Incarto n.
14.2024.67

Lugano

24 giugno 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.268 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 gennaio 2024 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2024 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza del 16 gennaio 2024, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 63'858.40 oltre a spese e interessi.

 

                                  B.   All’udienza di discussione prorogata per l’ultima volta al 30 aprile 2024, l’istante ha confermato la propria domanda, mentre la con-venuta vi si è opposta sulla scorta di un memoriale scritto. In replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e antagoniste posizioni.

 

                                  C.   Statuendo con decisione 6 maggio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 750.– a favore dell’istante e ordinando il riversamento della parte eccedente dell’acconto, di fr. 920.–, a favore dell’Ufficio dei fallimenti quale anticipo giusta l’art. 169 cpv. 1 LEF.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento. Il 27 maggio 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 maggio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 18 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 21 maggio, poiché il 20 era festivo, essendo Lunedì di Pentecoste (art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]; art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 con-sid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

 

                                2.1   La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

 

                                2.2   Nel caso in esame, la reclamante ribadisce i motivi già esposti in prima sede a sostegno del fatto che avrebbe ripreso a pagare i suoi debiti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, avendo versato all’istante circa fr. 15'000.– (su fr. 63'858.40) dopo la presentazio­ne dell’istanza. Omette però di confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo cui essa non ha pagato i suoi altri debiti, i quali sul piano esecutivo sono anzi sensibilmente aumentati (di oltre fr. 11'000.–, di cui più di fr. 4'000.– sono riferiti a nuovi attestati di carenza di beni). Ora, secondo la giurisprudenza la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di debiti (sentenza della CEF 14.2022.167 del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 741 n. 51c, consid. 2.1 e 2.4 con i rinvii), in particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie. Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile.

 

                                2.3   La reclamante è del parere che siccome l’istante le aveva notificato una comminatoria di fallimento, non poteva poi cambiare idea e iniziare una procedura di fallimento senza preventiva esecuzio­ne dopo il pagamento dell’esecuzione, sicché il Pretore la doveva considerare irricevibile. Neppure al riguardo, tuttavia, la reclaman­te si misura con la motivazione della decisione impugnata (consid. 6 i.f.) né indica il motivo della sua conclusione, che non si può ap­parentemente fondare sulla legge, la quale mette a disposizione dei creditori le vie esecutive ordinaria e senza preventiva esecuzione senza prescrivere motivi di esclusione o di precedenza di un tipo rispetto all’altro, se non allo stadio dell’esecuzione della de­cisione di fallimento (art. 55 LEF). Anche su questo punto il reclamo è irricevibile.

 

                                2.4   Sono senza rilievo per l’applicazione dell’art. 190 cpv. 2 n. 1 LEF le misure di ristrutturazione adottate dalla reclamante (riduzione della massa salariale) e il preteso impegno formale del socio gerente di mettere a disposizione della società l’utile della prospettata vendita di un suo immobile, poiché è determinante unicamen­te l’esistenza di una sospensione, totale o parziale, dei pagamenti al momento del giudizio di prima sede, senza riguardo a circostan­ze future che potrebbero consentire al convenuto di riprendere a pagare i suoi debiti.

 

                                2.5   Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

 

                                   3.   La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–    ;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).