 è successivo alla procura all’avv. PA 1, sicché quest’ultima è nulla e, “trattandosi di un presupposto processuale ex art. 59 seg. CPC […], l’intero procedimento esecutivo deve essere accertato nullo ex tunc, ivi compresa la decisione CEF 20.03.2022” (inc. 15.2021.79).
5.1.2.1 Il giudice verifica d’ufficio che il rappresentante della parte si legittimi con una procura (art. 60 e 68 cpv. 3 CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale. Se per svista egli ha omesso di produrla o di firmarla, il giudice gl’impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC). Procede allo stesso modo ove la procura sia contestata e vi siano indizi tali da suscitare dub-bi sul contenuto, l’estensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento della procura (sentenze della CEF 14.2016.107 del 5 ottobre 2016 consid. 6.1; 14.2014.146 e 147 del 13 aprile 2015 consid. 5). Un interpello è inutile se la parte produce spontaneamente i documenti atti a dimostrare la legittimità del suo rappresentante (cfr. citata 14.2016.107, consid. 6.2; 14.2012.148 del 28 novembre 2012, RtiD 2013 II 927 consid. 4.2/d) o ratifica – persino per atti concludenti – a posteriori atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO, e ciò anche solo in seconda sede (sentenze del Tribunale federale 5A_460/2017 dell’8 agosto 2017, consid 3.3.2, e della CEF 14.2020.45 del 31 agosto 2020 consid. 5.2 e 14.2017.19 del 6 giugno 2017 consid. 4.3). Princìpi analoghi valgono per la prova della rappresentanza legale della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile (cfr. sentenze della CEF 14.2022.15 del 31 agosto 2022 e 14.2022.8 del 2 agosto 2022 consid. 4 e 5.1).
5.1.2.2 Nella fattispecie, le pretese carenze delle procure rilevate dalla reclamante non sono idonee a renderle inefficaci. L’art. 68 cpv. 3 CPC non esige infatti che la procura o la sua conferma sia allestita sulla carta intestata della parte o del conferente. La reclamante non cita poi altre norme, in particolare del diritto civile, che imporrebbero tale forma per i mandati commerciali. Ella non contesta neppure che PI 2 e PI 3 abbiano firmato la procura generale e siano abilitati a farlo in rappresentanza della CO 1 (ciò che risulta ad ogni modo dal registro di commercio, v. doc. AA accluso alla replica spontanea). Potevano quindi liberamente scegliere il mandatario, a prescindere dalle sue qualifiche professionali e da qualsiasi iscrizione in un registro professionale, non affiancargli un altro rappresentante con firma collettiva a due e determinare l’estensione del suo mandato, in particolare conferendogli il potere di rappresentare altre società del gruppo (questione che qui non interessa).
Il mandatario commerciale (“agente di negozio” giusta l’art. 462 CO) è poi un valido rappresentante legale (nel senso dell’art. 67 cpv. 2 CPC) anche se non è iscritto nel registro di commercio né in un albo professionale (sentenza della CEF 14.2003.52 del 9 gennaio 2004, consid. 1.2 e i riferimenti) e gli può essere conferito il diritto di eseguire tutti gli atti giuridici ordinariamente compresi nell’esercizio di tale stabilimento o nella gestione di tali affari (mandato generale) o esplicitamente indicati nel mandato (speciale), tranne la rappresentanza professionale convenzionale giusta l’art. 68 CPC, che nella fattispecie è però stata affidata a una persona iscritta nel registro degli avvocati del Cantone Ticino, ovvero l’avv. PA 1.
5.1.2.3 Che le due procure siano state firmate dopo quella conferita all’avv. PA 1 è anche irrilevante per la questione della loro validità, giacché PI 1, debitamente autorizzato da organi legittimi della CO 1, ha ratificato l’operato dell’avv. PA 1, segnatamente l’avvio dell’esecuzione e della procedura di rigetto, ciò che faceva parte degli atti menzionati nella procura generale (doc. Z, 1° e 2° foglio).
5.1.2.4 In definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica anche per la questione della procura al patrocinatore dell’istante. I rilievi della reclamante, compresa la pretesa difformità delle firme sulla procura all’avvocato e sulla dichiarazione del 13 luglio 2022, potrebbero tutt’al più servire a motivare l’eccezione di falso da lei ribadita in questa sede. La questione viene esaminata nel prossimo considerando.
5.2 “Ad abundantiam”, RE 1 ripropone l’”eccezione/querela di falso” circa la procura conferita all’avv. PA 1, la conferma di PI 1 e il mandato commerciale (doc. A e Z). Sostiene che l’onere di provare l’autenticità di quei documenti incomba sulla parte che se ne prevale. Ad ogni modo, chiede alla Camera di compiere gli “accertamenti tecnici opportuni”, utilizzando “come scritture di comparazione” i predetti documenti ed escutendo, come testimoni, PI 1, PI 2, PI 3 e tale __________. Afferma infatti che il giudice può “valutare d’ufficio, a prescindere da qualsiasi contestazione, se un documento è sospetto o meno”.
5.2.1 La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità (in senso stretto), qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata (art. 178 CPC). La controparte non può quindi limitarsi ad asserire che il documento non è autentico (ossia non emana dalla persona ch’esso designa come autore); deve anzi addurre elementi concreti atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l’autenticità della firma apposta sul documento (FF 2006, 6695 in alto), ovvero rendere verosimili tali seri motivi (sentenza del Tribunale federale 5A_439/2023 del 23 novembre 2023 consid. 3.4), riservati i casi in cui il giudice deve accertare i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 2 CPC) o nutre autonomamente notevoli dubbi sulla firma (art. 153 cpv. 2 CPC) (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 3 ad art. 178 CPC e i rinvii).
5.2.2 Nel caso in esame, gli elementi citati dalla reclamante non erano minimamente idonei a suscitare seri dubbi sull’autenticità della procura conferita all’avv. PA 1. Neppure le lievi differenze tra le firme apposte sulla procura (doc. A) e sulla conferma (doc. Z, 1° foglio) rendono verosimile la pretesa falsità. Il Pretore poteva quindi senz’arbitrio, secondo il suo libero apprezzamento (art. 157 CPC), ritenere la procura autentica o perlomeno l’operato dell’avv. PA 1 ratificato dall’istante. Non era così tenuto ad assumere le prove proposte dalla convenuta, sicché può essere lasciata indecisa la questione di sapere se la limitazione dei mezzi di prova esperibili nella procedura sommaria (giusta l’art. 254 cpv. 1 CPC) si applichi anche alla prova dell’autenticità di una procura. Ne segue che le richieste di prova presentate dalla reclamante in questa sede sono a fortiori inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Ancorché sia stata più volte richiamata al rispetto delle convenienze (sentenza della CEF 15.2024.27 del 19 luglio 2024, consid. 2; citata 15.2021.79, consid. 8) nel ricorso, RE 1 attacca personalmente e con apprezzamenti oltraggiosi il patrocinatore della controparte, segnatamente dandogli del bugiardo, e il Pretore, tacciandolo di parzialità, giacché “la decisione […] pare sia stata scritta proprio” dal patrocinatore (reclamo, ad 1, pagg. 4 § 3, 5 § 1 e 6 § 6). Nella misura in cui offende reiteratamente le convenienze, ella va punita con un ammonimento formale giusta l’art. 128 cpv. 1 CPC e resa attenta che futuri atti processuali sconvenienti verranno considerati come non presentati (art. 132 cpv. 2 CPC per analogia) e una segnalazione presentata alla Commissione di disciplina degli avvocati. La reclamante è infatti già stata richiamata più volte sul rispetto delle convenienze secondo l’art. 128 cpv. 1 CPC.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'100.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. A RE 1 è inflitto un ammonimento giusta l’art. 128 cpv. 1 CPC (consid. 7).
4. Notificazione a:
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– avv. RE 1, c/o _________, __________; – avv. PA 1, Studio legale, __________, __________.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).