Incarto n.
14.2024.69

Lugano

9 ottobre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella causa SO.2024.60 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 7 marzo 2024 dalla

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 24 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2024 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza del 7 marzo 2024, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 114'232.85 oltre a spese e interessi.

 

                                  B.   All’udienza di discussione del 16 maggio 2024, l’istante ha confermato la sua domanda, sulla scorta di uno stato aggiornato della situazione della convenuta, mentre quest’ultima ha comunicato di aver ridotto il suo organico da otto a quattro dipendenti e prodotto osservazioni scritte all’istanza, con cui ha postulato la reiezione dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili. Le parti si sono poi sostanzialmente riconfermate nelle proprie posizioni, la convenuta annunciando la sua intenzione di presentare un aggiornamento della propria situazione contabile dell’anno in corso e riservandosi di chiedere una moratoria concordataria.

 

                                  C.   Dopo aver acquisito agli atti l’estratto della situazione esecutiva della convenuta al 16 maggio 2024, con decisione del giorno successivo il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 21 maggio 2024 alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 27 maggio essa ha trasmesso un complemento del ricorso. Il 29 maggio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell’11 giugno 2024, la Cassa cantonale di compensazio­ne AVS/AI/IPG ha concluso per la reiezione del reclamo. Median­te replica del 18 giugno 2024 la reclamante ha confermato le proprie conclusioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 22 maggio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 3 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 24 maggio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo, come lo è pure il complemento trasmesso il 27 maggio.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di pro­ve nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC; sotto consid. 4.1).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

 

                                2.1   La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011, consid. 3.1, con rimandi).

 

                                2.2   Nella sentenza impugnata, pur rilevando che il debito iniziale della convenuta, di fr. 114'232.85 era sceso a fr. 108'909.–, il Pretore ha ritenuto che il debito – rilevante – per contributi paritetici accumulato dal 2019 appariva ormai impossibile da colmare, giacché oltre all’istante – sua maggiore creditrice – la RE 1 aveva ancora diverse altre esecuzioni insolute dal 2020 nei confronti del­la Suva, della Stiftung __________, dell’assicurazione AXA e dell’Ammi­nistrazione federale delle contribuzioni per IVA. Il primo giudice ha pertanto considerato che la convenuta versasse ormai in uno stato cronico di mancanza di liquidità tale da impedire di far fronte ai debiti correnti verso diversi dei suoi creditori, sicché tutte le condizioni per decretare il fallimento senza preventiva esecuzione risultavano adempiute.

 

                                2.3   Con il reclamo la RE 1 contesta di essere insolvibile e di non pagare debiti incontestati ed esigibili, facendo valere di aver effettuato "in questi mesi parecchi pagamenti all’UE", sulla base del­le dilazioni (secondo l’art. 123 LEF) concesse, e anche direttamente all’istante, o meglio: 1) in quattro mesi fr. 33'026.65 all’istan­­te, di cui alcuni arretrati, oltre ad anticipi di fr. 14'317.60 per contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, che oltretutto superano quanto dovuto, perché ha ora solo 3.75 dipendenti invece di otto; rileva inoltre di aver ottenuto dilazioni (nel senso dell’art. 123 LEF) fino al 26 ottobre 2024 per complessivi fr. 22'340.68; 2) per quanto attiene ai contributi AI, la reclamante allega di aver corrisposto fr. 7'110.– e fr. 5'680.– per le esecuzioni n.__________ e __________, nonché rate di fr. 1'780.– e fr. 1'420.– fino al 26 ottobre 2024; 3) a favore della SUVA, essa evidenzia di aver versato fr. 3'120.– e una rata di fr. 390.– fino all’11 ottobre 2024. In totale i suoi pagamenti negli ultimi quattro mesi ammontano quindi a fr. 63'217.–, sicché a suo dire non si può parlare né d’in­solvenza né di rifiuto di pagamento durevole, tanto più che non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico né comminatorie di fallimento. Osserva anche di aver ridotto il suo debito nei confronti dell’istante da fr. 114'232.85 a fr. 65'000.– circa, di cui solo fr. 57'385.70 sono esigibili, siccome ha ottenuto dall’UE dilazioni per il resto, e che non sono state promosse nuove esecuzioni nei suoi confronti dopo il deposito dell’istanza. Secondo la reclamante, la mancanza di liquidità è dovuta all’epidemia di covid. Asserisce di aver la possibilità di depositare fr. 50'000.– a disposizione della Camera se viene concesso effetto sospensivo del reclamo. Conclude alla reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di fr. 500.–.

 

                                         Nel complemento di ricorso del 27 maggio 2024, la reclamante allega di aver incassato nel 2024 fatture del 2023 per fr. 61'951.– e fatture del 2024 (fino al 16 maggio) per fr. 201'860.–, fr. 7'496.– rimanendo ancora da incassare.

 

                                         Nelle sue osservazioni dell’11 giugno 2024, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG riconferma la propria istanza affermando di aver ricevuto fr. 32'599.65 dalla RE 1, ma solo dopo la presentazione dell’istanza di fallimento, e fa notare che sussiste ancora un debito di fr. 97'043.10. Reputa che la situazio­ne finanziaria precaria della fallita è tuttora data e chiede inoltre che spese e ripetibili siano a carico della ricorrente, che a seguito della sospensione dei pagamenti ha obbligato la cassa a chiedere il fallimento.

 

                                         Con replica spontanea del 17 giugno 2024, la reclamante evidenzia come il conteggio accluso dall’istante alle osservazioni al reclamo non sia aggiornato e assevera che il suo scoperto è in realtà di fr. 88'476.75 (anziché di fr. 97'043.10), di cui fr. 78'685.70 sono posti in esecuzione e sono oggetto di dilazioni non ancora scadu­te. Il 18 giugno, la reclamante ha prodotto estratti conto relativi a tre versamenti del giorno precedente di fr. 300.–, 1'420.– e 780.–.

 

                                         Con scritti del 21, 27 giugno, 5, 12, 19 luglio, 23, 30 agosto e 20 settembre 2024, la reclamante ha inoltrato a questa Camera le ricevute di diversi pagamenti eseguiti dopo il reclamo a favore del­l’istante (per quasi fr. 23'000.–) e dell’IVA (per oltre fr. 6'000.–), così come la fattura d’acconto differenziale della Cassa istante, del 27 agosto 2024, che riconosce un’eccedenza di fr. 1'457.50 a favore della reclamante per i contributi paritetici da gennaio ad agosto 2024.

 

                                2.4   Il momento determinante per verificare se sono adempiuti i presupposti per dichiarare il fallimento senza preventiva esecuzione del convenuto è quello dell’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.2021.132 del 28 ottobre 2021, RtiD 2022 I 677 n. 47c, consid. 2.2). Ne segue che il giudice del fallimento deve tenere conto di pagamenti effettuati dal convenuto pri­ma dell’emissione del giudizio. È ammissibile l’allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova fino alla fine del­l’u­dienza fallimentare prevista dagli art. 168 e 190 cpv. 2 LEF (cfr. citata 14.2021.131, consid. 2.2). Versamenti successivi al fallimen­to non possono invece essere presi in considerazione (art. 326 cpv. 1 CPC), tranne che permettano al fallito di dimostrare di aver saldato integralmente tutte le pretese fatte valere nell’istanza (anche quelle non ancora poste in esecuzione), così come di rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova), poiché l’eccezione dell’art. 174 cpv. 2 LEF vale solo per le ipotesi di annullamento del fallimento che la norma enumera (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019, pubblicata in SJ 2019 I 376, consid. 3.1).

 

                                         Secondo la giurisprudenza già citata (sopra consid. 2.1), la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di debiti, in particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie. Non basta quindi al reclamante allegare di avere effettuato alcuni pagamenti in prima sede, ove il primo giudice abbia rilevato che non avevano evitato un aumento del carico esecutivo nello stesso periodo (sentenze della CEF 14.2024.67 del 24 giugno 2024, consid. 2.2, 14.2022.167 del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 740 n. 51c, consid. 2.4, e 14.2021.35 del 15 aprile 2021, consid. 3.3).

 

                             2.4.1   Nel caso in esame, l’istante ammette di aver ricevuto fr. 32'599.65 dalla RE 1, ma solo dopo la presentazione dell’istanza di fallimento. Come risulta dalla giurisprudenza appena citata, si trat­ta nondimeno di una circostanza di cui il primo giudice doveva tenere conto. In replica la reclamante ha d’altronde contestato che il debito verso l’istante fosse ancora di fr. 97'043.10 (all’11 giugno 2024), sostenendo che fosse diminuito a fr. 88'476.75 sulla scorta della tabella acclusa all’istanza, da essa corretta in base ai pagamenti effettuati nel frattempo fino al fallimento e debitamente comprovati con la documentazione acclusa al reclamo (doc. C-N), che a prima vista – la Cassa non lo contesta – corrisponde a quanto figura negli atti di prima sede (doc. 2-5). La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), sulla scorta dei dati registrati dall’ufficio di esecuzione, che le differenze tra i conteggi delle parti sono da ricondurre al fatto che la Cassa istante non ha computato le rate iniziali versate dalla convenuta a fine del 2023 (__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), ha tenuto conto degl’importi netti ricevuti dall’ufficio e non ha considerato il pagamento quasi integrale dell’esecuzione n. __________, indicata solo come annullata, specie degli acconti di oltre fr. 11'000.– versati il 10 gennaio e il 4 marzo 2024. L’istante non ha d’altronde contestato la replica, sicché si può ritenere che la reclamante ha ridotto il suo debito da fr. 114'232.85 (alla data dell’istanza, ovvero al 7 marzo 2024) a fr. 88'476.75 al momento del fallimento (e non a soli fr. 108'909.– come ritenuto dal Preto­re), ossia di fr. 25'756.10, pari al 22.5%.

 

                                         Non si può infatti far astrazione dei crediti già fatti valere con l’i­stanza, ma non ancora posti in esecuzione, come apparentemen­te ipotizzato dalla reclamante, dal momento che con l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione possono essere fatte valere pretese non ancora dedotte in esecuzione (cfr. sopra consid. 4.1) e che la reclamante non ha contestato quelli vantati dall’istan­te. Non si possono nemmeno considerare i pagamenti della reclamante successivi all’emanazione della sentenza impugnata, l’eccezione prevista dall’art. 174 cpv. 2 LEF valendo solo per i motivi d’impugnazione enumerati in tale norma (sopra consid. 1.2 e 2.4), e in ogni caso le allegazioni di fatto e documenti posteriori alla scadenza del termine di reclamo (in casu il 3 giugno 2024) sono inammissibili (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

                             2.4.2   L’istante non contesta neppure i versamenti fatti dalla reclamante ad alcuni degli altri creditori menzionati nella decisione impugnata, di fr. 12'790.– per IVA (doc. O-P) e di fr. 13'324.45 alla SUVA (doc. Q), che per il periodo dalla fine del 2023 al fallimento assommano, con quelli a favore dell’istante, a oltre fr. 73'000.– (e secondo l’ac­certamento effettuato d’ufficio da questa Camera in sede di decisione sull’effetto sospensivo a oltre fr. 80'000.– dall’inizio dell’an­no). In circostanze del genere, non si può parlare di una sospensione di pagamento durevole, tanto più che il carico esecutivo com­plessivo della reclamante risulta diminuito in tale periodo, giacché a fronte dei pagamenti appena menzionati sono state inoltrate so­lo quattro nuove esecuzioni, di cui tre sono state pagate immediatamente, mentre la quarta ammonta a meno di fr. 15'000.–, e non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo carico né comminatorie di fallimento (cfr. estratti del 1° marzo 2024 [doc. D] e del 16 maggio 2024 [doc. 7]).

                             2.4.3   Si conviene con la resistente che la situazione finanziaria della fallita rimane precaria. Non si tratta però di una circostanza di rilievo ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il quale vincola il fallimento solo a una sospensione durevole dei pagamenti, condizio­ne che, come visto (sopra consid. 2.4.2) non poteva (più) essere ritenuta adempiuta al momento della pronuncia del fallimento stan­ti i versamenti sostanziosi effettuati dalla convenuta nel 2024. Il reclamo va pertanto accolto. La RE 1 va però resa attenta che il 1° gennaio 2025 l’art. 43 n. 1 LEF verrà abrogato, sicché anche le esecuzioni dei creditori di diritto pubblico verranno proseguite in via di fallimento. È pertanto nel suo interesse continuare a pagare regolarmente perlomeno i contributi correnti.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

                                         Non è chiaro se la Cassa istante pretende la rifusione di un’indennità d’inconvenienza in questa sede. Ad ogni modo, non ha fornito alcuna motivazione al riguardo, sicché non ve ne ha diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del dubbio se enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali ab-biano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2022.123 del 5 dicembre 2022 consid. 3).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                         1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 17 maggio 2024 dalla Pretura del Distretto di Riviera nei confronti della RE 1 è annullata.

                                         2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                         3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della RE 1.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

–    ;

     ;

–  Ufficio d’esecuzione, Biasca;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).