Incarto n.
14.2024.74

Lugano

8 novembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo 2024 dall’

 

 

RE 1 __________

 

 

contro

 

 

CO 1, __________

(rappresentata da RA 1, __________ [__________])

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 28 maggio 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 31 agosto 2022, l’RE 1 (__________) e CO 1, rappresentata da RA 1 quale sua “persona di riferimento” e “rappresentante legale”, hanno concluso un “contrat­to di ammissione e disposizioni di servizio”, che disciplina la permanenza di CO 1 nella Casa per persone anziane PI 1 (in seguito: CpA); il contratto comprende vari allegati, tra cui il n. 5 denominato “richiesta di allacciamento telefonico in uscita” e il n. 6 denominato “richiesta di allacciamento tv via cavo”. Sia il contratto, sia gli allegati sono firmati da RA 1.

 

                                         Al punto 3.1, il contratto prevede che “la partecipazione finanziaria dell’ospite alle spese della CpA (retta giornaliera) è calcolata in base alle direttive emanate dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito UACD) del Dipartimento della sanità e socialità (in seguito DSS) […]. Con la sottoscrizione del presente contratto il residente e la persona di riferimento dichiarano di aver ricevuto copia delle citate disposizioni accettandone i relativi contenuti […]; il suo punto 3.2 prevede poi che “la retta calcolata dalla Direzione CpA RE 1 sulla base della documentazione prodotta è trasmessa all’UACD […] per la relativa approvazione”; infine, il suo punto 3.3 dispone che “il residente e/o la persona di riferimento si impegnano a consegnare alla CpA RE 1 […] la documentazione necessaria al calcolo della retta” (1° §), che “in attesa dell’approvazione dell’UACD sarà fatturata una retta provvisoria (retta minima fissata dall’UACD […] (penultimo §) e che “in caso di mancata consegna o di documentazione incompleta, la Direzione CpA RE 1 procederà alla fatturazione della retta massima definita annualmente a dipendenza del risultato di esercizio della CpA” (ultimo §).

 

                                         Al punto 3.5, il contratto precisa che “il residente e la persona di riferimento prendono atto che l’AGI (assegno grande invalido) è fatturato in aggiunta alla retta conformemente alle direttive UACD […]

 

                                         Secondo il punto 3.6 “il residente e la persona di riferimento prendono atto che le seguenti prestazioni non sono comprese nella retta e saranno pertanto fatturate in aggiunta alla stessa: […] – allacciamento TV via cavo – allacciamento telefonico diretto in uscita […] – fornitura acqua in camera CHF 15.00 forfait mensile – […] forniture occasionali richieste dal residente ed anticipate dalla CpA (prodotti igiene […]) non coperte dalla retta o dall’assicurazione malattia”. Il suo punto 16.2 chiarisce che “l’impianto telefonico prevede l’allac­ciamento diretto con la camera per le comunicazioni in entrata. Su specifica richiesta del residente, l’apparecchio può pure essere predisposto per le comunicazioni in uscita con relativa fatturazione della chiamata in esterna (vedi allegato 5 […]). In tal caso, e in aggiunta alle tasse per le comunicazioni personali, sarà addebitata una quota di CHF 10.00/mensili per il relativo allacciamento […]; il suo punto 16.3 chiarisce inoltre che “tutte le camere sono predisposte per l’al­lacciamento TV via cavo. L’eventuale utilizzo dell’allacciamento comporterà un addebito di CHF 10.00/mensili (vedi allegato 6 […].

 

                                  B.   Il 16 ottobre 2023, l’UACD ha approvato un “modulo per la revisio­ne annuale del calcolo della retta”, allestito dalla PI 2 e relativo a CO 1, mediante il qua­le la retta diaria per il suo soggiorno alla Casa per persone anziane PI 1 è stata fissata in fr. 148.75 per il 2023.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 44'274.20 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2023, indicando quale causa del credito le (dieci) “Fattur[e] __________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________-__________

                                         __________-__________”.

 

                                  D.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza dell’11 marzo 2024 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Al dibattimento tenutosi il 17 maggio 2024, la convenuta, rappresentata da RA 1, ha presentato una memoria scritta, con cui si è opposta all’istanza, quindi, mediante replica e duplica orali, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

 

                                  E.   Il 14 maggio 2024, l’UACD ha approvato un secondo modulo, sem­pre allestito dalla PI 2, mediante il quale la retta diaria è stata fissata in fr. 141.05 per il 2024.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 28 maggio 2024, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 350.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2023 e ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.–.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2024 per ottenere, in via principale il “riconoscimento della legittimità del credito a [suo] favore” e in via subordinata la condanna di RA 1 “in qualità di legale rappresentante della signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele dei beni e degli averi della stessa”, protestate spese e ripetibili. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 29 maggio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 8 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 6 giugno 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                         I documenti n. 9-12 prodotti per la prima volta con il reclamo sono pertanto inammissibili.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha sta-tuito che il contratto di ammissione non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, giacché l’importo della retta non è né quantificato, né era facilmente determinabile in base al contratto, dovendo essere calcolato in un secondo tempo sulla scorta della documentazione prodotta da CO 1. Per lo stesso motivo, ha giudicato ininfluenti i moduli per la revisione annuale del calcolo della retta, emessi dalla PI 2. Circa l’AGI e le prestazioni non comprese nella retta, il magistrato ha considerato che dai documenti agli atti non si evince un impegno chiaro, determinato e inequivocabile dell’escussa a pagarli, salvo per quanto attiene all’allacciamento TV via cavo, all’allacciamento telefonico diretto (in uscita) e all’acqua minerale in camera, per cui il contratto prevede costi forfettari mensili, rispettivamente di fr. 10.– (punto 16.3 e allegato n. 6), fr. 10.– (punto 16.2 e allegato n. 5) e fr. 15.– (punto 3.6). Onde il parziale accoglimento dell’istan­­za nel senso del rigetto dell’opposizione limitatamente alle (dieci) mensilità di tali poste (fr. 350.– = 10 x [fr. 10.– + fr. 10.– + fr. 15.–]), riportate nelle fatture indicate nel precetto esecutivo, oltre agl’in­teressi di mora del 5% dal 1° luglio 2023.

 

                                   4.   Nel reclamo, in primo luogo l’RE 1 sostiene, in sostanza, di aver correttamente calcolato la retta di CO 1, poi approvata dal­l’UACD, tenendo conto sia delle Direttive concernenti l’applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge anziani, sia della donazione da lei elargita a parenti, liberalità che RA 1 ha del resto ammesso al dibattimento. Chiede pertanto, in via principale, il “riconoscimen­to della legittimità del credito a [suo] favore” e, in via subordinata, la condanna di RA 1 “in qualità di legale rappresentante della signora CO 1, al pagamento del dovuto, a seguito di amministrazione infedele dei beni e degli averi della stessa”.

 

                                4.1   Va innanzitutto ricordato che in una procedura di rigetto (definitivo o provvisorio) dell’opposizione l’escutente può chiedere unicamen­te, per l’appunto, di “rigettare”, ovvero eliminare l’opposizione interposta dall’escusso. Richieste volte al “riconoscimento della legittimità del credito” posto in esecuzione oppure alla “condanna”, a qualsivoglia titolo, di chicchessia “al pagamento del dovuto”, esulano da tale procedura e sono pertanto irricevibili. Nella fattispecie, il petitum del reclamo può tutt’al più essere interpretato quale richiesta di riformare la decisione impugnata nel senso di rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 per l’intero credito posto in esecuzione.

 

                                4.2   Ciò detto, con la sua argomentazione il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, che non verte sulla correttezza della retta, bensì sull’inesistenza di un riconoscimento di debito, coerentemente con lo scopo della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2). Insufficientemente motivato, nella misura in cui la censura esula dal tema della procedura di rigetto, il reclamo è al riguardo irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

 

                                   5.   In secondo luogo, l’RE 1 afferma che CO 1 è sua debitrice per il semplice fatto di aver concluso il contratto di ammissio­ne. Al riguardo, spiega che la mancata indicazione in quel documento degl’importi della retta giornaliera e dell’AGI “è da ritenersi infondata ai fini della legittimità contrattuale”. Fa notare che le Direttive concernenti l’applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge anziani prevedono che dopo l’ammissione del residente la retta viene calcolata dalla CpA, sulla scorta della documentazione da lui prodotta, quin­di approvata dall’UACD, sicché il suo importo non può essere indicato già nel contratto. Tuttavia, il reclamante osserva che il contratto dispone che in attesa dell’approvazione la struttura fattura l’importo minimo fissato dall’UACD (punto 3.3) e le Direttive stabiliscono che la struttura può fatturare l’importo massimo, qualora senza giustificato motivo il residente non produca la documentazione richiesta entro due mesi dall’ammissione. Inoltre, al momen­to della conclusione del contratto RA 1, quale rappresentante dell’escussa, ha ricevuto copia delle Direttive e della “tabella di calcolo base per la determinazione della retta massima dell’UACD”, sicché era a conoscenza del suo importo. Le Direttive prescrivono poi che l’AGI spetta alla CpA.

 

                                5.1   Sennonché, la censura dell’RE 1 si fonda su allegazioni di fatto integralmente nuove e, dunque, integralmente inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). In prima sede, esso si era infatti limitato, nell’istanza, a riportare i numeri delle fatture indicati sul precetto esecutivo (cfr. act I, punto 6, pag. 2) e al dibattimento, in replica, a produrre documenti e sostenere che da essi emergessero donazioni di CO 1 a parenti (act II, pag. 1). Fondata integralmente su fatti inammissibili in seconda sede, di cui non si può dunque tenere conto ai fini del giudizio, la censura è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

 

                                5.2   Per abbondanza, va rilevato che l’importo della retta è stato stabilito dopo la conclusione del contratto di ammissione, o meglio al momento dell’approvazione da parte dell’UACD, sicché in occasione della conclusione CO 1 (come il suo rappresentante) non sapeva che importo si stava impegnando a pagare. Ciò esclu­de che il contratto possa costituire un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che secondo la giurisprudenza e la dottrina deve vertere suo un ammontare determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). La situazione non cambia neppure tenendo conto che, in concreto, in attesa dell’approvazio­ne del contratto, l’RE 1 avrebbe fatturato la retta minima, giacché neppure l’importo della stessa viene stabilito nel contratto, bensì in un atto, ancora una volta, successivo dell’UACD, o meglio dal DSS (Direttive, art. 3 comma 1), che non poteva quindi per definizione essere richiamato dal contratto. Il reclamante non può nemmeno riferirsi validamente alla clausola relativa alla retta massima, da un lato, ancora una volta, perché l’importo massimo non risulta quantificato nel contratto o in un documento al quale esso rinvia, e dall’altro poiché l’RE 1 non dimostra che le condizioni stabilite dal punto 3.3 del contratto (mancata consegna o documentazione incompleta) erano date per le pretese poste in esecuzione, ciò che pare comunque escluso, poiché le fatture indicate nel precetto ese­cutivo (per i mesi da marzo 2023 a gennaio 2024, doc. C accluso all’istanza) si riferiscono a rette approvate dall’UACD (doc. N e O).

 

                                   6.   In terzo luogo, l’RE 1 ritiene che alla decisione impugnata si opponga anche “l’evidenza del riconoscimento di debito esercitata dal signor RA 1 nella corrispondenza”. Rileva infatti ch’egli ha scritto, nell’e-mail del 16 gennaio 2022, che “dal 1 marzo 2022 la signora CO 1 non potrà più versare l’intero importo della retta’”, in quello del 29 marzo 2022 che “era e resta evidente che dal patrimonio della signora CO 1 la retta venga pagata”, in quello del 2 maggio 2022 che “nei prossimi giorni sarà mia premura inviarle copia della notifica di tassazione dell’anno 2021 in modo da definire la retta precisa per il 2022” e nello scritto del 23 settembre 2022 che nonostante “l’impossibilità da parte della signora CO 1 di pagare l’intera retta da voi richiesta [… l’] abbiamo lasciat[a] presso la Casa Anziani PI 1 in quanto siamo sicuri abbia il diritto a restarvi pagando solo l’importo che ricevete mensilmente”. Conclude che da tale corrispondenza risulta “la [sua] consapevolezza […] del­la situazione debitoria e del relativo riconoscimento di debito”. Aggiunge ch’egli, il 22 agosto 2022, ha annunciato il cambiamento di domicilio dell’escussa, “riconoscendo” così l’impossibilità di pagare il dovuto.

 

                                6.1   Di nuovo la censura dell’RE 1 si fonda su allegazioni di fatto nuove e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2 e 5.1). Fondata integralmente su fatti inammissibili in seconda sede, la censura è irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

                                6.2   Per abbondanza, sia ricordato che per poter fungere da titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF il riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata deve recare la firma manoscritta o elettronica qualificata dell’escusso giusta l’art. 14 cpv. 1 o 2bis CO (sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 5.3 e i rinvii). Ora, le tre e-mail (doc. 9-11 acclusi al reclamo) non sono firmate dal rappresentante dell’escussa, mentre lo scritto del 23 settembre 2022 (doc. 11bis) non contiene alcun riconoscimento delle pretese poi dedotte in esecuzione, giac­ché egli contesta che la sua assistita debba pagare più di quanto “da lei sostenibile”.

 

                                   7.   Da ultimo, l’RE 1 fa notare che la conferma della decisione impugnata costituirebbe un precedente, che consentirebbe ai residenti o ai loro rappresentanti di eludere il pagamento del dovuto. Per evitare perdite finanziarie, le CpA dovrebbero poi, di conseguenza, rifiutare nuove ammissioni fino all’approvazione del calcolo della retta da parte dell’UACD, con pregiudizio per le persone che abbisognano un’ammissione d’urgenza.

 

                                7.1   Il reclamante misconosce che la via agevolata del rigetto provvisorio dell’opposizione in procedura sommaria (art. 82 LEF) è aper­ta per legge solo a chi è in possesso di un riconoscimento di debito constatato in un atto pubblico o in una scrittura privata firmata manualmente o elettronicamente dall’escusso, sicché chi vuole usufruire di tale via deve necessariamente fare in modo di procurarsi un simile titolo, fermo restando che se non vi riesce, il creditore può sempre far accertare il proprio credito con un’azione creditoria in procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e ottenere, previa una corrispondente conclusione, il rigetto definitivo dell’opposizione dell’escusso (art. 79 LEF; citata CEF 14.2023.137 consid. 5.5). Anche sotto questo profilo il recla­mo si rivela infondato.

 

                                7.2   L’impossibilità di fissare d’acchito nel contratto di ammissione l’importo della retta a carico del residente a causa della necessità di una preventiva approvazione dell’UACD è del resto un ostacolo almeno parzialmente superabile, giacché è possibile, da un lato, prevedere rette minime provvisorie e tariffe forfettarie, e dall’altro, chiedere al residente (o al suo rappresentante legale) di firmare un nuovo contratto (o un’aggiunta allo stesso) dopo l’approvazio­ne dell’UACD e dopo ogni revisione dell’importo della retta (o di altre poste).

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 44'274.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  RE 1, __________, __________;

–  RA 1, __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).