Incarto n.
14.2025.184

Lugano

17 ottobre 2025  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

 

 

 

composta della

giudice:

 

Bellotti, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2025.2914/4936 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 7 maggio 2025 e 26 agosto 2025 dalla

 

 

AO1, M______

 

 

contro

 

 

AP1, P______

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2025 dal Pretore;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. ____83 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 7 maggio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il mancato pagamento di fr. 55.95 (inc. SO.2025.2914).

 

                                  Con una separata istanza del 26 agosto 2025, la medesima ha chiesto alla stessa Pretura di decretare il fallimento di AP1 anche nell’ambito dell’esecuzione n. ____17 (pure della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione) per il mancato pagamento di fr. 915.25 (inc. SO.2025.4936).

                                  Con ordinanza 8 settembre 2025, il Pretore ha congiunto le due cause.

 

                            B.  All’udienza di discussione del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso.

 

                            C.  Statuendo con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dall’istante.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i debiti a suo carico. Lo stesso giorno la presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il reclamo avverso la decisione 7 ottobre 2025, presentato brevi manu il 10 ottobre 2025, è senz’altro tempestivo.

 

                             2.  Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del falli-mento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in ese-cuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF), senza necessità di verificare la sua solvibilità.

 

                             3.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può invece annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

 

                                  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

 

                             4.  Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un suo estratto esecutivo da cui emerge che il debito di cui all’esecuzione n. ____83 (inc. SO.2025.2914) è già stato saldato. Questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento a saldo è in realtà avvenuto già prima della pronuncia del fallimento a far tempo dall’8 ottobre 2025 (ore 10:00), e meglio in data 9 settembre 2025, sicché relativamente a tale debito il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza di fallimento ex art. 172 n. 3 LEF. Al riguardo, il fallimento deve pertanto essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv.1 LEF.

 

                             5.  Per quanto riguarda il debito di cui all’esecuzione n. ____17 (inc. SO.2025.4936), il reclamante ha invece prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE l’8 ottobre 2025 alle ore 14:43 (ovvero dopo la pronuncia del fallimento) attestante il deposito di fr. 960.60 a saldo della suddetta esecuzione, per cui relativamente a tale procedura il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

 

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata in relazione all’inc. SO.2025.4936 poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha prodotto un’ulteriore ricevuta rilasciata il 10 ottobre 2025 dall’UE attestante l’avvenuto deposito della somma di fr. 2'510.90 a copertura del debito di cui all’esecuzione n. ____25. Dall’estratto esecutivo da lui prodotto si evince che a suo carico non sussistono ulteriori esecuzioni né attestati di carenza di beni e che pertanto la sua situazione debitoria risulta integralmente risanata, ciò che questa Camera ha pure verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). Inoltre, dall’estratto bancario 10 ottobre 2025 parimenti annesso al gravame emerge che il conto relativo alla sua ditta individuale ha un saldo positivo (per fr. 2'485.45). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve e che la sua capacità di pagamento appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP1 va annullato anche con riferimento all’inc. SO.2025.4936.

 

                             6.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di AP1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1.

 

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1. La parte eccedente dell’anti­­cipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla AO1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

 

                            III.  Notificazione a:

 

  AP1, S______ V______ _, P______;

  AO1, R______ d______ C______ _, M______;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).