Incarto n.
14.2025.145

Lugano

7 ottobre 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta della

giudice:

 

Bellotti, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.1660 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 marzo 2025 dalla

 

 

CO1, B_____

 

 

contro

 

 

RE1, Ba_____

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 17 settembre 2025 presentato dalla RE1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2025 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _____75 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 25 marzo 2025 la CO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE1 per il mancato pagamento di fr. 5'404.60.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 1° settembre 2025 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 1° settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dalla parte istante.

 

                            D.  In data 3 settembre 2025 la RE1, indicando di essere stata avvisata dall’Ufficio fallimenti della decisione pretorile (non ancora ricevuta), ha chiesto a questa Camera di concedere l’effetto sospensivo, preannunciando l’inoltro di un reclamo e chiedendo di poter nel frattempo continuare la sua attività, essendo intenzionata a “sanare e pagare il tutto”. La richiesta è stata respinta il giorno successivo. Lo stesso giorno (4 settembre 2025), la medesima ha inoltrato alla Camera un’e-mail da lei inviata all’istante per chiedere una dilazione di pagamento, ribadendo la propria volontà di saldare il dovuto quanto prima. Il 12 settembre 2025, ha presentato una nuova istanza di effetto sospensivo, indicando in sostanza di avere saldato il credito posto in esecuzione e di essere in attesa di alcune entrate che le permetterebbero di risanare la sua situazione debitoria. La richiesta è stata ancora una volta respinta, con decisione 15 settembre 2025.

 

                            E.  Con reclamo del 15/17 settembre 2025 la RE1 è infine insorta contro la decisione pretorile per ottenere l’annullamento del fallimento.

 

                             F.  Stante il suo esito, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE1 l’8 settembre 2025, il termine d’impu­gnazione è scaduto giovedì 18 settembre. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

 

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

 

                           2.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento attestante il versamento all’Ufficio d’esecuzione di fr. 5'682.60 in data 11 settembre 2025 a copertura dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che, pur non essendo gravata da attestati di carenza beni, a carico della reclamante sono pendenti numerose esecuzioni per oltre fr. 100'000.–, di cui numerose (segnatamente per tasse, imposte, oneri sociali e premi assicurativi) in fase avanzata e giunte allo stadio della comminatoria di fallimento.

 

                                  Ciò posto, la reclamante ha più volte sottolineato la propria volontà di risanare la sua situazione debitoria, ha espresso l’impegno a versare mensilmente all’UE fr. 2'500.–/fr. 3'500.– mensili dal 30 ottobre 2025 per ridurre i propri debiti nonché ha rilevato di essere in discussione con alcuni creditori e di attendersi prossimamente delle entrate, ma senza fornire riscontri oggettivi relativamente alle sue disponibilità finanziarie, alla sua effettiva capacità di pagamento e all’ottenimento di relative dilazioni (necessità di cui era stata peraltro informata in occasione delle summenzionate due decisioni di reiezione dell’effetto sospensivo). E meglio, dopo aver esposto le difficoltà incontrate negli anni recenti, le perdite subite e i costi sostenuti, la reclamante ha innanzitutto indicato di essere attiva nell’ambito dei trasporti scolastici, ma senza produrre alcun documento che possa attestare e quantificare le sue eventuali prospettive di incasso nel breve-medio termine; ha rilevato di essere in contatto con i principali creditori, e segnatamente con la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG e con la SUVA per rientrare negli scoperti nei loro confronti, senza però allegare né tantomeno dimostrare il raggiungimento di uno o più accordi; ha prospettato l’entrata di nuove liquidità (nel mese di ottobre 2025) derivanti dall’eredità di una defunta zia (ipoteticamente fr. 8'000.–/fr. 10'000.–), senza tuttavia fornire alcun dettaglio o riscontro concreto; ha specificato di essere in attesa del versamento del saldo di un finanziamento chiesto nel 2020 per l’acqui­sto di un macchinario (una fresatrice), “per la vendita del quale ci sono potenziali acquirenti e con il provento della vendita verrebbe seduta stante coperto interamente il rimanente dei debiti. (prezzo di vendita minimo Fr. 150'000.– mia richiesta fatta Fr. 170'000.–)” ma, ancora una volta, senza fornire al riguardo sufficienti prove (in particolare concernenti le prospettive di vendita e il relativo prezzo); ha infine osservato che “gli importi delle comminatorie AVS, SUVA, IF, BKZ; IVA, non sono corretti, dichiarazione dei salari molto inferiori rispetto a quanto emesso come contributi. Da dedurre acconti versati” e di avere richiesto la revisione dei conteggi, ma supportando le sue affermazioni unicamente con la produzione di sue relative contestazioni e richieste ai creditori in questione che, pur attestando i suoi sforzi, non sono atte a rendere verosimile la sua solvibilità.

                                  Per tutti questi motivi, il reclamo va respinto e il fallimento della RE1 confermato.

 

                             3.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

 

                             4.  La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            I.  Il reclamo è respinto.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico della RE1.

 

                            III.  Notificazione a:

 

  RE1;

  CO1;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).