Incarto n.
14.2024.97

Lugano

19 agosto 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3217 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2024 dallo

 

 

CO 1

(rappresentato dall’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona)

 

 

contro

 

 

RE 1

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canto­ne Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 6'691.60 oltre agli accessori;

 

                                         che statuendo con decisione del 23 luglio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dallo Stato del Cantone Ticino il 13 giugno 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;

 

                                         che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento;

                                         che il 7 agosto 2024 lo Stato del Cantone Ticino ha ritirato l’ese­cuzione;

                                         che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto definitivo dell’opposizio­­ne, siccome un’esecuzione ritirata non può più essere proseguita;

                                         che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                         che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

                                         che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                         che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

 

                                         che nel caso concreto la società escussa non postula esplicitamente una modifica del dispositivo sulle spese di prima sede né chiede di porre quelle di seconda sede a carico dell’istante;

 

                                         che ad ogni modo essa ammette, nel reclamo, di aver tardato – e non poco (l’esecuzione riguarda il conguaglio del 2022 per le imposte alla fonte) – a inoltrare, solo l’8 luglio 2024, la documentazione necessaria alla determinazione dell’imposta;

 

                                         che il ritiro dell’esecuzione è manifestamente collegato con la ricezione della nuova documentazione;

 

                                         che di conseguenza, secondo equità le spese processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’RE 1;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'691.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispo-sitivo n. 1 della sentenza impugnata e, nella misura in cui è ricevibile, respinto relativamente al dispositivo n. 2.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).