Incarto n.
14.2024.98

Lugano

22 novembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.377 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 29 aprile 2024 dalla

 

 

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 5 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 luglio 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   In relazione alla locazione di uno stabile commerciale in Via __________ a __________, l’11 settembre 2023 la CO 1 e la __________ (oggi RE 1) hanno sottoscritto un piano di pagamento (“Payment Plan Agreement”), nel quale la RE 1 si è impegnata a pagare alla locatrice e proprietaria dello stabile complessivi fr. 233'605.78, ossia le pigioni e spese arretrate di fr. 162'372.98 e quelle future fino alla conclusione del contratto di locazione, a fine gennaio del 2024, secondo le seguenti modalità: fr. 50'000.– entro la fine di settembre 2023, fr. 20'000.– entro la fine di ottobre 2023, fr. 70'000.– entro la fine di novembre 2023, fr. 20'000.– entro la fine di dicembre 2023 e fr. 73'605.78 entro la fine di gennaio 2024.

 

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la  per l’incasso di fr. 79'065.24 oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021 (indicando quale causa del credito la “Richiesta pagamenti affitti e spese relativi a PT – P1 e P2”) e fr. 27'931.15 (per “Interessi e spese amministrative e legali”).

 

                                  C.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 48'605.78 (pari all’ultima rata di fr. 73'605.78, dedotto un versamento di fr. 25'000.–) anziché per fr. 79'065.24. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni scritte del 10 giugno 2024. Con replica spontanea del 28 giugno 2024 la CO 1 ha ribadito il suo punto di vista. L’11 luglio 2024 la RE 1 ha presentato una duplica spontanea, con cui ha confermato le proprie conclusioni.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 25 luglio 2024, il Pretore aggiunto supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 32'976.13 (anziché per fr. 48'605.78), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 700.– a favore dell’istante.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili (di fr. 1'050.– per la prima sede). Il 7 agosto 2024 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esi­to dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

 

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 luglio 2024 durante le ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2024, è scaduto lunedì 12 agosto. Presentato il 5 agosto 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

 

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha considerato che il piano di pagamento costituiva un valido riconoscimento di debito per la somma richiesta di fr. 48'605.78 (pari all’ul­tima rata di fr. 73'605.78, dedotto un acconto di fr. 25'000.–) e ha respinto l’argomento dell’escussa secondo cui essa avrebbe dichiarato la sua volontà di pagare il debito con la riserva contenuta nelle premesse del piano volta alla verifica degli importi oggetto di riconoscimento (“The Debtor reserves the right to verify the amounts declared by the Creditor, according to the original rental agreements”). Nel sottoscrivere il piano di pagamento – ha rilevato il primo giudice – la convenuta si è infatti chiaramente ed espressamente impegnata ad attenersi al medesimo, senza condizionare tale impegno in alcun modo. La discussa affermazione nelle premesse non inibisce l’obbligo assunto dalla conduttrice di pagare gl’importi pattuiti alle scadenze stabilite senza riserve né condizioni, ma tuttalpiù apre la possibilità di rimettere in discussione e conguagliare il saldo finale sulla scorta dei contratti di locazione all’origine delle pretese dell’istante. Il giudice precedente ha inve­ce parzialmente accolto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta limitatamente ai crediti di fr. 12'737.35 e fr. 2'892.30 risultanti dal conguaglio delle spese accessorie del 2022 e 2023 e di conseguenza ha accolto parzialmente l’istanza nella misura di fr. 32'976.13 (fr. 48'605.78 ./. fr. 15'629.65), oltre agl’interessi di mora del 5% dal 1° febbraio 2024.

 

                                   4.   Nel reclamo, in buona sostanza la RE 1 contesta l’interpretazione del primo giudice e ribadisce che il suo obbligo di pagamento era condizionato, sicché il rigetto non poteva essere accordato.

 

                                4.1   Anzitutto la RE 1 contesta l’interpretazione “personale e creativa” del primo giudice, contraria al chiaro testo della clausola e basata su considerazioni nemmeno allegate dall’istan­­te. In particolare, rileva che la CO 1 non ha mai allegato che la clausola era da intendersi come la possibilità di “rimettere in discussione e conguagliare il saldo finale sulla scorta dei contratti di locazione originanti le pretese dell’istante”, conclusione questa che si scosta manifestamente dal testo della riserva (“The Debtor reserves the right to verify the amounts declared by the Creditor, according to the original rental agreements”), che si trova “addirittura nel preambolo del documento”. Essa afferma di essersi assunta l’obbligo di pagare le somme indicate, entro i termini stabiliti, ma unicamente a condizione che queste risultassero corrette dopo una verifica da parte sua.

 

                             4.1.1   Ora, è pacifico che la premessa cui si aggrappa la reclamante non figura, per la sua stessa natura, nei termini e condizioni pattuite dalle parti in merito al pagamento dell’arretrato di fr. 162'372.98 e delle pigioni e spese fino a gennaio 2024, stimate dalla locatrice in complessivi fr. 233'605.78, che come giustamente accertato dal primo giudice non contiene condizioni o riserve, bensì importi e scadenze fissi. Non si può d’altronde non rilevare che nella premessa la reclamante si è limitata a riservarsi il diritto di “verificare” (“verify”) gl’importi calcolati dalla creditrice, e non di sospendere il suo impegno di pagare le rate pattuite alle scadenze stabilite finché non avesse proceduto a tale verifica (e del resto essa ha versato tutte le rate tranne parte dell’ultima, seppur a volte tardivamente). L’interpretazione del giudice precedente resiste quindi al­la critica.

 

                             4.1.2   Ciò posto, non è necessario stabilire l’esatta portata della premes­sa, e in particolare se corrisponde a quanto ipotizzato dal primo giudice, dal momento che secondo il testo dell’accordo interpreta­to in modo oggettivo (principio dell’affidamento: sentenza del Tribunale federale 5A_380/2021 del 14 settembre 2022, consid. 4.3), l’impegno di pagamento assunto dalla reclamante non risulta vincolato alla preventiva verifica riservatasi dalla conduttrice, bensì a scadenza fisse, che secondo l’interpretazione soggettiva sostenu­ta dalla reclamante non avrebbero senso.

 

                                4.2   A mente della RE 1 l’istante avrebbe implicitamen­te ammesso la riserva nella sua replica spontanea di prima sede, sia perché non ha contestato le sue allegazioni al riguardo, sia perché al punto 5 (secondo paragrafo) la CO 1 ha scritto che “nonostante in data 11 settembre 2023 la convenuta si sia riservata di controllare gli importi esposti nel contratto come al preambolo del doc. F, tale controllo non è sicuramente stato ostativo alla sua attuazione (seppur oggi in modo incompleto) (…) tant’è che (…) dopo la firma dell’accordo (…) ha pagato fr. 185'000.–”.

 

                                         In realtà, nessuno contesta l’esistenza della premessa. La discussione verte piuttosto sul suo effetto sull’impegno della conduttrice di pagare le rate pattuite alle scadenze stabilite. Al riguardo, l’i­­stante non ha ovviamente aderito all’argomentazione della convenuta, come risulta in modo eloquente proprio dal passo citato nel reclamo. Anche su questo punto l’impugnativa è infondata.

 

                                4.3   Nemmeno è rilevante che, come evidenziato dalla reclamante, non sia indicato nel piano di pagamento che lo stesso costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. Questo non è infatti un requisito affinché un riconoscimento di debito sia considerato come un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giu-sta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Basta che si evinca dal documento prodotto dall’escutente la volontà dell’escusso di pagare (o perlome­no di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi; tra numerose altre: sentenza della CEF 14.2024.13 del 1° luglio 2024 consid. 5).

 

                                4.4   La reclamante si duole anche che il piano di pagamento non è stato prodotto nella sua versione integrale con l’istanza di rigetto e contesta che la CO 1 potesse sanare tale vizio solo con la replica spontanea. Sennonché essa non trae alcuna conclusione al riguardo, ovvero non spiega quali erano gli elementi mancanti che le gioverebbero, per tacere del fatto che il doc. F prodotto con l’istanza appare completo (sulla seconda pagina del­la traduzione figura il timbro della Pretura con la data del 30 aprile 2024).

 

                                4.5   Per la reclamante il primo giudice avrebbe completamente ignorato che il piano di pagamento è stato superato da successivi accordi delle parti sia scritti sia verbali. In assenza di qualsivoglia riferimento alle prove prodotte in merito in prima sede, che ad ogni modo sono solo fatture (doc. 4- 9) e conteggi (doc. 2) emessi dalla convenuta stessa, ad eccezione di uno scambio di e-mail che riguarda però le spese accessorie (doc. 3), la censura cade nel vuoto.

 

                                4.6   La reclamante si duole infine dell’inadempienza della controparte.

 

                             4.6.1   Essa sostiene che già al momento della firma del piano di pagamento l’istante era inadempiente, siccome aveva già in quel momento interrotto la presa a carico delle spese di manutenzione del fondo, che sono ricaduti su di lei. Mal si comprende quindi il motivo per cui avrebbe dovuto riconoscere un debito senza riserve né con­dizioni, mentre vantava essa stessa pretese nei confronti dell’istan­­te. Proprio per questa ragione si è riservata il diritto di rivedere le cifre esposte dalla creditrice. Il primo giudice avrebbe ignorato che il piano di pagamento non è mai stato rispettato “nella sua forma” e che la CO 1 era da parte sua inadempiente, ciò ch’essa nemmeno ha contestato e quindi ha ammesso.

 

                                         Orbene, non vi è alcuna traccia nel testo del piano di pagamento degli inadempimenti allegati dalla reclamante. L’accordo menzio­na solo le pigioni arretrate di fr. 162'372.98 e l’impegno incondizionato della conduttrice di versare rate debitamente quantificate entro le scadenze pattuite a saldo dell’arretrato e delle pigioni e spese ancora da maturare fino alla conclusione del contratto di locazione, a fine gennaio del 2024. Ebbene, come perfino rilevato da lei stessa, l’interpretazione del titolo di rigetto, secondo il principio dell’affidamento, può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto (sentenze del Tribunale federale citata sopra al consid. 4.1.2 e della CEF 14.2024.10 del 19 agosto 2024, consid. 4.3.1). La reclamante non può quindi validamente fondare la sua interpretazione del piano di pagamento su documenti non citati nello stesso.

 

                             4.6.2   La reclamante fa inoltre valere di aver sollevato l’eccezione d’ina­dempimento del piano da parte dell’istante nel senso dell’art. 82 CO in modo più che circostanziato e non palesemente insostenibile, sicché spettava all’escutente dimostrare da parte sua di aver correttamente adempiuto i propri obblighi, ciò che non ha fatto.

 

                                         Sennonché la RE 1 misconosce che il titolo di rigetto invocato dall’istante non è il contratto di locazione (cui l’art. 82 CO è del resto inapplicabile se il conduttore ha la possibilità di depositare le pigioni: sentenza della CEF 14.2016.60 del 6 settembre 2016 consid. 6.2), bensì il piano di pagamento, che come già rilevato costituisce un riconoscimento di debito senza né riserve né condizioni, non avendo poi la reclamante reso verosimile, co­me le incombeva (sentenza della CEF 14.2023.134 del 26 aprile 2024 consid. 5), che il proprio impegno stesse in un rapporto di re­ciprocità con specificati obblighi della controparte. Ne segue che il reclamo, integralmente infondato, va respinto.

 

                                   5.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, a controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

 

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 32'976.13, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).