Incarto n.
14.2024.66

Lugano

17 maggio 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.115 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa dall’

 

 

CO 1

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 aprile 2024 dal Pretore;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione volta all’incasso di fr. 1'140.–, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1;

 

                                         che constatato come l’istante non avesse versato l’anticipo delle spe­se dell’Ufficio dei fallimenti e delle spese processuali, fissato in fr. 1'000.– complessivi, entro i termini assegnatile con ordinanze del 28 febbraio e 5 aprile 2024, il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr. 80.–;

 

                                         che con scritto del 2 maggio 2023, la convenuta inoltra reclamo contro la decisione appena menzionata;

                                         che in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 LEF, il reclamo non contiene alcuna motivazione ed è pertanto irricevibile;

 

                                         che il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno di protezione a impugnare una decisio­ne che non le reca alcun pregiudizio, siccome il Pretore ha respin­to l’istanza e posto le spese processuali a carico dell’CO 1, ciò che va constatato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);

 

                                         che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a ca­rico della RE 1.

 

                                  3.   Notificazione alla __________.

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).