Incarto n.
14.2025.143

Lugano

29 settembre 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta della

giudice:

 

Bellotti, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.2493 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 aprile 2025 dalla

 

 

CO1, B______

 

 

contro

 

 

RE1, Lugano

(rappresentata da: RE2, L____)

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 26/28 agosto 2025 presentato dall’ RE1 contro la decisione emessa il 22 luglio 2025 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _____57 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 22 aprile 2025 la CO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell RE1 per il mancato pagamento di fr. 2'558.20 oltre a interessi e spese.

 

                            B.  Essendo la RE1 risultata irreperibile all’indirizzo della sua sede, il Pretore ha notificato l’istanza e l’ordinanza 6 giugno 2025 volta alla citazione all’udienza (inizialmente fissata per il successivo 16 luglio) al domicilio del suo amministratore unico (AU) RE2. Avendo quest’ultimo postulato un rinvio, indicando la sua disponibilità per il 21 o 22 luglio, con ordinanza 16 luglio il Pretore ha rinviato l’udienza al 22 luglio. Tuttavia, alla suddetta udienza nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 22 luglio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’ RE1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dall’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE1 è insorta a questa Camera con un primo scritto del 26 agosto 2025, con cui ha chiesto la revoca del fallimento ex art. 174 LEF a fronte del pagamento integrale dei contributi AVS arretrati e delle relative spese di procedura, indicando quale recapito l’indirizzo societario. Il giorno successivo, la Presidente della Camera ha inviato alla società uno scritto con cui le chiedeva di meglio specificare le proprie domande alla luce del tempo trascorso dall’emanazione della decisione pretorile, che tuttavia è ritornato al mittente per irreperibilità della destinataria. Successivamente, con un nuovo scritto del 28 agosto 2025 la RE1 ha chiesto la restituzione del termine per interporre reclamo e l’annullamento della decisione di fallimento, a fronte dei pagamenti effettuati fra il 22 agosto e il 25 agosto 2025. Con una nuova comunicazione del 29 agosto 2025, trasmessa al domicilio privato dell’AU, è stato chiesto alla reclamante di confermare un valido indirizzo di recapito ove notificare la corrispondenza. Essendo lo scritto rimasto senza risposta, si è mantenuto quale recapito il domicilio privato dell’AU.

 

                            E.  Stante il suo esito, il gravame non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE2 il 28 luglio 2025, il termine d’impugna­zione è scaduto giovedì 7 agosto. Presentato il 26/28 agosto 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque tardivo.

 

                             2.  Secondo quanto stabilito dall’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso (sentenza della CEF 14.2017.25 del 13 marzo 2017, consid. 2.1; Giroud/Simoni in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 20a ad art. 174 LEF). Nell’ambito di una richiesta di restituzione del termine per presentare reclamo nell’ambito di un fallimento è ipotizzabile altresì l’applicazione dell’art. 148 CPC, secondo cui ad istanza della parte che non ha osservato un termine, da presentare entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’i­nosservanza, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (sentenza del Tribunale federale 5A_258/2013 del 26 luglio 2013 consid. 6, non pubblicato in DTF 139 III 491; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_414/2016 del 5 luglio 2016 consid. 4).

 

                             3.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                           3.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

 

                           3.2  Entrambi i presupposti devono essere realizzati e fatti valere en-tro la scadenza del termine di reclamo. I documenti presentati dopo la scadenza di tale termine non sono ammessi e non ven-gono presi in considerazione (DTF 139 III 491 consid. 4, 136 III 294 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 5A_375/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1, 5A_827/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 3.1.1), riservata l’eventuale ammissibilità di una domanda di restituzione del termine (v. sopra consid. 2 e sentenza della CEF 14.2022.110 del 18 ottobre 2022, consid. 2.2).

 

                             4.  Nel caso in esame RE2, per conto della reclamante, presenta un’istanza di restituzione del termine rilevando di essere costantemente in viaggio d’affari e quindi di ricevere talvolta la corrispondenza con ritardo, rispettivamente osservando di essersi dovuto recare in K____ per i funerali della madre di sua moglie. Egli tuttavia non indica quando sarebbe partito o ritornato né allega qualsivoglia prova al riguardo, né dimostra se e perché, dopo essere stato informato dell’avvio della procedura fallimentare (v. sopra consid. B) e aver ricevuto la decisione di fallimento in data 28 luglio 2025, non avrebbe avuto tempo e modo di intraprendere i necessari passi alla sua impugnazione, se del caso incaricando un rappresentante legale. Egli in altre parole non dimostra di non avere colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura. Essendo la sua istanza insufficientemente motivata, essa dev’essere respinta, sicché il reclamo dev’essere dichiarato tardivo e irricevibile.

 

                                  A fronte dei pagamenti allegati da RE2 vale comunque la pena ricordare che a norma dell’art. 195 LEF, il giudice del fallimento ne potrà decretare la revoca e reintegrare il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, qualora 1) il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti o 2) il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni oppure ancora 3) sia intervenuto un concordato e che la rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento. Tali termini sono fissati dall’ufficio dei fallimenti con la pubblicazione della dichiarazione di fallimento, non appena sia stato deciso il modo di liquidazione, ordinario o sommario (art. 232 cpv. 1 e 2 n. 2 LEF).

 

                             5.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                             6.  La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:           1.  La domanda di restituzione del termine è respinta.

 

                             2.  Il reclamo è irricevibile.

 

                             3.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico dell’Ice Sport International Academy SA.

 

                             4.  Notificazione a:

 

–  RE1, c/o RE2, L____;

–  CO1, B_____;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).