Incarto n.
14.2025.124

Lugano

24 ottobre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta della

giudice:

 

Bellotti, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.727 (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 luglio 2025 dalla

 

 

CO 1 __________

(patrocinata dall’PA 2 __________)

 

 

contro

 

 

RE 1

(patrocinato dall’PA 1 __________)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2025 dal Pretore in materia di prestazione di garanzia (art. 273 cpv. 1 LEF);

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Con istanza 16 maggio 2025 diretta controPI 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2025.459) di decretare il sequestro di una serie di veicoli presso la CO 1 a tutela di un credito di fr. 693'079.90. L’istanza è stata accolta con decreto 19 maggio 2025, e il sequestro è stato eseguito il 22 maggio 2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione, che ha stimato il valore dei beni sequestrati in fr. 765'000.– (verbale n. __________). In data 20 giugno 2025 il Pretore ha accolto l’istanza di opposizione 23 maggio 2025 della CO 1, annullando il sequestro (inc. SO.2025.490).

 

                                  B.   Con una nuova istanza del 7 luglio 2025, questa volta innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. SO.2025.706), RE 1 ha chiesto di decretare avverso PI 1 un analogo sequestro. L’istanza è stata accolta dal Pretore con decreto di pari data, con esecuzione del sequestro in data 10 luglio 2024 da parte della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, che ha stimato i beni sequestrati in fr. 705'000.– (verbale n. __________).

 

                                  C.   Con istanza 9 luglio 2025, la CO 1 ha nuovamente presentato opposizione al decreto di sequestro (inc. SO.2025.727), chiedendo di annullarlo e subordinatamente (tenuto conto che il blocco delle vetture paralizzava totalmente la sua attività) di condannare RE 1 a prestare una garanzia del valore di almeno fr. 125'000.– a garanzia (ex art. 273 LEF) dei danni a lei causati dal provvedimento (fr. 76'500.– quali interessi al 5% su due anni calcolati sul valore dei beni sequestrati di fr. 765'000.– + almeno fr. 20'000.– di spese legali e processuali presenti e future e per il restante importo a copertura del danno reputazionale e della perdita di guadagno).

 

                                  D.   Con decisione 10 luglio 2025 il Pretore ha accolto parzialmente la richiesta di garanzia, ordinando a RE 1 di versare entro il 4 agosto 2025 sul conto della Pretura un importo di fr. 50'000.– o di prestare una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera, con l’avvertenza che scaduto infruttuoso il termine, il sequestro sarebbe decaduto. Il termine è stato prorogato al 7 agosto 2025 con decisione 31 luglio 2025.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2025 per ottenerne la riforma nel senso di respingere la domanda di prestazione di garanzia, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

                                  F.   Con osservazioni 18 agosto 2025 la CO 1 si è opposta al reclamo, postulando di dichiararlo irricevibile o subordinatamente di respingerlo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                  G.   Nel frattempo, con decisione 8 agosto 2025 il Pretore ha accolto l’opposizione al sequestro della CO 1, disponendo la liberazione dei beni sequestrati passati 20 giorni dalla notifica della decisione, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.– e le ripetibili di fr. 6'500.– a carico di RE 1 e stabilendo che l’importo versato da quest’ultimo a titolo di garanzia ex art. 273 LEF gli sarebbe stato restituito alla scadenza del termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della decisione, se entro tale data la CO 1 non avesse promosso alcuna azione a titolo di risarcimento danni. Il relativo reclamo 22 agosto 2025 presentato da RE 1 è stato stralciato dal ruolo dalla scrivente Camera per ritiro in data 9 settembre 2025 (inc. 14.2025.140).

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   In materia di opposizione al sequestro, la decisione su opposizione è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), emanata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Più delicata è la questione a sapere quale norma si applichi all’impugnazione di una decisione in materia di garanzia ex art. 273 LEF. La resistente la qualifica quale “altra decisione” nel senso dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC, impugnabile mediante reclamo solo in presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (mai allegato dal reclamante), e ritiene dunque che il gravame debba essere dichiarato irricevibile.

                                         Ora, il Tribunale federale ha stabilito che se la decisione sulla garanzia viene pronunciata unitamente alla decisione su opposizione, essa partecipa al carattere finale della medesima ed è pertanto impugnabile quale decisione finale (sentenze del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 marzo 2017 consid. 1 e 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1). Invero, anche se la decisione sulla cauzione viene emanata separatamente nell’ambito di una procedura di opposizione, essa può pure essere qualificata quale decisione finale (parziale), dal momento che risolve quell’argomento in tale sede (Chabloz/Copt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ª ed. 2025, n. 20 ad art. 273 LEF ; Kren Kostkiewicz in : SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 9 ad art. 273 LEF ; OGer ZH, decisione del 3 maggio 2019, inc. PS190037 e PS190038, consid. 1.7). Comunque sia, la scrivente Camera ha recentemente stabilito (CEF 14.2023.115 del 2 giugno 2025, consid. 1.1 seg.) che la decisione sulla garanzia per sequestro infondato è un provvedimento provvisionale o cautelare a garanzia del danno che potrebbe causare al debitore il sequestro (che a sua volta è un provvedimento d’indole provvisionale) analogo alla decisione di prestazione di una garanzia dell’art. 264 CPC, ma disciplinato dalla LEF, e che tale decisione, emanata dal giudice del sequestro in una causa proposta “a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento” – è una decisione di prima istanza inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo secondo l’art. 319 lett. a CPC (art. 309 lett. b n. 6 e 251 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Ovvero, essa è impugnabile senza che vi sia necessità di dimostrare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                         Il reclamo è inoltre senz’altro tempestivo, in quanto inoltrato nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta il 14 luglio 2025, cfr. art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC ; sull’applicabilità della procedura sommaria v. citata CEF 14.2023.115, consid. 1.3).

 

                                   2.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                2.1   Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

 

                                2.2   Il creditore può essere costretto d’ufficio a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito, o la causa di sequestro, o l’appartenenza dei beni sequestrati al debitore siano dubbi. Lo può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (DTF 113 III 94 consid. 6; 112 III 112 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie (DTF 126 III 96 consid. 5/a; sentenza della CEF 14.2022.25 del 20 dicembre 2022, consid. 5).

 

                                2.3   Un ulteriore presupposto essenziale per ordinare la prestazione di una garanzia ex art. 273 cpv. 1 LEF è che sia presumibile l’insor­gere di un danno causato dal sequestro. Tanto più si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, essendo maggiore il rischio di un sequestro infondato – segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante potrebbero rivelarsi in seguito inesistenti, o perché il sequestro potrebbe aver colpito beni appartenenti in realtà a terzi – e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno. Se invece nessun danno è reso verosimile, nessuna garanzia può essere posta a carico del sequestrante, a prescindere dalla verosimiglianza dei presupposti del sequestro (DTF 126 III 96 consid. 5/c; sentenza della CEF 14.2017.190 del 7 settembre 2018 consid. 12.2 e i riferimenti).

 

                                2.4   L’ammontare della garanzia è da commisurare al possibile danno. Tra i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo a un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, l’entità del blocco dei beni, rispettivamente il valore dei beni sequestrati (DTF 126 III 95 consid. 5/c), gli oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 94 consid. 10/c), così come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Un importo pari al doppio degli interessi annuali che produrrebbero i beni sequestrati può spesso rivelarsi giustificato (sentenza del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.3.3; Chabloz/Copt, op. cit., n. 24 ad art. 273 LEF; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 14 ad art. 273 LEF). Non rientrano invece nei criteri pertinenti le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 95, consid. 5/c). L’ob­bligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

 

                                2.5   La sorte della garanzia ordinata non dipende dal mantenimento del sequestro. Ovvero, la decadenza del sequestro non comporta anche quella della garanzia o la sua restituzione, che viene piuttosto mantenuta a tutela dell’azione di responsabilità per sequestro infondato ex art. 273 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2008.55 del 24 settembre 2008, consid. 1 e i riferimenti; OGer ZH, decisione del 3 maggio 2019, inc. PS190037 e PS190038, consid. 1.5 ; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 9 ad art. 273 LEF).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore, tenuto conto della richiesta di garanzia formulata dalla CO 1 nell’ambito della sua istanza di opposizione 9 luglio 2025, ha evidenziato che la garanzia va quantificata secondo il possibile danno, il quale dipende dall’im­porto del credito posto in esecuzione, dal valore dei beni sequestrati e dalla durata presumibile della procedura e comprende pure le spese di patrocinio, come pure che di regola un importo corrispondente a 2 anni di interessi moratori appare giustificato. Egli ha poi ritenuto consono fissare in quel momento l’importo in fr. 50'000.– , riservata la possibilità di aumentarlo a dipendenza della durata del procedimento.

 

                                   4.   Al riguardo, il reclamante censura innanzitutto una carente motivazione della decisione, la violazione del suo diritto di essere sentito e un conseguente diniego di giustizia, dal momento che il Pretore non ha indicato perché vi sarebbe un pericolo di danno, né il valore dei beni sequestrati, né la durata presumibile della procedura, né i criteri alla base del calcolo. A torto. Posto che il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, impone all’auto­rità di motivare la sua decisione, secondo costante giurisprudenza il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che egli menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché l’interes­sato possa apprezzare la portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, sentenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1 e 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2). Nella fattispecie, benché stringata (e tenuto conto della natura sommaria della procedura nonché dell’am­pio margine di apprezzamento a disposizione), la suesposta motivazione pretorile permette di comprendere i criteri che il giudice di prima sede (che ha implicitamente ammesso l’esistenza di un potenziale danno derivante dal sequestro) riteneva determinanti per la fissazione della garanzia. Peraltro, il valore di stima dei beni sequestrati è indicato nella documentazione agli atti, e il Pretore ha segnalato che l’importo di fr. 50'000.– era provvisorio e avrebbe potuto essere adeguato in base alla durata del procedimento (che in quel momento era ancora a uno stadio iniziale). Il reclamante è stato pertanto posto nelle condizioni di opporvi tutte le contestazioni del caso, sia relativamente all’obbligo di garanzia, sia relativamente all’importo. La sua censura deve pertanto essere disattesa.

 

                                   5.   Nel merito, RE 1 contesta l’accoglimento della richiesta di garanzia, poiché a suo modo di vedere né il suo credito, né la causa di sequestro erano dubbi, i presupposti del sequestro erano adempiuti e tale misura era pertanto perfettamente legittima. Egli aggiunge che la controparte non avrebbe mai reso verosimile l’esistenza di un possibile danno (quali ad esempio la paralisi dell’attività, un danno reputazionale o una perdita di guadagno) e che il sequestro non avrebbe causato alcun pregiudizio alla controparte. La medesima difatti non sarebbe mai stata impedita nella commercializzazione delle vetture toccate dal sequestro, giacché avrebbe potuto continuare a pubblicizzarle, a farle visionare ai clienti e addirittura a venderle (purché riversasse l’im­porto pagato dai clienti all’UE, a riduzione del debito), e avrebbe casomai essa stessa generato il suo danno, decidendo autonomamente e senza motivo di interrompere la vendita dei veicoli. Infine, il reclamante ritiene che l’imposizione di una garanzia a suo carico non era nemmeno necessaria, non essendovi dubbi sulla sua solvibilità e dunque sulla sua capacità di eventualmente risarcire un contestato danno.

 

                                   6.   Ora, a prescindere dal fondamento del credito rivendicato dal sequestrante, e posto che il suo grado di solvibilità non è un requisito di legge per l’imposizione di una garanzia, non si può certo affermare, come fa il reclamante, che l’adempimento dei presupposti per ordinare un sequestro fosse evidente. Anzi, nel caso concreto in sede di opposizione la CO 1 aveva sollevato varie criticità, fra cui il fatto che RE 1 non rivendicava un credito nei confronti della CO 1 (a cui appartengono i beni oggetto di sequestro), bensì di PI 1 (suo azionista e amministratore unico e peraltro già sottoposto a un pignoramento a tutela del credito in questione), che il principio della trasparenza (“Durchgriff”) va applicato solo in maniera restrittiva e in casi eccezionali, e che le cause di sequestro invocate (trafugamento di beni ed esistenza di un attestato di carenza di beni – invero mai rilasciato – ex art. 271 cpv. 1 n. 2 e 5 LEF) risultavano dubbie. Tant’è che infine il Pretore, con decisione 8 agosto 2025, ha accolto l’opposizione 9 luglio 2025 della CO 1, disponendo la liberazione dei beni sequestrati, e che tale decisione è nel frattempo passata in giudicato. Ovvero, nel caso concreto il rischio di un sequestro infondato era particolarmente elevato. È poi evidente che il sequestro di un gran numero di vetture di una società attiva proprio nel commercio di autoveicoli, con conseguente impossibilità per la medesima di disporne liberamente e ben ipotizzabile ritrosia di potenziali clienti ad acquistarle, poteva ostacolare non poco l’attività della CO 1, e che stante la difficoltà nell’apprezzare e stimare il potenziale danno, al Pretore doveva essere concesso un ampio margine di approssimazione e manovra; margine che il primo giudice non ha oltrepassato, tenuto conto che il valore di stima dei beni sequestrati supera i fr. 700'000.– e che l’importo da lui fissato di fr. 50'000.– è ben inferiore a quello corrispondente a 2 anni di interessi moratori (oltre fr. 70'000.–), tenuto pure conto degli oneri processuali generati.

                                     

                                   7.   Per tutti questi motivi, non essendo ravvisabile né una violazione del diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, il reclamo dev’essere respinto, e la decisione impugnata confermata.

 

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310), sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.–, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).