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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.978 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 settembre 2023 dalla
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CO 1
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contro |
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RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) promossa dalla __________ per l’incasso di fr. 38'972.20 oltre a interessi e spese, con decisione del 7 novembre 2023 (inc. SO.2023.867) il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00;
che il 7 dicembre 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo interposto dalla fallita (inc. 14.2023.129);
che statuendo con decisione del 12 gennaio 2024 (SO.2023.978) lo stesso Pretore ha pronunciato nuovamente il fallimento della RE 1 dal 15 gennaio 2024 alle ore 10:00 a richiesta della CO 1 fondata sul precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 luglio 2023 per l’incasso di fr. 2'956.25 oltre agli accessori;
che il 15 gennaio 2024 la RE 1 ha presentato un nuovo reclamo (inc. 14.2024.6) contro la decisione appena citata;
che il 17 gennaio 2024 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo anche al secondo reclamo;
che mediante decisione del 16 febbraio 2024, la Camera ha respinto il primo reclamo e ripronunciato il (primo) fallimento dal 21 febbraio 2024 alle ore 09:00;
che la decisione è passata in giudicato;
che per un disguido l’incarto relativo al secondo reclamo è stato archiviato insieme all’incarto riferito al primo reclamo;
che ad ogni modo la procedura concernente il secondo reclamo è diventata senza oggetto con la nuova pronuncia del fallimento;
che la seconda causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili conserva invece un interesse;
che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che nel caso concreto l’avvio della (seconda) causa è dovuto al fatto che la reclamante non aveva pagato il credito dell’istante entro il termine di venti giorni indicato sulla comminatoria di fallimento e il procedimento è diventato senza oggetto per colpa sua, poi-ché non è riuscita a rendere verosimile la propria solvibilità nella prima procedura di reclamo;
che di conseguenza, secondo equità, le spese processuali vanno poste a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione a:
– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).